Responsabilità solidale abrogata dal decreto semplificazioni: cosa cambia dal 13 dicembre?
L’abolizione della responsabilità solidale fiscale negli appalti, è introdotta dal D.lgs. 175/2014 (detto “semplificazioni fiscali”), che entrerà in vigore il 13 dicembre. Si tratta senza dubbio di una novità di rilievo per il mondo delle imprese.
In particolare, la nuova normativa, all’art. 28, comma 1, abroga i commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Nello specifico, tali norme prevedevano, nel caso di irregolarità nei versamenti delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente dovute in relazione a prestazioni di appalto e subappalto di opere o di servizi:
- che l’appaltatore, il quale avesse pagato il corrispettivo al subappaltatore senza aver prima acquisito la documentazione di cui sopra, fosse obbligato in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto;
- che il committente fosse punito con una sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro nel caso in cui lo avesse provveduto ad effettuare il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Tale responsabilità veniva meno nel caso in cui il committente avesse verificato, acquisendo “idonea” documentazione, esibita dall’appaltatore prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti fossero stati correttamente eseguiti.
Con l’abrogazione di queste norme, dunque, l’appaltatore non risponderà più in solido con il subappaltatore delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’Erario in merito alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
Il committente, inoltre, non rischierà più la sanzione da 5.000 a 200.000 euro in caso del pagamento del corrispettivo senza aver verificato il corretto versamento delle ritenute sui redditi riguardanti il complessivo insieme di attività comprese nella catena di fornitura dell’appalto.
Si pone il problema, tuttavia, di capire quale sarà il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni accertate dopo l’abrogazione della responsabilità solidale, ma commesse prima della stessa:
- in relazione al committente, egli era destinatario di una sanzione pecuniaria, per cui si applicherà il principio del favor rei (articolo 3, comma 2, D.lgs. 472/1997), in base al quale “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”. Inoltre, “se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato”;
- in relazione all’appaltatore, il principio del favor rei potrebbe essere ritenuto applicabile solo qualora venisse valorizzata la natura sostanzialmente sanzionatoria della disposizione che prevede la responsabilità solidale.
Con l’abrogazione della responsabilità solidale, il Governo viene incontro alle richieste delle imprese italiane di eliminazione di un ulteriore appesantimento burocratico: con l’abrogazione della responsabilità, infatti, committenti e appaltatori non saranno più chiamati a richiedere la certificazione di regolarità dei versamenti delle ritenute ed eviteranno così di rallentare ulteriormente i pagamenti alle imprese in attesa di ricevere i previsti attestati.
Un passo in tal senso era già stato fatto con il decreto-legge 69/2013 (“del fare”), che aveva abolito la responsabilità solidale per il versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione al rapporto contrattuale.
L’abolizione della responsabilità fiscale, tuttavia, non avrà effetti retroattivi. Dunque, con riferimento ai periodi pregressi, la situazione sarà la seguente:
- la responsabilità solidale opererà sia per le ritenute fiscali che per l’IVA per pagamenti effettuati dall’11 ottobre 2012 al 22 giugno 2013 con riferimento a contratti stipulati (o rinnovati) a decorrere dal 12 agosto 2012;
- per pagamenti effettuati dall’11 ottobre 2012 al 13 dicembre 2014, la responsabilità solidale opererà solo per le ritenute fiscali con riferimento a contratti stipulati (o rinnovati) a decorrere dal 12 agosto 2012.
L’abolizione della responsabilità solidale è, però, mitigata dalla previsione secondo la quale, ai soli fini di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e dei contributi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese. Si vuole, in questo modo, evitare che le imprese scompaiano improvvisamente, appropriandosi delle ritenute dei propri dipendenti.
Resta, inoltre, in vigore la solidarietà retributiva e contributiva: ciò significa resta in vigore l’art. 29 del D.lgs. 276/2003, che prevede che, in caso di appalti di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché a pagare i relativi contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Dunque, il committente e gli appaltatori, per evitare di rispondere in solido dei mancati versamenti, dovranno continuare a richiedere il rilascio del Durc per verificare la regolarità contributiva. E, in ogni caso, il committente potrà comunque avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori.
Per ulteriori approfondimenti consultare i seguenti link:
Il testo ufficiale del decreto legislativo in vigore dal 13 dicembre