La relazione del Governo del 17.11.2000
Schema di decreto del Presidente della Repubblica
“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 98/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, RELATIVA A MISURE DIRETTE A FACILITARE L’ESERCIZIO PERMANENTE DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI È STATA ACQUISITA LA QUALIFICA PROFESSIONALE.”
(approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2000)
RELAZIONE
1. (Premesse) – Con il provvedimento in esame viene data attuazione alla direttiva 98/5/CE del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 16 febbraio 1998, diretta a facilitare l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.
La legge comunitaria 21 dicembre 1999, n.526, nel conferire al Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio della professione di avvocato alle prescrizioni della direttiva, ha fissato principi e criteri direttivi anche in materia di società tra avvocati, al fine di facilitare l’attuazione dei principi di diritto comunitario in materia di libera circolazione dei servizi professionali all’interno del territorio dell’Unione e consentire agli avvocati cittadini comunitari di esercitare stabilmente la professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, sia a titolo individuale che in forma collettiva.
La direttiva 98/5/CE si iscrive in un quadro evolutivo della normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento degli avvocati, completando la disciplina contenuta nella direttiva 77/249/CEE, recepita in Italia con legge del 9 febbraio 1982, n. 31, diretta a facilitare la prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.
Tale libertà di stabilimento, riconosciuta dagli articoli 43-48 (già 52-58) del Trattato sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, comporta l’accesso nel territorio di un altro Stato membro a tutte le attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e la creazione di agenzie, succursali o filiali, salvo le eccezioni espressamente previste.
La Corte di giustizia delle Comunità europee si è più volte pronunciata in materia con riferimento alla libertà di stabilimento degli avvocati, precisando da ultimo nella sentenza Gebhard del 30 novembre 1995 che l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato può essere ostacolato o scoraggiato solo se ricorrono motivi di pubblico interesse e che in ogni caso i provvedimenti nazionali non possono determinare discriminazioni nell’applicazione, né essere eccedenti rispetto al raggiungimento dello scopo perseguito.
Il provvedimento in esame, nel recepire i principi contenuti nella direttiva 98/5/CE e nella legge comunitaria 1999, tiene conto della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia e, nel rispetto del principio costituzionale della personalità della prestazione professionale, assicura e tende a facilitare l’esercizio permanente in Italia della professione da parte degli avvocati cittadini di uno degli Stati membri, sia in forma individuale che in forma associata o societaria.
La nuova disciplina, in quanto diretta a regolare l’esercizio permanente della professione di avvocato, non si applica nel caso di libera prestazione di servizi e cioè di esercizio temporaneo ed occasionale della professione in Italia da parte degli avvocati cittadini degli altri Stati membri, ipotesi che continua ad essere disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, emanata in attuazione della direttiva 77/249 CEE.
Resta, altresì, ferma la normativa relativa al sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, emanato in attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, con il quale è stato previsto il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea, tra i quali anche il titolo di avvocato; in particolare il riconoscimento di tale titolo, per il quale è competente il Ministero della giustizia, titolare della vigilanza sulla professione forense, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche, nonché a valutare la capacità all’esercizio professionale del richiedente.
Tali interventi legislativi delineano il quadro complessivo delle norme dirette a facilitare l’esercizio della professione in Italia da parte di un avvocato cittadino di uno degli Stati membri della Unione europea, in attuazione dei principi di diritto comunitario sulla circolazione dei servizi professionali e sulla libertà di stabilimento.
2. (Disposizioni generali) – Lo schema di decreto legislativo in esame è strutturato in tre titoli: il titolo I disciplina l’esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro della Unione europea; il titolo II contiene la disciplina della società tra avvocati; il titolo III disciplina l’esercizio della professione da parte degli avvocati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea nelle forme dell’associazione e della società.
Il titolo I, capo I, contiene disposizioni di carattere generale.
In particolare, l’art.1 delinea l’ambito di applicazione del decreto legislativo, diretto nei titoli I e III a disciplinare l’esercizio permanente della professione di avvocato in Italia da parte di avvocati cittadini di uno degli Stati membri, con esclusione quindi dell’attività professionale svolta con carattere di temporaneità e di occasionalità, disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31.
Con specifica disposizione è stata estesa l’applicabilità dei titoli I e III del decreto legislativo anche nei confronti dei cittadini degli altri Stati firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo, ratificato dall’Italia con legge 28 luglio 1993, n. 300.
Il riferimento nel testo normativo ai cittadini comunitari deve, quindi, ritenersi comprensivo anche dei cittadini appartenenti ad uno degli Stati firmatari dell’accordo, purché in possesso di uno dei titoli abilitanti all’esercizio della professione di avvocato conseguito in uno degli Stati membri dell’Unione europea.
L’art. 2 indica i titoli professionali conseguiti nello Stato membro di origine che i cittadini comunitari possono utilizzare in Italia per l’esercizio permanente della professione di avvocato.
La possibilità di utilizzare tali titoli in Italia presuppone il possesso della cittadinanza comunitaria, sicché i cittadini extracomunitari, eventualmente in possesso di uno di tali titoli in base alla legislazione di uno degli Stati membri, non possono farne uso in Italia per l’esercizio della professione di avvocato.
L’art. 3 contiene alcune definizioni utilizzate nel testo normativo, precisandone la portata.
In particolare, la definizione di Stato membro di origine indica lo Stato membro dell’Unione europea nel quale il cittadino comunitario ha acquisito il titolo professionale che ivi lo abilita all’esercizio della professione di avvocato; si considera tale anche lo Stato italiano, allorché il titolo di avvocato conseguito in Italia è utilizzato dal cittadino italiano o comunque dal cittadino comunitario in altro Stato dell’Unione europea in applicazione della direttiva 98/5/CE.
Il titolo professionale di origine corrisponde ad uno dei titoli professionali conseguiti in uno degli Stati membri di cui all’art. 2, in base ai quali il cittadino comunitario può esercitare la professione di avvocato in Italia; con riferimento all’Italia, il titolo professionale di origine è costituito dal titolo di “avvocato” che si consegue previa iscrizione all’albo.
Si considera avvocato stabilito il cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione con uno dei titoli indicati nell’art. 2, previa iscrizione in una sezione speciale dell’albo degli avvocati, mentre la definizione di avvocato integrato indica il cittadino comunitario che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di “avvocato”, a seguito di esercizio della professione per almeno tre anni nel diritto nazionale, previa dispensa dalla prova attitudinale prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 115 del 1992.
L’art. 4 delinea in termini generali le modalità di esercizio della professione di avvocato in Italia da parte dei cittadini comunitari, stabilendo solo per gli avvocati stabiliti specifiche condizioni di esercizio della professione, mentre l’avvocato integrato è in tutto assimilato all’avvocato abilitato in Italia e quindi è soggetto agli stessi obblighi e doveri e partecipa degli stessi diritti riconosciuti a chi esercita con il titolo di avvocato.
L’art. 5 prevede che gli avvocati stabiliti o integrati sono soggetti alle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato, ivi comprese le disposizioni in materia di incompatibilità; al riguardo le eccezioni previste dal quarto comma dell’art. 3 del r.d.1933, n.1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono state estese alle ipotesi in cui l’avvocato stabilito o integrato ha un rapporto di lavoro in uno Stato membro con un ente corrispondente a quelli indicati in detta disposizione.
