Ddl Autoriciclaggio approvato definitivamente. Il Testo

Disposizioni in materia di autoriciclaggio

L’Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 1642, recante Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. 

L’articolo 1 introduce norme atte a definire la procedura della collaborazione volontaria. L’articolo 3 reca modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio. I relatori, sen. Moscardelli (PD) e D’Ascola (NCD), hanno precisato che la procedura di collaborazione volontaria non va confusa con un condono e che la modifica in materia di autoriciclaggio è volta ad eliminare asimmetrie sanzionatorie e a delimitare la condotta incriminata, riferendola alle attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Considerata l’urgenza del provvedimento, in sede referente sono stati respinti tutti gli emendamenti.

Più in particolare, l’articolo 1 individua gli elementi principali della procedura di collaborazione volontaria, di cui è destinatario chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all’estero o di attività finanziarie estere. L’Agenzia delle entrate ha trenta giorni per comunicare all’autorità giudiziaria la conclusione della procedura, che può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Le entrate derivanti dall’attuazione della procedura, assegnate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, sono destinate a quattro finalità: pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai medesimi vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell’Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione fiscale. L’Agenzia delle entrate è autorizzata a procedere, per il triennio 2014-2016, ad ulteriori assunzioni di personale.

L’articolo 2 innalza il limite al di sotto del quale non vi è l’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi relativamente ai depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, portandolo a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000.

L’articolo 3 aumenta la risposta sanzionatoria per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e definisce la nuova fattispecie di autoriciclaggio: si applica la pena della reclusione da due a otto anni a chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Una causa speciale di non punibilità è prevista per chi limita al mero godimento personale la fruizione dei beni oggetto del delitto di autoriciclaggio, mentre è prevista un’aggravante se il delitto è commesso nell’esercizio di attività bancaria e finanziaria. Si prevede infine la riduzione della pena alla metà per chi si sia adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare le prove del reato.

L’articolo 4 prevede che agli oneri del ddl (pari a 4,5 milioni di euro per il 2014, che salgono a 55 milioni per il 2017), si provveda tramite riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

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Redazione

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