Collegato ambiente: le modifiche della Commissione in breve

Passa alla Camera il ddl ambiente “collegato” alla legge di stabilità 2015. L’esito della votazione è stato il seguente: favorevoli 295, 47 contrari e 89 gli astenuti.
Il “collegato ambiente“, adesso al vaglio del Senato, contiene misure in materia di valutazioni ambientali, energia, acquisti “verdi”, gestione dei rifiuti, difesa del suolo, risorse idriche.
Numerose sono state le modifiche apportate al testo nel corso dell’esame in Commissione: sono stati inseriti nuovi articoli e soppressi altri di contenuto identico o analogo a norme del D.L. 91/2014.
Il disegno di legge è stato ulteriormente modificato nel corso dell’esame in Assemblea.
Ecco una breve disamina di tutte le modifiche apportate al testo originario del collegato ambiente: (per visualizzare il raffronto a margine delle modifiche consulta questo articolo)

Protezione della natura e sviluppo sostenibile

L’articolo 1-bis dispone in ordine al recupero, nei confronti del proprietario del carico, delle spese sostenute dall’autorità marittima per prevenire ed eliminare gli effetti derivanti dall’inquinamento, anche con riferimento all’utilizzo di una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato. Nel corso dell’esame in Commissione, sono stati inseriti anche gli articoli 2-bis e 35, che prevedono rispettivamente la realizzazione di un programma nazionale sperimentale di mobilità sostenibile e la definizione della Strategia nazionale green community.

L’articolo 2 è volto a garantire l’aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

Sono stati soppressi gli articoli 1, che recava misure in materia di organizzazione e gestione degli Enti Parco, e 3 relativo agli oneri di missione della Commissione scientifica CITES. 

Procedure di valutazione di impatto ambientale e sanitario

L’articolo 4 interviene sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l’immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte.

L’articolo 5-bis prevede la predisposizione della valutazione di impatto sanitario (VIS), da svolgere nell’ambito del procedimento di VIA in conformità alle linee guida predisposte dall’Istituto superiore di sanità, per alcuni progetti tra cui le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione.

Sono stati soppressi gli articoli 5, che prevedeva l’istituzione della Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA (valutazione d’impatto ambientale), VAS (valutazione ambientale strategica) e AIA (autorizzazione integrata ambientale), e 6 concernente l’esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS della parte dei piani di gestione del rischio alluvionale riguardante il sistema di allertamento.

Energia

Sono stati inseriti in Commissione:

– l’articolo 8-bis, che modifica la disciplina dei sistemi efficienti di utenza;

– l’articolo 8-ter, che inserisce anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nell’elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti;

– l’articolo 12-bis, che modifica la disciplina di attuazione degli incentivi della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

– l’articolo 34, che promuove l’istituzione delle “oil free zone”, quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. Per le aree naturali protette, la costituzione di tali aree è promossa dagli enti locali d’intesa con gli Enti parco.

Acquisti “verdi”

L’articolo 9 riduce le garanzie a corredo dell’offerta nei contratti pubblici per gli operatori in possesso di registrazione al sistema di ecogestione EMAS o certificazione ambientale ISO14001 o di un marchio di qualità ecologica Ecolabel. Lo stesso articolo integra, inoltre, i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose inserendo il possesso del marchio Ecolabel, la considerazione dell’intero ciclo di vita di opere, beni e servizi, nonché la la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell’azienda.

L’articolo 9-bis attribuisce carattere preferenziale alla registrazione EMAS e alla richiesta di contributi per l’ottenimento della certificazione Ecolabel nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.

L’articolo 10 disciplina l’applicazione dei “criteri ambientali minimi” (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP). Ulteriori disposizioni in materia di criteri ambientali minimi sono contenute nell’articolo 10-bis, mentre l’articolo 10-terprevede l’adozione di di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodottidei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale.

L’articolo 11 contiene una serie di misure finalizzate a incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo” riciclati.

