Ddl riorganizzazione amministrazioni pubbliche. La relazione

E’ in corso di esame in Commissione al Senato il ddl sulla Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche.

Qui il testo del disegno di legge

Riportiamo di seguito la relazione al ddl presentata al Senato

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Il disegno di legge che si presenta è composto da sedici articoli, di cui dieci deleghe, da esercitare prevalentemente nei dodici mesi successivi all’approvazione della legge. Tale insieme di norme è stato predisposto all’esito delle consultazioni sulla riforma amministrativa svolte nel mese di maggio 2014 ed è diretto a semplificare l’organizzazione della pubblica amministrazione rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti.

Gli obiettivi perseguiti sono essenzialmente quello di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

Articolo 1 (Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese)

Delega il Governo ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità on line alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all’erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l’invio in modalità telematiche.

Le amministrazioni pubbliche provvedono alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede che entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri definisca modelli di rilevazione dei procedimenti che includono tra l’altro la descrizione delle fasi procedurali, l’individuazione degli uffici responsabili e dei soggetti intervenienti, i termini e la durata media, il livello di digitalizzazione, nonché le sovrapposizioni di competenze e le ipotesi di semplificazione.

Terminata la ricognizione, il Governo adotta i decreti legislativi sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli articoli 12 e 41 del codice dell’amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), nonché dei seguenti: completa dematerializzazione dei documenti amministrativi; reingegnerizzazione dei procedimenti in relazione all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e all’applicazione del sistema pubblico dell’identità digitale (SPID); previsione dell’aggiornamento continuo, anche previa delegificazione o deregolamentazione, delle modalità di erogazione dei servizi e di svolgimento dei processi decisionali, sulla base delle tecnologie disponibili e del grado di diffusione delle stesse presso gli utenti e di soddisfazione degli stessi; utilizzo di software liberi e cooperazione applicativa e interoperabilità dei sistemi informativi; attribuzione di specifiche competenze al dirigente dell’ufficio responsabile del coordinamento funzionale, di cui all’articolo 17, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; obbligo di adeguamento dell’organizzazione di ciascuna amministrazione ai principi di unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese, con particolare riferimento agli sportelli unici delle attività produttive e agli sportelli unici dell’edilizia; nell’ottica di una graduale semplificazione delle procedure e di una consequenziale riduzione degli oneri a carico dell’utenza, introduzione di un unico documento contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l’interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al fine di chiarire le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi ai cittadini e agli stessi uffici pubblici, le amministrazioni procedono all’elaborazione, all’aggiornamento e alla pubblicazione sui siti istituzionali di manuali delle procedure, che descrivono sinteticamente le modalità di svolgimento di ciascun procedimento e le prassi applicative, e individuano gli oneri a carico dei privati.

Articolo 2 (Conferenza di servizi)

Nel decreto legislativo in materia di conferenza di servizi saranno ridefiniti i tipi di conferenza, i casi di convocazione obbligatoria, con riduzione delle relative ipotesi; saranno ridotti i termini di conclusione del procedimento e ridefiniti i meccanismi decisionali; saranno semplificati i lavori della conferenza di servizi, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e differenziate le modalità di svolgimento dei lavori della stessa, in base alla complessità dei procedimenti; saranno coordinate le disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquiesdella legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi, sarà coordinata la disciplina con le nuove previsioni in materia di silenzio assenso tra amministrazioni, di cui all’articolo 3 del disegno di legge. Pertanto, alla luce dei criteri così specificati si procederà al riordino della disciplina in materia, rendendo così attuale la riorganizzazione dei servizi nell’ottica del buon andamento e dell’efficienza dell’amministrazione pubblica locale.

Il decreto sarà adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisiti nel caso non pervengano entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sullo stesso sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni)

L’acquisizione dei concerti, degli assensi e dei nulla osta per l’adozione di provvedimenti normativi o atti amministrativi si è rivelata procedura talvolta lunga che vanifica l’intervento del legislatore. Al fine di accelerare tale procedura la disposizione in esame introduce il silenzio assenso nell’acquisizione dei predetti atti di concerto per l’adozione sia di atti normativi che di atti amministrativi.