In materia di assicurazione contro la responsabilità professionale, il criterio di delega che consente al legislatore delegato di assoggettare ad un obbligo di assicurazione l’avvocato stabilito è stato utilizzato nel senso di prevedere l’estensione a quest’ultimo del regime di assicurazione se per legge previsto come obbligatorio a carico dei professionisti esercenti con il titolo di avvocato; tale soluzione, evitando regimi differenziati e in qualche misura discriminatori per gli avvocati stabiliti rispetto agli avvocati integrati e agli avvocati abilitati ed esercenti in Italia, appare conforme allo spirito della direttiva e tiene conto del carattere non rigido del criterio previsto dalla legge delega.
Nel caso in cui gli esercenti con il titolo di avvocato siano tenuti a frequentare corsi di formazione permanente, è prevista l’estensione di tale obbligo anche agli avvocati stabiliti (comma 4), per i quali sono anzi ancora più forti le ragioni che giustificano tale frequenza, ove si tenga conto che essi accedono alla professione in Italia sulla base del titolo professionale di origine e trattano cause che implicano la conoscenza del diritto italiano, sia pure con le limitazioni previste dall’articolo 8, e che potranno altresì far valere la frequenza di tali corsi in sede di verifica dell’attività triennale svolta, ai fini della dispensa dalla prova attitudinale.
Il principio del reciproco affidamento delle qualifiche professionali nazionali, che è alla base della direttiva 98/5/CE, non viene scalfito da tale previsione, la quale è anzi volta a promuovere la piena integrazione dell’avvocato cittadino comunitario nella professione di avvocato, salvaguardando nel contempo l’interesse della clientela e quello più generale ad una prestazione professionalmente qualificata nel diritto nazionale.
3. (Gli avvocati stabiliti) – Il titolo I, capo II, disciplina l’esercizio permanente della professione di avvocato in Italia con uno dei titoli professionali di origine indicati nell’articolo 2.
In particolare, l’art. 6, in attuazione dell’art. 3 della direttiva, prevede che per l’esercizio della professione in Italia da parte di un cittadino comunitario, in possesso di uno dei titoli sopra indicati, è necessaria l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui l’avvocato ha la residenza o ha stabilito il proprio domicilio professionale.
L’equiparazione del domicilio alla residenza è in linea con la normativa comunitaria in materia di diritto di stabilimento e in particolare tiene conto della disposizione in tal senso contenuta nell’art. 16 della legge comunitaria n. 526 del 1999, con riferimento a tutti i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.
La domanda di iscrizione deve essere corredata da un certificato di cittadinanza di uno degli Stati membri e da un certificato di residenza o da una dichiarazione dell’interessato con la indicazione del domicilio professionale, nonché da un attestato d’iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione.
Per il certificato di cittadinanza e di residenza, nonché per l’attestato d’iscrizione all’organizzazione professionale può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, in tal senso applicandosi, in via estensiva, le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e alla legge 15 maggio 1997, n. 127, con relativo regolamento di attuazione emanato con DPR 20 ottobre 1998, n. 403.
Nella domanda l’interessato, se fa parte di un organismo societario nello Stato membro di origine, è tenuto ad indicare la denominazione, la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia, anche se intende esercitare la professione in Italia a titolo individuale; in tal modo il Consiglio dell’ordine, nel prendere atto delle modalità di esercizio della professione, potrà valutare eventuali incompatibilità.
Dell’avvenuta iscrizione deve essere data comunicazione all’autorità competente dello Stato membro di origine, la quale conserva nei confronti dell’avvocato stabilito in Italia i poteri di vigilanza esercitati nei confronti degli iscritti.
Con l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo l’avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo.
Tale limitazione, consentita dalla direttiva (art. 6, par. 2), assicura la partecipazione degli avvocati stabiliti al funzionamento degli organi di rappresentanza dei Consigli dell’ordine, in vista della piena integrazione nella professione e della conseguente assimilazione agli avvocati abilitati ed esercenti la professione in Italia con il titolo di avvocato.
Poiché l’esercizio della professione in Italia presuppone la persistente iscrizione presso l’organizzazione professionale di appartenenza, si è ritenuto opportuno prevedere un obbligo per l’avvocato stabilito di presentare annualmente un attestato di iscrizione rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione ovvero dichiarazione sostitutiva, al fine di consentire al competente Consiglio dell’ordine l’esercizio delle proprie funzioni.
L’eventuale rigetto della domanda è soggetto a ricorso al Consiglio nazionale forense e avverso la decisione del Consiglio è possibile ricorso per cassazione, trovando piena applicazione le disposizioni dell’ordinamento forense, anche per quanto attiene ai rimedi esperibili nel caso in cui il Consiglio non abbia provveduto nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione.
L’art. 7 fa obbligo agli avvocati esercenti con il titolo professionale di origine di fare uso di tale titolo, espresso nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo da non creare confusione con il titolo di avvocato; al titolo di origine deve essere aggiunta l’iscrizione presso l’organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale l’avvocato è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine, in modo da garantire trasparenza e possibilità di controllo da parte del cliente e dei terzi.
Se la professione viene esercitata quale membro di un organismo societario, l’avvocato stabilito è tenuto a farne menzione, indicando in aggiunta al titolo sia la denominazione che la forma giuridica ed i nominativi dei membri che operano in Italia (comma 3).
La disposizione, che recepisce un criterio previsto dalla legge comunitaria, in attuazione di una facoltà attribuita agli Stati membri dalla direttiva, è opportuna perché tutela maggiormente il cliente, evitando possibili confusioni nella imputazione dell’attività e nella individuazione della responsabilità professionale.
L’art. 8 prevede che per l’attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, l’avvocato esercente con il titolo professionale di origine deve agire d’intesa con un avvocato esercente la professione con il titolo di avvocato, sia esso cittadino italiano abilitato alla professione in Italia, sia esso cittadino comunitario integrato nella professione a seguito di dispensa dalla prova attitudinale di cui agli articoli 12 e 14.
Tale previsione si informa ad un criterio di delega contenuto nella legge comunitaria (art. 19, comma 2, lett. c), in attuazione di analogo criterio previsto come opzionale dalla direttiva; in virtù di tale opzione, la posizione dell’avvocato stabilito, per quanto attiene all’attività di rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, amministrativi e penali, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, si avvicina a quella dell’avvocato cittadino comunitario che svolge attività professionale in Italia a titolo di prestazione di servizi.
Sulla nozione di “intesa”, da ritenere come equipollente a quella di “concerto” utilizzata nella versione italiana della direttiva, si è già formata una giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, con riferimento alla analoga condizione prevista dalla direttiva 77/249/CEE per l’esercizio dell’attività professionale a titolo di prestazione di servizi.
La stessa direttiva 98/5/CE, nel “considerando” n. 10, precisa che “l’obbligo di agire di concerto si applica secondo l’interpretazione che di tale nozione ha dato la Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare nella sentenza n. 685JO427 pronunciata il 25 febbraio 1988 nella causa 427/85, Commissione/Germania”.
Con tale pronuncia la Corte ha affermato:
che l’obbligo di agire di “concerto” non sussiste quando il diritto dello Stato membro ospitante non richiede l’assistenza obbligatoria di un avvocato in relazione all’attività professionale che deve essere svolta;
che tale obbligo non implica che l’avvocato, con il quale si deve agire di concerto, abbia egli stesso ricevuto un mandato alle liti ovvero sia stato nominato dal cliente difensore di fiducia nell’ambito della causa;
che violano gli obblighi imposti dagli articoli 59 e 60 del Trattato CEE (ora artt. 49 e 50) le disposizioni che impongono per la prova della concertazione fra i due avvocati modalità ingiustificate.
