La legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata in Gazzetta lo scorso 10 novembre ed in vigore dal 25 novembre 2014, modifica il Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 163 del 2006), intervenendo in particolare sulla disciplina dell’avvalimento
TABELLA MODIFICHE
LA NOVITA’ NORMATIVA
Art. 21 Legge 30 ottobre 2014 n. 161
Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all’istituto dell’avvalimento. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12.
1. All’articolo 49 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. E’ ammesso l’avvalimento di piu’ imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria».
COSA CAMBIA?
VIENE CONSENTITO L’AVVALIMENTO DI PIU’ IMPRESE AUSILIARIE
LA NORMA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA
Art. 49 D.LGS 163/2006
6. Per i lavori, il concorrente puo’ avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara puo’ ammettere l’avvalimento di piu’ imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarita’ delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.
LA NORMA MODIFICATA IN VIGORE DAL 25 NOVEMBRE
ART. 49 d.lgs. 163/2006
6. E’ ammesso l’avvalimento di piu’ imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.
GLI EFFETTI
Dal 25 novembre ciascun concorrente nell’ambito di un appalto di lavori, servizi o forniture, può avvalersi di più imprese per soddisfare i requisiti previsti dal bando di gara. Viene a cadere il limite di un’impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.