Il comma 1 dell’articolo 17-bis, introdotto nella legge n. 241 del 1990, detta la disciplina applicabile ai concerti tra amministrazioni statali, indicando il termine di trenta giorni per l’acquisizione dell’assenso, del concerto o del nulla osta. Il termine è interrotto in caso di motivate richieste di modifica o di chiarimenti da parte dell’amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta, formulate in modo puntuale nel termine stesso.

Il comma 2 prevede il meccanismo del silenzio assenso e attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di dirimere le controversie tra Ministri sulle modifiche da apportare.

Il comma 3 detta la disciplina applicabile alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, prevedendo termini più lunghi ed estende il meccanismo del silenzio assenso anche ai concerti per amministrazioni diverse da quelle statali.

Rimangono escluse dall’ambito di applicazione della disposizione, a norma del comma 4, le ipotesi nelle quali il diritto europeo richiede l’emanazione di provvedimenti espressi, escludendo il silenzio assenso.

Articolo 4 (Segnalazione certificata di inizio di attività e silenzio assenso)

Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, tenendo conto dei principi generali contenuti nelle norme di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li disciplinano, dei principi del diritto europeo e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. La disposizione intende rendere più chiari i casi di silenzio assenso in materia di segnalazione certificata di inizio attività, istituti per i quali — a seguito di successivi interventi normativi che hanno introdotto riferimenti ad ampie materie e a clausole generali — l’ambito di applicazione è alquanto incerto e, quindi, il funzionamento limitato.

Il decreto sarà adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’interno previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisito nel caso non pervenga entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sullo stesso sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 5 (Autotutela amministrativa)

Delimita, in maniera più marcata rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione.

La lettera a) limita la possibilità dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della medesima legge n. 241 del 1990, ai soli casi di presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

La lettera b) limita la possibilità di revoca dei provvedimenti per mutamento della situazione di fatto ai soli casi di mutamento non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento e, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, esclude la revoca per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

La lettera c) limita temporalmente la possibilità di annullamento d’ufficio, tranne i casi di violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Articolo 6 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza)

Consente al Governo di perfezionare e semplificare le disposizioni attuative in materia di trasparenza e di inconferibilità e incompatibilità di cui, rispettivamente al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

In particolare, proprio per adattare meglio le disposizioni suddette alle esigenze emerse nel corso della loro applicazione dall’entrata in vigore ad oggi (che soprattutto nell’ambito delle società partecipate e controllate hanno reso non sempre agevole individuare l’intento del legislatore), si è reso necessario introdurre, in aggiunta ai criteri già individuati dalla legge in materia di anticorruzione n. 190 del 2012, quelli oggi introdotti alle lettere a) e b) del comma 1 ovvero: che sia precisato l’ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche; che siano ridotti e concentrati gli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche.

Articolo 7 (Riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato)

Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina degli uffici centrali e di quelli territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, con l’obiettivo di rendere più semplice e leggera l’organizzazione dei pubblici uffici, in conseguenza dei cambiamenti in atto nella società e nelle tecnologie disponibili. Ai fini della riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato, i principi e i criteri direttivi cui il legislatore dovrà uniformarsi riguardano: la riduzione di uffici e personale impiegato in attività strumentali, per dare più forza alle strutture che forniscono servizi diretti ai cittadini; la riarticolazione degli uffici a livello regionale, con previsione della gestione unitaria dei servizi strumentali delle amministrazioni pubbliche, mediante la costituzione di uffici comuni; la revisione dell’assetto dei Corpi di polizia, ai fini dell’eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni; il rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio nell’analisi e nella definizione delle politiche pubbliche e la previsione di una maggiore collegialità nella definizione delle procedure di nomina da parte del Governo; la riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari; la riduzione del numero degli uffici territoriali del Governo, in base a criteri inerenti all’estensione territoriale, alla popolazione residente, all’eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, al livello di criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche; la trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto locale tra amministrazioni statali e cittadini e in cui confluiscono gli uffici territoriali dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali; l’attribuzione al prefetto di funzioni di coordinamento nei confronti degli uffici facenti parte dell’Ufficio territoriale del Governo e delle forme di tutela dei privati da parte dello stesso. I decreti saranno adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisito nel caso non pervenga entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Sugli stessi sarà acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 8 (Definizioni di pubblica amministrazione)