L’art. 8 del provvedimento in esame, nel dare attuazione al criterio contenuto nella legge comunitaria, si ispira a tali principi e risponde alla finalità fatta propria dalla direttiva 98/5/CE, di “fornire all’avvocato stabilito un supporto tecnico necessario per agire in un sistema giurisdizionale diverso da quello che gli è familiare e di garantire al giudice adito che l’avvocato stabilito disponga effettivamente di detto sostegno e sia quindi in grado di rispettare pienamente le norme procedurali e deontologiche”(v. Corte di giustizia 685JO427/1998).
L’obbligo di concertazione è, infatti, previsto solo per le attività per le quali è necessaria la nomina di un difensore.
Non è richiesta la presenza di entrambi gli avvocati, neppure per gli atti difensivi di maggiore rilevanza, rimettendosi ai due avvocati, nell’esercizio della loro autonomia professionale e nel rispetto delle norme deontologiche vigenti in Italia, le modalità di cooperazione adeguate al mandato conferito dal cliente.
La necessità che l’intesa risulti da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o procedente ovvero da scrittura privata autenticata, risponde all’esigenza di assicurare la tendenziale stabilità degli effetti degli atti processuali, mediante la valida instaurazione e prosecuzione del giudizio.
Di norma l’avvocato con il quale si agisce di intesa riceve l’incarico dall’avvocato stabilito, di cui può assumere la veste di sostituto per alcuni o per tutti gli atti del procedimento, secondo le modalità di cooperazione stabilite nell’intesa. Esso, quindi, non risponde contrattualmente nei confronti del cliente in relazione all’attività professionale svolta, salva l’ipotesi di un mandato alle liti conferito in favore di entrambi; è invece tenuto per legge ad osservare davanti all’autorità giudiziaria i doveri imposti dalla legge ai difensori.
L’articolo 9 prevede che nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori l’avvocato stabilito può assumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale dell’albo di cui all’art. 33 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, ferma restando l’intesa con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni.
Per l’iscrizione nella sezione dell’albo speciale tenuto dal Consiglio nazionale forense, l’avvocato esercente con il titolo di origine deve dimostrare di avere esercitato, anche se in periodo antecedente alla data di pubblicazione della direttiva 98/5/CE, la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri; a tal fine si deve tenere conto anche dell’attività eventualmente svolta in Italia ai fini della dispensa.
La disposizione è diretta a favorire gli avvocati stabiliti che abbiano già svolto un lungo periodo di attività professionale nello Stato di origine o in altro Stato membro, premiando esperienze professionali che rimarrebbero altrimenti prive di qualsiasi riconoscimento nello Stato membro ospitante, in quanto ai fini della dispensa si prende in considerazione il periodo successivo alla iscrizione nella sezione speciale dell’albo e in via transitoria il periodo successivo alla data del 14 marzo 1998 di pubblicazione della direttiva.
Per quanto attiene all’attività stragiudiziale, la legge comunitaria, in attuazione della direttiva, prevede un obbligo di “concertazione” per gli avvocati stabiliti solo “per ciò che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio”; coerentemente con tale scelta, l’art. 10 del provvedimento in esame consente agli avvocati stabiliti di svolgere liberamente l’attività stragiudiziale, senza alcuna intesa con altro professionista esercente con il titolo di avvocato; in particolare, può essere liberamente svolta dall’avvocato stabilito non solo l’attività di consulenza legale sul diritto dello Stato di origine, sul diritto comunitario e internazionale, ma anche sul diritto nazionale, così come specificamente previsto dall’art.5, par. 1 della direttiva.
Le prestazioni stragiudiziali non richiedono necessariamente la preventiva iscrizione nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 6; tuttavia, in caso di mancata iscrizione l’attività svolta non potrà essere fatta valere né ai fini della dispensa dalla prova attitudinale di cui agli articoli 12 e 14, né ai fini dell’iscrizione nella sezione dell’albo speciale degli avvocati abilitati ad assumere il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, in quanto tale iscrizione presuppone la contemporanea iscrizione nell’albo di un tribunale (ex art. 33 del r.d.l. n. 1578 / 1933).
L’art. 11 prevede che l’avvocato stabilito, oltre che all’osservanza delle regole professionali e deontologiche dello Stato di origine, è tenuto anche al rispetto delle regole che disciplinano l’attività professionale di avvocato in Italia, con la conseguente soggezione al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto.
L’organizzazione professionale dello Stato membro di origine, cui deve essere data comunicazione dell’inizio del procedimento, può assistere alle udienze del procedimento disciplinare e presentare osservazioni, anche davanti al Consiglio nazionale forense, ove investito del ricorso.
Per le norme procedurali, le garanzie in favore dell’avvocato incolpato, i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari, fino al ricorso alle sezioni unite della Cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense, si applicano le disposizioni dell’ordinamento professionale, richiamate dal comma 1 dell’articolo 11.
Esigenze di coordinamento e di cooperazione sono alla base dell’obbligo di comunicare le decisioni del Consiglio dell’ordine e del Consiglio nazionale forense alle organizzazioni professionali di origine, le quali potranno assumere autonomi provvedimenti, in base alle norme vigenti nello Stato membro di cui fanno parte; la disposizione ha una particolare rilevanza, in quanto l’eventuale divieto definitivo o temporaneo di esercizio della professione disposto da dette organizzazioni comporterà automaticamente il divieto definitivo o temporaneo di esercitare la professione in Italia, atteso il rapporto di stretta interdipendenza esistente tra le due iscrizioni.
Il Consiglio dell’ordine provvederà alle comunicazioni di cui sopra anche nel caso in cui il procedimento sia stato promosso nei confronti di cittadino italiano o anche di cittadino comunitario i quali esercitino la professione in uno degli altri Stati membri con il titolo di “avvocato” conseguito in Italia.
4. (Integrazione nella professione di avvocato) – Il titolo I, capo III, disciplina l’integrazione dell’avvocato cittadino comunitario nella professione di avvocato, a seguito di dispensa dalla prova attitudinale prevista dall’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
In particolare, l’art. 12 prevede che dopo l’esercizio effettivo e regolare della professione nel diritto nazionale e comunitario, per un periodo di almeno tre anni, gli avvocati stabiliti possono ottenere la dispensa dalla prova attitudinale ed iscriversi nell’albo degli avvocati, ove concorrano le altre condizioni previste dall’ordinamento professionale.
E’ la stessa direttiva a fornire la nozione di attività effettiva e regolare, tale dovendosi intendere l’esercizio reale e continuativo della professione, senza quelle interruzioni che non siano determinate da eventi della vita quotidiana. In ogni caso, eventuali interruzioni dovute ad eventi di altra natura non impediscono di prendere in considerazione l’attività svolta, purché tale attività, sommando i vari periodi, abbia avuto una durata effettiva di tre anni e sempre che le interruzioni non ostino ad una valutazione dell’attività come effettiva e regolare, in relazione alla loro frequenza ed eventuale durata.
La dispensa dalla prova attitudinale costituisce uno strumento alternativo rispetto al riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, che continua ad essere disciplinato dal decreto legislativo n. 155 del 1992.
L’avvocato stabilito può, infatti, chiedere in qualsiasi momento il riconoscimento del proprio titolo attestante una formazione professionale di una durata minima di tre anni, sottoponendosi a misure compensative al fine di accedere alla professione e di esercitarla con il titolo di avvocato, cui può aggiungere il titolo di studio conseguito nel Paese di origine, con la indicazione del nome e della sede dell’istituto che lo ha rilasciato. La facoltà di fare uso di tale titolo vale a differenziare i due diversi percorsi, in quanto l’avvocato stabilito può aggiungere al titolo di avvocato quello professionale di origine e non già il titolo di istruzione superiore.
