Il nuovo Regolamento sulle modalità delle elezioni degli ordini degli avvocati è entrato in vigore il 25 novembre.
E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre, il decreto ministeriale n. 170/2014 recante Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Un nuovo tassello si aggiunge alla riforma forense.
La principale novità è rappresentata dalla introduzione del principio della tutela della rappresentanza di genere negli organismi forensi, che viene disciplinata nel Regolamento sia nella fase delle candidature che nella fase della formazione delle liste e della proclamazione degli eletti.
Le elezioni dovranno essere convocate entro il 10 dicembre dell’anno precedente le elezioni.
Per consentire il pieno esercizio dell’elettorato attivo e passivo in relazione ai cambiamenti conseguenti alla nuova geografia giudiziaria è stabilito che le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine accorpante siano indette entro il 7 gennaio 2015 e che al primo gennaio 2015 gli iscritti dell’Ordine soppresso siano iscritti di diritto nell’albo tenuto dall’Ordine accorpante.
Aggiornamento 2015: il Regolamento è stato oggetto di diverse pronunce anche in contrasto tra loro.
1) Ecco l’ordinanza del Tar Lazio che in un primo momento ha respinto la domanda di sospensione del Regolamento.
2) Qui l’ordinanza del Consiglio di Stato che accogliendo il ricorso dell’ANAI sollecita la fissazione di un udienza di merito
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