Contiene la delimitazione del «perimetro pubblico» con le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, al fine di agevolare l’individuazione dei destinatari delle norme. Le definizioni introdotte non riguardano soltanto l’ambito di applicazione della presente legge, ma anche quello di tutte le future disposizioni normative che vi faranno espresso riferimento. In questo modo, si offrirà al futuro legislatore uno spettro di definizioni di diversa ampiezza, che gli consentiranno di scegliere consapevolmente l’ambito di applicazione delle disposizioni normative in materia, in relazione alla logica e allo scopo delle norme. Si eviterà così il ricorso generalizzato o improprio a definizioni dettate per scopi specifici, come quello della disciplina del rapporto di lavoro o come quelli statistici. Consentendo di prescindere dal riferimento all’elenco elaborato a fini statistici dall’Istituto nazionale di statistica, si eviterà il relativo contenzioso a cui lo stesso Istituto deve fare fronte e che ne mina l’autonomia.

Il comma 1 definisce le amministrazioni statali, le amministrazioni nazionali; le amministrazioni territoriali; le amministrazioni di istruzione e cultura; le amministrazioni pubbliche; i soggetti di rilievo pubblico; gli organismi privati di interesse pubblico.

La definizione di «amministrazioni nazionali» include quella di «amministrazioni statali», più ristretta. Quella di «amministrazioni pubbliche» comprende le tre precedenti (amministrazioni nazionali, territoriali, di istruzione e cultura). Va notato che le amministrazioni di istruzione e cultura rientrerebbero, se non vi fosse l’esplicita esclusione, in parte tra quelle statali, in parte tra quelle territoriali. Obiettivo della specifica individuazione di questa categoria è di consentire al futuro legislatore, che voglia farlo, di isolare queste amministrazioni dalle altre amministrazioni pubbliche, eventualmente assoggettandole a una disciplina diversa da quella generale, in considerazione delle peculiari esigenze connesse alle loro missioni e alla loro autonomia, attuale o eventuale. Finalità della disposizione, ovviamente, non è invece di conferire particolari forme di autonomia nell’immediato. Rimane ferma, naturalmente, la possibilità del futuro legislatore di fare generico riferimento alla nozione più ampia di amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e), al fine di includere anche le suddette amministrazioni nell’ambito di applicazione delle relative disposizioni normative.

Le due ulteriori definizioni (quella di «soggetti di rilievo pubblico» e quella di «organismi privati di interesse pubblico») sono più ampie: la prima fa riferimento a soggetti in cui la connotazione pubblicistica è più forte (si noti che la nozione ampia di «soggetti la cui attività è finanziata in modo maggioritario dalle amministrazioni pubbliche» comprende anche numerose fondazioni); la seconda, ancora più ampia, a soggetti privati che abbiano un legame meno forte con il settore pubblico (compresi i soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria di cui all’articolo 100 della Costituzione).

Il comma 2 dispone che anche le unioni, le associazioni e i consorzi, che possono costituirsi esclusivamente tra i soggetti compresi nelle definizioni del comma 1, rientrano a loro volta nella relativa definizione.

Il comma 3 stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica è redatto un elenco per ciascuna categoria di amministrazione individuata dal comma 1, da aggiornarsi annualmente.

Il comma 4 fa salvi i riferimenti ad altri elenchi e definizioni, redatti a fini statistici o per l’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica.