Il procedimento per la dispensa è disciplinato dall’articolo 13 che attribuisce la competenza a pronunciarsi sulla domanda al Consiglio dell’ordine presso il quale l’avvocato stabilito è iscritto.
L’attribuzione della competenza in materia ai Consigli dell’ordine risponde all’esigenza di attribuire compiti di verifica dell’attività professionale svolta dagli avvocati stabiliti ad organismi decentrati, meglio in grado di valutare le esperienze professionali dell’avvocato stabilito.
La procedura è semplificata e la dispensa è disposta nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione, con deliberazione che viene notificata all’interessato, nonché al Procuratore della Repubblica che ne riferisce al Procuratore generale presso la Corte d’appello. Quest’ultimo e l’interessato possono presentare ricorso al Consiglio nazionale forense nei venti giorni successivi. Copia della deliberazione è altresì comunicata al Ministero della giustizia per l’esercizio delle funzioni di vigilanza. Tale procedimento assicura una corretta e, per quanto possibile, una uniforme applicazione della normativa per quanto attiene alla natura effettiva e regolare dell’attività professionale svolta.
Il Consiglio dell’ordine può in ogni caso escludere dal beneficio l’avvocato istante, ove ricorrano ragioni di ordine pubblico connesse alla pendenza di eventuali procedimenti disciplinari o alla esistenza di fatti gravi.
L’articolo 14 disciplina l’ipotesi dell’avvocato il quale, pur avendo svolto attività professionale per almeno tre anni, abbia trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore.
La dispensa può in tal caso essere ottenuta, previo colloquio che si svolge davanti al competente Consiglio dell’ordine e che è diretto a verificare l’attività svolta e le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano, nonché la partecipazione a corsi e seminari, anche relativi all’ordinamento forense e alla deontologia professionale. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13.
L’avvocato stabilito che sia stato dispensato dalla prova attitudinale può ottenere la iscrizione nell’albo ed esercitare la professione con il titolo di avvocato, cui può aggiungere il titolo professionale di origine espresso nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro.
5. (Esercizio in forma societaria della professione) – Il titolo Il disciplina l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria.
In particolare, il capo I delinea il nuovo modello della società tra avvocati, costituita secondo il tipo della società tra professionisti, la quale costituisce lo strumento societario che può essere utilizzato dagli avvocati per l’esercizio in comune dell’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio.
L’art. 11 della direttiva 98/5/CE prevede che gli avvocati stabiliti, i quali siano membri di uno studio collettivo nello Stato membro di origine, possono esercitare l’attività professionale nell’ambito di una succursale o di una agenzia nello Stato membro ospitante, salvo che le regole che disciplinano la costituzione dello studio collettivo siano in contrasto con le regole fondamentali dello Stato ospitante giustificate dall’interesse generale della tutela dei clienti e dei terzi.
Tale disposizione prevede, altresì, che agli avvocati stabiliti deve essere data la possibilità di accedere ad una forma di esercizio in comune della professione e di partecipare, anche con avvocati esercenti in Italia con il titolo di avvocato, a tutte le forme di esercizio collettivo della professione consentite dallo Stato membro ospitante. Tuttavia la direttiva consente agli Stati membri di vietare agli avvocati stabiliti di svolgere la propria attività in nome e per conto di uno studio collettivo costituto in uno degli Stati membri in cui operino persone estranee alla professione, ove tale divieto sia operante nell’ordinamento dello Stato ospitante.
Pur non prevedendo un obbligo per gli Stati membri di introdurre nel proprio ordinamento figure o istituti per l’esercizio collettivo della professione, tuttavia la direttiva 98/5/CE ha dato una forte accelerazione al lungo dibattito dottrinario sulla possibilità di esercizio delle professioni protette in forma societaria, che si è riacceso in Italia dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 266, con la quale è stato abrogato il divieto in tal senso posto dall’art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Tale dibattito, che pure ha dovuto registrare nel tempo importanti novità introdotte con la normativa sulle società di ingegneria e di revisione, dopo l’abrogazione del divieto si è orientato nel senso che lo strumento societario non può comunque vanificare i requisiti della personalità e della professionalità del soggetto esercente, e ciò anche sulla base del parere espresso in materia dalla Sezione consultiva degli atti normativi del Consiglio di Stato nell’adunanza dell’11 maggio 1998.
Si osserva in tale parere che l’esercizio collettivo delle professioni protette è possibile soltanto secondo uno dei tipi societari su base personale, sul rilievo che l’art. 33, comma 5, della Costituzione (“E’ prescritto un esame di Stato … per l’abilitazione all’esercizio professionale”) presuppone che l’esercizio dell’attività professionale protetta venga effettuato da coloro che hanno superato il prescritto esame di Stato, da “identificare con tutta evidenza solo nelle persone fisiche, anche se associate in forma societaria mediante le c.d. società di persone”; che in ogni caso un diverso regime di responsabilità tra il singolo professionista, il quale è illimitatamente responsabile nei confronti del cliente, ed un tipo di società che preveda una responsabilità limitata dei soci sarebbe in contrasto anche con l’art. 3 della Costituzione, attesa l’evidente disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra soggetti che svolgono le stesse funzioni.
Di conseguenza, nell’ambito dei tipi societari previsti dall’ordinamento possono essere utilizzati solo quei tipi che consentono l’applicazione delle medesime norme che disciplinano l’esercizio della professione, sia essa svolta a titolo individuale che in forma collettiva, e in primo luogo il possesso di un titolo abilitante da parte dei soci ed un regime di responsabilità simile a quello cui è soggetto il professionista individuale.
La legge comunitaria n. 526 del 1999 ha tenuto conto di tale orientamento e del dibattito dottrinario prevalentemente conforme, prevedendo che la professione di avvocato, relativamente alle sole attività riservate, possa essere esercitata in comune mediante una società costituita secondo la tipologia specifica della società fra professionisti, la quale deve essere informata ai principi della personalità della prestazione e del diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, della responsabilità personale dell’avvocato e della soggezione della società ad un concorrente regime di responsabilità, oltre che ai principi di deontologia generali propri delle libere professioni.
La società deve inoltre essere iscritta nell’albo professionale ed essere soggetta ai soli controlli stabiliti per l’esercizio in forma individuale della professione; non può essere costituita da soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e può essere amministrata solo da soci.
A tali principi e criteri direttivi è informato il titolo II dello schema di decreto legislativo in esame, il quale contiene la disciplina di un nuovo tipo societario per l’esercizio in comune della professione di avvocato, riconducibile al tipo della società tra professionisti, con ciò in qualche modo anticipando una riforma che dovrà riguardare tutte le libere professioni.
In particolare il nuovo modello societario risponde alle esigenze di assicurare la personalità e la professionalità della prestazione, in quanto tutti i soci devono rivestire la qualifica professionale di avvocato; prevede una responsabilità professionale del socio incaricato della prestazione ed una responsabilità concorrente della società e, in alcuni casi, una responsabilità solidale di tutti i soci; prevede altresì l’iscrizione della società, oltre che del socio, nell’albo degli avvocati e quindi la soggezione a tutte le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate dai Consigli dell’ordine, nell’esercizio delle loro funzioni di controllo e di tutela della professione di avvocato.
