Proponiamo una possibile e veloce soluzione alla traccia dell’atto di civile redatta dalla nostra redazione. La traccia contiene un errore, (convenuto/assistiti), abbiamo optato per la difesa congiunta di Caio e la società Alfa.
ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI ________
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER: CAIO, c.f. ________, nato a ________ e residente in __________, e la SOCIETA’ ALFA, c.f. _____________, con sede in ______________, entrambi rappresentati e difesi, come da procura in calce, dall’avv. ___________, c.f. _________, pec _________, fax ____________, elettivamente domiciliati presso il suo studio in ___________;
-convenuti-
CONTRO: MEVIA, c.f. ________, nata a _________ e residente in _________, e TIZIO, c.f. _________, nato a __________ e residente in ___________, rappresentati e difesi dall’avv. ____________ ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in _____________;
-attori-
FATTO
In data 12 maggio 2012, Caio partecipava ad una gara automobilistica clandestina ed invitava l’amico Sempronio ad accompagnarlo.
Sempronio, ben consapevole che si trattasse di una corsa clandestina, accettava l’invito di Caio e saliva così sull’autovettura dello stesso.
Durante la corsa, Caio perdeva il controllo della propria autovettura, che si ribaltava, ed, a causa dell’incidente e delle ferite riportate, Sempronio perdeva la vita.
A seguito di diffida ricevuta il 30 settembre 2012 dalla compagnia assicurativa di Caio, la Società Alfa, Mevia e Tizio, rispettivamente madre e fratello di Sempronio, con atto di citazione notificato il 13 giugno 2013, citavano in giudizio Caio e la Società Alfa, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro.
Caio e la Società Alfa si costituiscono in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda per i seguenti motivi di
DIRITTO
Gli odierni attori asseriscono che la responsabilità della morte di Sempronio debba essere interamente ascritta alla condotta di Caio.
Ciò in quanto Sempronio non avrebbe posto in essere alcuna condotta idonea a causare o ad agevolare il sinistro, essendosi limitato invece a salire a bordo del veicolo condotto da Caio. Gli attori sostengono anche che Sempronio avrebbe adottato tutte le cautele necessarie, allacciandosi la cintura di sicurezza, come risultante dal verbale della polizia.
Invero, la fattispecie in esame rientra nel campo di applicazione dell’art. 1227 c.c., che disciplina il “concorso del fatto colposo del creditore”.
In particolare, la norma prevede, al primo comma, la diminuzione del risarcimento dovuto, secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze derivatene, nel caso in cui il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno.
Nel caso della circolazione di un veicolo in violazione delle normali regole di prudenza e sicurezza, il trasportato che accetti i rischi connessi alla circolazione è responsabile, insieme al danneggiante, della condotta causativa dell’evento lesivo e dei danni che ne derivino.
Nel caso di specie, sussiste un concorso di colpa del danneggiato Sempronio, che, decidendo di partecipare alla gara automobilistica clandestina, volontariamente si esponeva al relativo rischio, in violazione delle ordinarie regole comportamentali di prudenza e di sicurezza.
Pertanto, in caso di danni al trasportato, anche se la condotta dello stesso non è di per sé idonea ad escludere la responsabilità del conducente, essa può comunque costituire un contributo colposo alla verificazione del danno.
Sul punto, la Cassazione Civile ha affermato che “Il concorso colposo del danneggiato, che comporta ex art. 1227 primo comma c.c. la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiarne, è configurabile non solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito” (Cass. Civ., Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11698).
Per tali ragioni, si chiede che l’Ecc.mo Tribunale adìto Voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
accertare e dichiarare la corresponsabilità di Sempronio nella causazione dell’evento morte a seguito del sinistro e, per l’effetto, ridurre in maniera proporzionale a tale acclarata corresponsabilità, il quantum della domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti dei convenuti Caio e Società Alfa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa come per legge.
Con riserva di formulare istanze istruttorie e/o di produrre documenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, 6° comma c.p.c.
Luogo e Data
Avv. ________________
Procura alla liti
Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in ogni stato e grado, anche d’appello, e con tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di chiamare terzi in causa, conciliare, transigere, incassare somme, rilasciare quietanze, rinunciare agli atti, accettare rinunce agli atti, spiegare domande riconvenzionali, e nominare sostituti, l’Avv. __________, presso il cui studio, in _____________, eleggo domicilio
Caio
Società Alfa
Vera la firma
Avv. ___________