Articolo 9 (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)

Prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese. In particolare, si prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell’economia locale, l’eliminazione delle duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, la limitazione delle partecipazioni societarie, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese, la riduzione del numero dei componenti degli organi e dei relativi compensi. La disciplina transitoria dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma.

Il decreto sarà adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisito nel caso non pervenga entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sullo stesso sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 10 (Dirigenza pubblica)

Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per riformare la dirigenza pubblica. I principi indicati per il legislatore delegato riguardano:

— l’istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli;

— l’inquadramento dei dirigenti pubblici in tre ruoli unici, rispettivamente, dello Stato, delle regioni e degli enti locali:

a) quello dello Stato, istituito, con sezioni per le professionalità speciali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono tutti i dirigenti contrattualizzati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie governative, con possibile confluenza dei dirigenti delle carriere speciali, esclusi quelli appartenenti alla carriera diplomatica in ragione della peculiarità delle funzioni e delle specifiche condizioni di svolgimento del servizio all’estero; è eliminata la distinzione in due fasce; in sede di prima applicazione, confluiscono nei suddetti ruoli i dirigenti di ruolo in servizio presso le stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica; sarà istituita, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, a cui sarà affidata, tra l’altro, la verifica del rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché dell’effettiva adozione e dell’effettivo utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della mancata conferma degli incarichi;

b) quello delle regioni, istituito, previa intesa in sede di conferenza Stato-regioni, in cui confluiscono, in sede di prima applicazione, i dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; la gestione del ruolo unico sarà attribuita a una Commissione per la dirigenza regionale; sono inclusi i dirigenti amministrativi del Servizio sanitario nazionale, mentre sono esclusi dirigenti medici e tecnici;

c) quello dei dirigenti degli enti locali, istituito, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città, in cui confluiranno, in sede di prima applicazione, i dirigenti di ruolo negli enti locali; la gestione sarà attribuita a una Commissione per la dirigenza locale;

— segretari comunali e provinciali: abolizione della figura dei segretari comunali e provinciali ed inserimento in un’apposita sezione a esaurimento del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo saranno iscritti all’Albo dei segretari comunali e provinciali e ne abbiano i requisiti, in quanto iscritti nelle fasce professionali A e B; per quelli iscritti nella fascia C e per quelli non ancora iscritti, ma vincitori del relativo concorso, si prevede una specifica disciplina che consenta la confluenza nel ruolo unico sulla base di un certo periodo in servizio come segretari comunali e provinciali o — in virtù dell’impossibilità di ottenere nuovi incarichi di segretari comunali o provinciali — come funzionari;

— l’accesso alla dirigenza pubblica per corsi-concorso e per concorso: nel primo caso, immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, e successiva immissione nel ruolo unico previo superamento di un esame; nel secondo caso, immissione in servizio a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato, previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio; per entrambe le modalità di accesso, cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli e affidamento alla Scuola nazionale dell’amministrazione del bando e della gestione dei corsi-concorsi e dei concorsi;

— la formazione permanente dei dirigenti;

— il conferimento degli incarichi dirigenziali: definizione dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità organizzativa e delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei ruoli, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall’amministrazione e approvazione, preventiva o successiva, da parte di una specifica Commissione; parere vincolante della Commissione di cui alla lettera c) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell’amministrazione;

— la durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili;

— i dirigenti privi di incarico: erogazione, ai dirigenti privi di incarico, del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione maturata e loro collocamento in disponibilità, con successiva decadenza; possibilità di ricoprire incarichi anche nel privato;

— la valutazione dei risultati e la responsabilità dei dirigenti: semplificazione del processo di valutazione e rilevanza dei suoi esiti ai fini del conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;

— la retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell’ambito del ruolo unico, definizione della retribuzione di posizione, con individuazione di limiti assoluti definiti in base a criteri oggettivi; definizione dell’incidenza della retribuzione di risultato, in relazione al tipo di incarico; suo collegamento sia a obiettivi fissati per l’intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;

— disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore dei decreti legislativi;

— disciplina del conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisito nel caso non pervenga entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sugli stessi sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 11 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche)

Il comma 1 della norma mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle diverse forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, attraverso l’utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall’innovazione tecnologica, sperimentando forme di co-working e smart-working.