Pur nella sua autonomia, il nuovo tipo si modella in parte sul tipo della società in nome collettivo, cui si avvicina per struttura ed organizzazione societaria, rilevanza dell’elemento personale e regime di responsabilità dei soci.
La normativa introdotta con il titolo II, capo I e II, contiene, infatti, regole proprie della società tra avvocati o che comunque comportano deviazioni dal tipo della società in nome collettivo, in considerazione della peculiarità dell’oggetto sociale e della esigenza di tutelare rilevanti interessi generali al corretto esercizio dell’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio.
Per quanto non specificamente disposto, si fa invece rinvio alla disciplina della società in nome collettivo, così per esempio per quanto attiene ai conferimenti, ai profili organizzativi, al funzionamento degli organi, al regime di pubblicità degli atti sociali mediante iscrizione nel registro delle imprese, alla tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili.
Tale rinvio non implica la qualificazione della società tra avvocati come società commerciale, in quanto la disciplina relativa alla società in nome collettivo costituisce una normativa residuale, cui fare ricorso ad integrazione della disciplina relativa al nuovo tipo societario.
La esclusione della società tra avvocati dal fallimento conferma la specificità del tipo e la natura non commerciale dell’attività svolta.
6. (Della società tra avvocati) – Con riferimento alle singole disposizioni, l’art. 16 prevede in particolare che l’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti.
Le limitazioni previste dal titolo II riguardano, quindi, la sola attività professionale riservata agli avvocati e cioè l’attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, e ciò in attuazione di un preciso criterio di delega contenuto nell’art. 19, comma 2, lett. e, della legge comunitaria.
La società tra avvocati è soggetta all’obbligo di iscrizione in una sezione speciale dell’albo degli avvocati presso il Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione è situata la sede legale; allo stesso obbligo è soggetta la istituzione della sede secondaria, la quale va altresì annotata nella sezione speciale dell’albo in cui è iscritta la società.
Ai fini della iscrizione nel registro delle imprese istituito con legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prevista la costituzione di una sezione speciale del registro nel quale iscrivere o depositare non solo l’atto costitutivo e le sue modificazioni, ma anche tutti i fatti che incidono sulla struttura e sulla vita della società.
L’iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia; per quanto attiene ai tempi, alle modalità e ai diritti di iscrizione si applica il regolamento di attuazione adottato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.
L’art.17 disciplina la costituzione della società tra avvocati, richiedendo la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata ai soli fini della iscrizione all’albo; la società ha per oggetto esclusivo l’attività professionale dei propri soci, il che non esclude la possibilità di compiere attività diversa, purché strumentale all’esercizio della professione.
L’art. 18 prevede che la società tra avvocati agisce sotto la denominazione costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione “ed altri”, e deve contenere la indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p..
In tal modo si conferma la riconducibilità della società tra avvocati al tipo della società tra professionisti, che dovrà formare oggetto di una legge quadro.
Il comma 2 esclude la possibilità di indicare il nome di un socio avvocato dopo che è cessata la sua appartenenza alla società salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato e i suoi eredi. In tal caso, l’utilizzazione del nome è consentita con la indicazione “ex socio” o “socio fondatore” accanto al nominativo utilizzato, sempre che non sia mutata l’intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio. Si è ritenuto in tal modo di apprestare tutela ai consumatori senza pregiudicare il valore di quegli elementi organizzativi e di professionalità apportati dall’ex socio e di cui la società continua ad avvalersi.
L’art.19 introduce una significativa novità rispetto alla disciplina della società in nome collettivo, in quanto consente che la modifica dell’atto costitutivo possa essere assunta dai soci anche a maggioranza, purché l’atto costitutivo preveda tale possibilità e stabilisca le maggioranze necessarie.
Si è inteso in tal modo rendere più snella la vita della società, conferendo una maggiore autonomia al contratto, in modo che le parti possano individuare una disciplina negoziale più consona ai loro interessi, tenendo comunque fermi alcuni requisiti fondamentali.
L’art. 20, nel dettare una disciplina tipica relativa alla invalidità della società tra avvocati, introduce un’altra sostanziale novità rispetto alla disciplina delle società di persone, la quale è sul punto carente, contrariamente a quanto avviene per le società di capitali.
La nuova disposizione, che sostanzialmente mutua la disciplina dettata per le società di capitali, risponde all’esigenza, particolarmente avvertita nella società tra avvocati, di salvaguardare i diritti dei terzi estranei alla società, siano essi clienti o terzi creditori, attese le gravose conseguenze di diritto comune in tema di nullità dei contratti che andrebbero ad incidere anche sull’attività professionale svolta dai soci incaricati dalla società.
Si è pertanto ritenuto di limitare la rilevanza dei vizi di costituzione alle sole ipotesi previste dalle disposizioni che disciplinano la nullità dei contratti, prevedendo altresì la conversione della nullità in causa di scioglimento della società. E’ stata, altresì, introdotta una specifica previsione che regolamenta le conseguenze della dichiarazione di nullità o della pronuncia di annullamento, le quali non incidono comunque sulla responsabilità dei soci.
L’art. 21 indica i requisiti soggettivi dei soci, i quali devono essere in possesso del titolo di avvocato che si consegue in Italia, previa iscrizione all’albo; resta pertanto esclusa la partecipazione alla società da parte di altra società tra avvocati.
La partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra avvocati. Si è inteso in tal modo offrire una più adeguata tutela ai clienti anche in termini di chiarezza e trasparenza dell’attività professionale, evitando in particolare o, quantomeno, riducendo il rischio che la conoscenza di fatti e notizie relativi ai clienti possano essere utilizzati per le finalità di altri organismi societari cui l’avvocato potrebbe in ipotesi partecipare.
Per salvaguardare le caratteristiche fondamentali della società tra avvocati si è adottato il principio della trasferibilità della quota per atto inter vivos solo con il consenso di tutti i soci, attesa la rilevanza dell’elemento personale che caratterizza la scelta di due o più avvocati di esercitare in comune la professione; è comunque fatta salva la diversa previsione dell’atto costitutivo.
Nel caso di morte del socio, gli eredi possono subentrare nella quota con il consenso dei soci superstiti, salvo che questi preferiscano sciogliere la società.
L’art. 23, in attuazione di un preciso criterio contenuto nella legge comunitaria, prevede che l’amministrazione della società tra avvocati spetta ai soci e non possa essere affidata a terzi. Tale soluzione risponde all’esigenza di responsabilizzare i soci alla gestione della società, escludendo dalla compagine sociale persone estranee alla professione e comunque terzi che potrebbero utilizzare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza in relazione all’incarico rivestito, con pregiudizio per la società e i terzi, siano essi clienti o creditori.
L’art. 24 disciplina le modalità di conferimento e di esecuzione dell’incarico professionale, assicurando i diritto del cliente di scegliere il proprio difensore sulla base di un elenco dei soci e prevedendo a carico della società precisi obblighi di informazione, la cui violazione comporta la responsabilità personale e solidale di tutti i soci per l’attività professionale svolta.
L’art. 25 contiene la disciplina sui compensi, mentre l’art. 26 disciplina la responsabilità professionale della società e dei soci incaricati, i quali sono tenuti a rispondere personalmente e illimitatamente in relazione all’attività svolta. Una ipotesi particolare di responsabilità solidale di tutti i soci è prevista nel caso in cui il cliente non sia stato informato del nome dell’avvocato incaricato di seguire l’affare, presumendosi in tal caso che l’incarico sia stato svolto da tutti i soci.