Gestione dei rifiuti

Il disegno di legge contiene numerose misure in materia di gestione dei rifiuti tra cui:

– l’articolo 12-ter, che include i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona, tra i materiali ammendanti (compostato misto) inclusi nell’ambito di applicazione della disciplina sui fertilizzanti;

– l’articolo 12-quater, volto a individuare i porti marittimi dotati di siti idonei per il raggruppamento e la gestione dei rifiuti raccolti durante le attività di pesca o turismo subacqueo;

– l’articolo 12-quinquies, è volto a sopprimere, nella definizione di “materiali da scavo” il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei;

– l’articolo 13 trasferisce le funzioni dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti al Ministero dell’ambiente. Nel corso dell’esame in Assemblea, sono state inserite ulteriori disposizioni che prorogano al 31 dicembre 2015 il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi previsti da alcuni articoli del d.lgs. 152/2006 e non si applicano le sanzioni relative al SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti);

– l’articolo 13-bis interviene in merito agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori e all’attività dei Consorzi, coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio, mentre gli articoli 14-quater e 14-quinquies intervengono rispettivamente sui termini relativi agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi e sulla preparazione dei Programmi e dei Piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi;

– l’articolo 13-ter, inserito nel corso dell’esame in Assemblea, disciplina gli obblighi del produttore iniziale o di un altro detentore dei rifiuti di rame che non provvedono direttamente al loro trattamento;

– l’articolo 14 modifica la disciplina relativa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale;

– l’articolo 14-bis autorizza il compostaggio aerobico domestico individuale e la possibilità di realizzazione di impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi;

– l’articolo 14-ter disciplina in via sperimentale l’applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi birra e acqua minerale da parte di locali pubblici prevedendo che, all’esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi;

– l’articolo 14-septies introduce una disciplina sui rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare;

 l’articolo 14-octies prevede che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione;

 l’articolo 14-novies differisce al 2015 l’adozione di un decreto finalizzato a consentire ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti,commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

– l’articolo 15-bis disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori di partecipazione al CONAI;

– l’articolo 17, in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti, precisa che, nel caso in cui il Presidente della giunta regionale non provveda ad adottare le necessarie misure entro centoventi giorni dall’adozione delle predette ordinanze, il Ministro dell’ambiente diffida il Presidente medesimo a provvedere entro un termine di 60 giorni;

– l’articolo 18 circoscrive gli obblighi di adesione al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;

– l’articolo 19-bis inserisce misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, al fine di consentire alle regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni;

– l’articolo 21 abroga il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg;

– l’articolo 21-bis, inserito nel corso dell’esame in Assemblea, integra la disciplina relativa ai rifiuti ammessi in discarica prevedendo che l’ISPRA individui i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario per le finalità indicate nella norma;

– l’articolo 29-bis consente ai comuni l’individuazione di spazi per l’esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Si prevede, inoltre, che nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al «deposito preliminare alla raccolta» dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili, nonché spazi dedicati alla prevenzione dei rifiuti.

Difesa del suolo

L’articolo 22 contiene un’ articolata disciplina prevalentemente volta alla riorganizzazione dei distretti idrografici in materia di difesa del suolo.

L’articolo 23 prevede un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l’anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. Nel corso dell’esame in Commissione è stato inserito il comma 2, che modifica la disciplina relativa agli interventi di “nuova costruzione” del T.U. in materia edilizia assoggettando al permesso di costruire gli interventi concernenti l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, sopprimendo il riferimento ai manufatti “installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”, che nella normativa vigente sono esclusi dal novero dei predetti interventi.

Risorse idriche

L’articolo 24 istituisce un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, mentre l’articolo 25 prevede che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economicosociali disagiate l’accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

Durante l’esame in Commissione, sono stati inseriti l’articolo 24-bis, che disciplina i contratti di fiume, che concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione del distretto idrografico, e l’articolo 26-bis, che interviene sull’applicazione dei sovracanoni idroelettrici agli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt.

Capitale naturale e contabilità ambientale

L’articolo 30 istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre l’articolo 31 istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. L’articolo 33, aggiunto durante l’esame in Commissione, delega il Governo all’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali.

Ulteriori disposizioni

L’articolo 7 modifica la disciplina riguardante lo scambio nel sistema europeo delle quote di emissione dei gas a effetto serra; tra le modifiche principali, si prevede l’esclusione dall’ambito di applicazione del decreto delle attività di volo, effettuate con gli aeromobili di Stato.

L’art. 7-bis, inserito durante l’esame in Commissione, prevede che i dati ambientaliraccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private sono rilasciati su richiesta degli enti locali in formato open data.

L’art. 23-bis, inserito durante l’esame in Assemblea, prevede che sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito di interesse comunitario (SIC), le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. 

L’articolo 27 integra il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 259/2003, al fine di consentire la copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l’esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti.

L’articolo 28 è volto a prevedere l’assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari alle condizioni indicate nella norma.

L’articolo 36, aggiunto durante l’esame in Commissione, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

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Redazione

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