Il comma 2, sempre nell’ottica di venire incontro all’esigenza dei pubblici dipendenti di conciliare esigenze di vita e di lavoro, mira a promuovere iniziative per garantire ai pubblici dipendenti con figli piccoli o con parenti anziani la possibilità di fruire di servizi di supporto alla genitorialità, mentre il comma 3 demanda ad una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione degli indirizzi attuativi delle predette misure.

Il comma 4 prevede un finanziamento per gli anni 2014-2016 del Fondo già previsto dall’articolo 596 del codice dell’ordinamento militare, per la realizzazione di asili nido presso caserme del Ministero della difesa in via di dismissione. I suddetti asili saranno accessibili prioritariamente da figli minori di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché da figli minori di soggetti estranei all’amministrazione che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali.

Articolo 12 (Procedure e criteri comuni per l’esercizio delle deleghe legislative di semplificazione)

Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi di semplificazione dei settori del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, dei servizi pubblici locali. I decreti legislativi, oltre agli specifici criteri direttivi, dovranno essere redatti tenendo conto dei seguenti princìpi generali:

— modifiche strettamente necessarie al coordinamento;

— coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti;

— risoluzione delle antinomie;

— indicazione esplicita delle norme abrogate;

— aggiornamento delle procedure.

I decreti saranno adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati e sugli schemi di decreti legislativi saranno acquisiti i pareri in sede di Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, da intendersi acquisiti nel caso non pervengano entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sugli stessi sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 13 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione)

In materia di pubblico impiego, il Governo dovrà attenersi, nell’adozione del relativo decreto legislativo entro dodici mesi dalla scadenza della delega di cui all’articolo 10, ai seguenti principi e criteri:

— accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche, e revisione delle modalità di espletamento degli stessi;

— fissazione di indirizzi generali per la programmazione delle assunzioni, con l’ausilio di un sistema informativo nazionale da istituire;

— riconoscimento nei concorsi pubblici della professionalità acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con amministrazioni pubbliche;

— attribuzione all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) di funzioni di supporto tecnico al Dipartimento della funzione pubblica per le politiche di gestione del personale e concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa;

— rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

— criteri differenziati per le assunzioni che tengano conto degli effettivi fabbisogni, con progressivo superamento del limite della dotazione organica nella loro programmazione, sempre nel rispetto dei limiti di spesa.

Articolo 14 (Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche)

In materia di riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, il Governo dovrà attenersi, nell’adozione del relativo decreto legislativo, ai seguenti principi e criteri, tesi a semplificare ed a rendere trasparente la partecipazione della pubblica amministrazione nelle società: distinzione tra tipi di società in regione dell’attività svolta e individuazione della relativa disciplina; disciplina delle società che gestiscono servizi di interesse economico generale, volta a tutelare la concorrenza e gli interessi degli utenti; eliminazione di sovrapposizione tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo.

Articolo 15 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali)

Ha l’obiettivo di riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione.

A tal fine vengono individuati i principi e i criteri direttivi a cui la disciplina normativa deve ispirarsi, diretti in particolare a: individuare i servizi pubblici locali di rilevanza economica, armonizzandone l’organizzazione e gestione con la disciplina europea in materia di concorrenza; definire gli ambiti territoriali ottimali; prevedere l’esercizio di funzioni comuni in forma associata; definire modalità di gestione e tipologie di affidamenti, strumenti per assicurare la trasparenza, modi di armonizzazione con la disciplina europea, meccanismi premiali per gli enti che ricorrono alle procedure di evidenza pubblica e favoriscono la gestione aggregata; disciplinare i regimi di proprietà e gestione delle reti; definire i regimi tariffari.

Articolo 16 (Disposizioni finanziarie)

Prevede l’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del disegno di legge per i cui oneri è prevista una specifica copertura.

Redazione

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