Infine, ragioni di coerenza hanno indotto ad esplicitare che la sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace nei confronti dei singoli soci, anche sulla base di un orientamento giurisprudenziale sul punto consolidato. Si è, peraltro, ritenuto di stabilire espressamente che i singoli soci possono intervenire ed impugnare la sentenza resa nei confronti della società; il che significa che possono esercitare tali poteri sia quali soci amministratori, sostituendosi a colui o a coloro che hanno rappresentato la società, sia al fine di dedurre l’esclusione della propria responsabilità ovvero la mancanza di poteri rappresentativi in capo a chi si è costituito in giudizio per la società.
L’art. 27, comma 1, prevede che l’attività di consulenza legale può essere esercitata in forma comune, anche in via esclusiva, secondo il tipo della società tra avvocati, la quale è in tal caso soggetta alle disposizioni del titolo II e in primo luogo alla previsione che richiede il possesso del titolo di avvocato da parte di tutti i soci. Ne segue che la società tra avvocati potrà avere per oggetto anche la sola attività di consulenza legale, ove in tal senso i soci ne abbiano limitato l’ambito di operatività in sede di atto costitutivo o in sede di successiva modifica; in virtù dell’applicazione delle norme di cui al titolo II, l’attività di consulenza legale deve in ogni caso formare oggetto esclusivo della società, della quale non potranno altresì far parte soci che non siano avvocati iscritti all’albo.
Il comma 2 dell’art. 27 prevede che l’attività di consulenza legale può essere esercitata anche secondo il tipo della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice, nonché secondo i tipi delle società di capitali e della società cooperativa; in tal caso la società non è soggetta alle limitazioni e alle condizioni previste dal titolo II, capi I e II, in particolare per quanto attiene alla necessità che i soci siano iscritti all’albo degli avvocati e alla iscrizione della stessa società in una sezione speciale dell’albo, prevista invece per la società tra avvocati di cui all’art.16, comma 1.
Tale disposizione tiene conto della abrogazione dell’art. 2 della legge n. 1815 del 1939, il quale poneva il divieto di costituire, esercitare o dirigere società aventi come oggetto sociale l’attività di assistenza o consulenza tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile e tributaria in favore dei propri consociati o di terzi, anche a titolo gratuito.
Essa tiene, altresì, conto di un consolidato orientamento sia della dottrina che della giurisprudenza in ordine alla natura dell’attività di consulenza legale, la quale se è normalmente svolta da avvocati, non è tuttavia agli stessi riservata.
In tal senso è la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale con una recente pronuncia ha ribadito che la prestazione di opera intellettuale nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e comunque di diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo (Cass. 1997 n. 7359).
Va peraltro rilevato che la stessa legge comunitaria, nel delineare l’ambito di operatività dei principi e dei criteri di cui all’art.19, comma 2, lett. e), ne ha limitato l’applicabilità alla sola attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, con ciò implicitamente riconoscendo che le altre attività svolte normalmente dall’avvocato, ma allo stesso non riservate, possono essere esercitate in comune anche senza fare ricorso al tipo speciale della società tra professionisti.
La nuova disposizione viene, quindi, a completare la disciplina di recepimento della direttiva, chiarendo le modalità di esercizio dell’attività di consulenza legale che può avvenire anche secondo tipi societari previsti dall’ordinamento, utilizzabili dai cittadini comunitari secondo le norme comuni, ma anche eventualmente dai cittadini extracomunitari, ove ricorrano le condizioni di legge.
7. (Della iscrizione nell’albo e della responsabilità disciplinare) – L’art. 28 prevede l’iscrizione della società in una sezione speciale dell’albo degli avvocati presso il Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale; all’obbligo di iscrizione è soggetta anche la istituzione di una sede secondaria, la quale va anche denunciata al Consiglio dell’ordine presso la quale la società è iscritta ai fini dell’annotazione.
Il procedimento di iscrizione della società e delle deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo è disciplinato dagli artt. 29 e 30; la necessità di un coordinamento tra il Consiglio dell’ordine e la competente camera di commercio presso la quale la società è iscritta giustifica la comunicazione al predetto ente della avvenuta iscrizione all’albo della società, a cura del socio che ne ha la rappresentanza.
L’art. 31 prevede la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, la quale è tenuta all’osservanza delle norme professionali e deontologiche applicabili all’esercizio in forma individuale della professione di avvocato.
Al fine di evitare il rischio di una contraddittorietà delle decisioni e per evidenti ragioni di speditezza e di economicità, nel caso di violazioni imputabili ai soci i quali abbiano agito sulla base di direttive impartite dalla società, è prevista la competenza esclusiva del Consiglio dell’ordine presso il quale la società è iscritta.
Tale criterio di attrazione è operante anche nel caso in cui l’illecito disciplinare riguardi attività professionale svolta dal socio nell’ambito della sede secondaria.
L’art. 32 attribuisce al Pubblico ministero e a chiunque vi abbia interesse la legittimazione a segnalare al Consiglio dell’ordine l’esistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto, ai fini dell’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari; la disposizione è opportuna in quanto è diretta a potenziare il controllo da parte del Consiglio sull’attività dei propri iscritti.
L’art. 33 prevede la cancellazione della società dall’albo per difetto sopravvenuto di un requisito.
L’art. 34 esclude il diritto di elettorato sia attivo che passivo della società, diritto già riconosciuto in capo ai singoli soci, e pone una limitazione alla eleggibilità nel Consiglio locale e nel Consiglio nazionale, precisando che ad entrambi detti organi non possono essere eletti più di un socio della stessa società.
8. (Esercizio della professione in forma associata da parte di avvocati stabiliti) – Il titolo III, capo I, disciplina l’esercizio in forma associata della professione in Italia da parte di avvocati stabiliti.
In particolare l’art. 35 rende applicabile agli avvocati stabiliti la disciplina sulle associazioni professionali di cui alla legge n. 1815 del 1939, riconoscendo agli stessi il diritto di associarsi tra loro o con altri professionisti che esercitano la professione in Italia, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Attesa la diversa natura dell’associazione rispetto allo strumento societario, sono alla stessa inapplicabili le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione lo studio associato, pur rientrando nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi che si pongono come centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei componenti o di chi ne abbia la rappresentanza secondo il paradigma dell’art. 36 cc, non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni che possono essere espletate solo da chi sia in possesso di particolari titoli di abilitazione(V. Cass. 1997, n. 4628).
Ne segue che l’associazione professionale non è soggetta ad iscrizione all’albo, né risponde per colpa professionale degli associati, i quali sono tenuti personalmente e illimitatamente per l’attività professionale svolta in esecuzione degli incarichi dagli stessi assunti.
Per informazione della clientela e per ragioni di trasparenza, gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome degli associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7.
Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui l’avvocato stabilito opera in Italia quale membro di uno studio associato costituito in altro Stato dell’Unione.
9. ( Esercizio della professione in forma societaria da parte di avvocati stabiliti) – Il titolo III, capo II, disciplina la partecipazione degli avvocati stabiliti alla società tra avvocati costituita in Italia.
Al riguardo si osserva che la legge comunitaria all’art. 19, comma 2, lett. e), n. 2, prevede che della compagine sociale non possono far parte gli avvocati che non siano esercenti a pieno titolo nella società.
Secondo una interpretazione fondata su criteri logici e alla luce dei principi affermati dalla direttiva 98/5/CE, la quale prevede che agli avvocati stabiliti deve essere riconosciuta la possibilità di accedere ad una forma di esercizio in comune della professione, tale disposizione va correttamente intesa nel senso che gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una società tra avvocati costituita in Italia per l’esercizio professionale dell’attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, purché almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato.
In tal modo l’avvocato stabilito può svolgere gli incarichi giudiziali ricevuti dalla società, avvalendosi della collaborazione del socio abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, mediante una preventiva intesa con quest’ultimo.
Le prestazioni professionali si considerano, quindi, effettuate a pieno titolo o perché trattasi di prestazioni stragiudiziali ovvero perché è nell’ambito della stessa società che viene assicurata la concertazione ai fini delle prestazioni giudiziali.
La limitazione relativa al possesso del titolo di avvocato da parte di almeno uno dei soci della società tra avvocati non ha ragion d’essere allorché la società tra avvocati è costituita per l’esercizio della sola attività di consulenza legale, trattandosi di attività che gli avvocati stabiliti sono abilitati a svolgere, utilizzando il proprio titolo di origine.
La società, cui partecipano avvocati stabiliti, è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo e a tutte le norme legislative e regolamentari ivi richiamate.
L’art. 37 prevede che le società costituite in uno degli Stati membri, anche secondo tipi diversi da quello indicato nell’articolo 16, possono svolgere in Italia attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci, nell’ambito di una sede secondaria con rappresentanza stabile, purché tutti i soci siano in possesso di uno dei titoli professionali di cui all’articolo 2 ovvero del titolo di avvocato conseguito in Italia.
Potranno, quindi, svolgere attività professionale in Italia anche strutture societarie non riconducibili alla società di persone, purché costituite tra soci esercenti la professione di avvocato, dovendosi escludere tale presupposto ogni qualvolta il capitale sociale è detenuto o comunque il potere decisionale è esercitato, anche di fatto, da persone prive del titolo abilitante all’esercizio della professione, conseguito in uno degli Stati membri.
Tali criteri, indicati dalla direttiva 98/5/CE, assicurano una sostanziale omogeneità anche tra diversi tipi societari, operando la qualifica professionale dei soci come elemento caratterizzante la società, la quale è tenuta a soddisfare ulteriori condizioni.
In particolare, la società deve assicurare, anche mediante previsione statutaria, la personalità della prestazione, il diritto del cliente di scegliere il difensore, la piena indipendenza e la responsabilità personale dell’avvocato, un concorrente regime di responsabilità della società e la sua soggezione alle regole deontologiche proprie delle libere professioni intellettuali e specifiche della professione di avvocato.
Per l’esercizio dell’attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, la società deve avvalersi di socio in possesso del titolo di avvocato ovvero di socio avvocato stabilito il quale dovrà agire previa concertazione con altro socio in possesso del titolo di “avvocato”.
Riceve in tal modo attuazione il criterio previsto dall’art. 19, comma 2, lett. e), n. 2, della legge comunitaria, in piena aderenza peraltro a quanto previsto nel caso di società tra avvocati costituita ed operante in Italia.
L’art. 38 rende applicabili alle società costituite in uno degli Stati membri, che istituiscono in Italia sedi secondarie, nonché ai soci che operano nell’ambito della sede secondaria le disposizioni dei titoli I e II del decreto legislativo, nonché le altre disposizioni che disciplinano l’istituzione di sedi secondarie in Italia da parte di società costituite all’estero.
Il capo III contiene una norma di carattere transitorio (art. 39), la quale consente all’avvocato stabilito di far valere, ai fini della dispensa di cui agli artt. 12 e 14, l’attività professionale svolta in Italia dopo la data di pubblicazione della direttiva (14 marzo 1998) e fino alla entrata in vigore del provvedimento in esame, e ciò al fine di non far ricadere sul professionista i tempi di attuazione della direttiva, il cui termine di recepimento da parte degli Stati membri è venuto a scadere il 14 marzo 2000.
10. (Oneri finanziari) – Non si redige la relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, poiché il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per il bilancio dello Stato.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:
a) Necessità dell’intervento normativo: trattasi di intervento normativo previsto dalla legge comunitaria del 21 dicembre 1999, n. 526, la quale ha conferito al Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa vigente in materia di esercizio della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998. Il termine previsto dalla direttiva per l’adeguamento delle legislazioni nazionali è venuto a scadere in data 24 marzo 2000.
b) Analisi del quadro normativo: il provvedimento, in attuazione dei principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi professionali all’interno del territorio dell’Unione, è diretto a consentire agli avvocati cittadini comunitari di esercitare stabilmente la professione in Italia, sia a titolo individuale che in forma associata o collettiva. Se l’attività professionale è svolta a titolo di prestazione di servizi e cioè in via temporanea ed occasionale, trova applicazione la legge 9 febbraio 1982, n. 31, fermo restando il diritto dell’avvocato cittadino comunitario di chiedere in qualsiasi momento il riconoscimento del proprio titolo di formazione professionale ai sensi del d.lgs. 1992 n. 115. Tali provvedimenti delineano nel loro complesso il quadro normativo relativo all’esercizio in Italia della professione da parte di un avvocato cittadino comunitario.
c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti: il provvedimento in esame viene ad incidere innanzitutto sull’ordinamento forense di cui al regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, e con legge 24 febbraio 1997, n. 27, nonché sulle altre disposizioni legislative, regolamentari e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato, mediante parziali modifiche ed una estensione della complessiva disciplina professionale ed ordinamentale agli avvocati cittadini comunitari ovvero ai cittadini degli altri Stati firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo, i quali esercitino la professione in Italia con un titolo abilitante conseguito in uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Il provvedimento incide anche sulla disciplina delle società di persone, in quanto viene ad introdurre nell’ordinamento la nuova figura della società tra avvocati, costituita secondo la tipologia specifica della società tra professionisti, ai fini dell’esercizio dell’attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio. Dall’intervento non sono direttamente interessate le disposizioni del codice civile in materia societaria, in quanto la società tra avvocati costituisce un nuovo modello societario che va ad aggiungersi a quelli previsti dal codice civile.
La nuova disciplina modifica anche la legge istitutiva del registro delle imprese del 29 dicembre 1993, n. 580, nonché il relativo regolamento di attuazione adottato con D.P.R. 1995, n. 581, in quanto viene istituita una sezione speciale del registro delle imprese per la iscrizione delle società professionali.
d) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario: il provvedimento dà attuazione alla direttiva 98/5/CE ed è pienamente conforme al dettato della direttiva e agli altri principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi. E’ opportuno ricordare che avverso la direttiva il Granducato del Lussemburgo ha proposto ricorso alla Corte di giustizia per violazione degli articoli 52 (ora 43), 57 (ora 47) e 190 (ora 253) del Trattato, sul rilievo che la stessa introduce una discriminazione in danno degli avvocati nazionali, i quali vengono a subire un pregiudizio sul piano concorrenziale da parte degli avvocati migranti che possono fornire consulenza anche nel diritto dello Stato ospitante, senza essere tenuti ad alcuna preventiva formazione professionale. Il ricorso non è stato ancora deciso dalla Corte.
e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale: la materia dell’ordinamento forense e comunque delle modalità di esercizio delle attività professionali protette, tra le quali l’attività professionale di avvocato, non rientrano nelle competenze delle regioni.
f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali: trattasi di materia estranea alle competenze delle regioni e degli enti locali.
g) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione: trattasi di una disciplina nuova che si inserisce in un quadro normativo preesistente, senza incorrere in alcuna duplicazione di fonte normativa. Per la regolamentazione delle commissioni da istituire presso i Consigli dell’ordine ai fini del procedimento di dispensa è stato fatto rinvio ad apposito regolamento. Trattandosi di disposizioni dirette a modificare o ad integrare norme di legge preesistenti, non è stato fatto uso della possibilità di delegificazione.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:
a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso: è stata introdotta la definizione normativa di “società tra avvocati”, quale tipologia specifica di società riconducibile al tipo della società tra professionisti. Trattasi di definizione necessaria e del tutto compatibile con le altre definizioni che si rinvengono in nel codice civile e nelle altre leggi in materia societaria. Sono state altresì introdotte le definizioni di avvocato stabilito e di avvocato integrato, al fine di indicare l’avvocato cittadino comunitario che esercita stabilmente la professione in Italia con il titolo professionale di origine, previa iscrizione in una sezione speciale dell’albo degli avvocati, ovvero dell’avvocato cittadino comunitario che ha ottenuto la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 115/1992 e che dopo la iscrizione all’albo è in tutto equiparato all’avvocato abilitato in Italia. Anche tali definizioni devono ritenersi necessarie, in quanto previste dalla stessa direttiva e coerenti con quelle già in uso. Per quanto attiene alla preventiva concertazione dell’avvocato stabilito con altro professionista in possesso del titolo di avvocato, nel testo è stata usata la diversa terminologia di “intesa”, così come previsto dalla legge comunitaria.
b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi: per quanto attiene all’ordinamento forense, è stata indicata nel testo del provvedimento la fonte primaria di cui al regio decreto-legge n. 1578 del 1933, con la legge di conversione e le modificazioni successivamente intervenute. Le altre disposizioni normative richiamate nel testo non hanno subito modificazioni.
c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti: trattasi nella specie di un provvedimento che. pur inserendosi in un quadro normativo preesistente, ha una sua autonomia, in quanto disciplina materia prima non regolamentata.
d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo: il provvedimento non ha effetti abrogativi impliciti di norme preesistenti, in quanto disciplina materia prima non regolata.
3. Ulteriori elementi:
a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo analogo oggetto: nel testo della relazione è stata richiamata sia la sentenza Gebhard emessa dalla Corte di giustizia il 30 novembre 1995, relativa all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato ed ai limiti che tali libertà possono in concreto incontrare, sia la sentenza emessa dalla stessa Corte il 25 febbraio 1988 (causa 427/85) in ordine alla nozione di “concerto” e agli ostacoli che possono essere opposti all’avvocato comunitario nell’esercizio in Italia della professione di avvocato.
Per quanto attiene all’esercizio delle attività riservate all’avvocato, la Suprema Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha ribadito che la prestazione di opera intellettuale nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e comunque nell’ambito di diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo (Cass. 1997, n. 7359); ne segue che l’attività di consulenza legale non è soggetta ad alcuna limitazione. A tale orientamento, recepito dalla legge comunitaria, si informa il provvedimento in esame.
Non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale che possano interferire con il contenuto del provvedimento.
b) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter: non sono all’esame del Parlamento provvedimenti su materia analoga. Vanno invece segnalati due disegni di legge che presentano punti di contatto con il presente provvedimento:
1) il disegno di legge per la riforma dell’ordinamento forense, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 6.8.1998 e presentato alla Camera in data 2 settembre 1998 (legge delega 5211/C);
2) il disegno di legge per la riforma delle libere professioni approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 3.7.1998 e presentato alla Camera in data 9 luglio 1998 (legge delega 5092/C).
ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
a) Ambito dell’intervento: destinatari diretti e indiretti.
Il provvedimento ha come destinatari diretti i cittadini di uno degli Stati membri ovvero di uno degli altri Stati firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo, i quali siano in possesso di uno dei titoli abilitanti alla professione, conseguito in uno degli Stati membri.
Tra i destinatari diretti vanno annoverati anche i cittadini italiani o comunitari che siano in possesso del titolo di “avvocato”, posto che gli stessi possono partecipare alla nuovo tipo di società tra avvocati previsto dall’art. 16 del decreto.
Il provvedimento coinvolge anche i Consigli dell’ordine, che dovranno provvedere alle iscrizioni degli avvocati stabiliti in una apposita sezione dell’albo professionale, nonché, a livello distrettuale, provvedere sulle domande di dispensa, sulla base del parere di una commissione tecnica.
Il Ministero della giustizia assume una specifica competenza in relazione al procedimento di dispensa dalla prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 14 del provvedimento. Sono, altresì, interessate dal provvedimento le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, in relazione alla istituzione di una sezione speciale del registro delle imprese per l’iscrizione della società tra avvocati, e l’Amministrazione dell’industria che ha la vigilanza sulle camere di commercio.
b)Obiettivi e risultati attesi.
L’obiettivo è quello di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in Italia in base al titolo professionale acquisito in uno degli Stati membri, sia in forma individuale che in forma collettiva, nonché quello di introdurre nel nostro ordinamento la tipologia della società tra avvocati, riconducibile al tipo della società tra professionisti già oggetto di un disegno di legge delega per la riforma delle libere professioni approvato dal Consiglio dei Ministri.
I risultati auspicati consistono in una integrazione nell’esercizio della professione forense da parte di cittadini avvocati comunitari o cittadini di uno degli altri Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo e in una promozione della circolazione degli avvocati all’interno del territorio della Unione europea.
Con riferimento al diritto interno, la introduzione di un nuovo tipo societario per l’esercizio della professione forense dovrebbe essere il primo passo per portare l’Italia al livello degli altri Paesi della Unione in materia di strutture societarie presenti nel campo delle libere professioni, in modo da contrastare la concorrenza che viene esercitata da altri ordinamenti della Unione europea, in quanto più flessibili e con una offerta di tipi societari che meglio rispondono alle esigenze dei soggetti interessati.
c) Impatto diretto e indiretto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni, condizioni di operatività.
Il procedimento per la dispensa dalla prova attitudinale da parte degli avvocati stabiliti di cui agli artt. 12 e 14 del decreto non comporterà problemi organizzativi per l’Amministrazione della giustizia, in quanto l’attribuzione di competenze ai Consigli dell’ordine, individuati a livello distrettuale, scarica il Ministero della giustizia da oneri organizzativi.
Per la gestione del registro delle imprese, nel quale dovranno essere iscritte anche le società tra avvocati, in una sezione speciale appositamente costituita per le società professionali, trovano applicazione le norme, anche regolamentari attualmente in vigore. Non si prevede la creazione di nuovi soggetti societari, in numero tale da richiedere interventi organizzativi immediati, salvo ogni successiva valutazione all’esito di un primo periodo di monitoraggio.
d) Impatto sui destinatari diretti e sui destinatari indiretti.
Tutti i destinatari diretti ed in particolare gli avvocati cittadini comunitari stabiliti in Italia per l’esercizio della professione e gli avvocati abilitati ed esercenti la professione in Italia trarranno benefici economici dall’applicazione del provvedimento, in quanto l’intervento normativo è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi nei Paesi della Unione europea, con l’effetto non solo di migliorare la redditività della professione, ma anche di creare nuova occupazione per i giovani avvocati comunitari.
Nel complesso dovrebbe crescere anche la concorrenzialità del nostro ordinamento giuridico, aprendolo ad esperienze societarie già sperimentate in altri Paesi della Unione nel settore delle libere professioni.
Peraltro, il provvedimento in alcuni punti anticipa soluzioni recepite nel disegno di legge delega per la riforma del diritto societario, esercitando anche un effetto trainante per la revisione della disciplina in materia di società di persone.
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