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ATTO DI APPELLO CON MOTIVI CONTESTUALI
Ecc. ma Corte di Appello
di ……………….
Il sottoscritto Avv. ………………. del Foro di ………………., con studio in ………………., difensore di fiducia come da nomina allegata di Tizio nato il ………………. a ………………. imputato nell’ambito del procedimento penale n. ………………. R.G.N.R./n. ………………. R.G., per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216, comma 1 n. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 legge fallimentare ,
PREMESSO CHE
il proprio assistito è stato condannato dal Tribunale di ………………. con sentenza n. ………………., emessa in data 09/05/2014, . e depositata in data 03/06/2014 alla pena di pena di anni 3 di reclusione per il reato innanzi indicato;
tale decisione appare censurabile in quanto viziata per i seguenti motivi:
Improcedibilità dell’azione penale per il principio del ne bis in idem.
Ed invero il mio assistito con sentenza pronunciata dal Tribunale nel 2009, divenuta irrevocabile nel novembre 2012, è stato condannato alla pena, di anni 1 di reclusione ed euro 600 di multa, per il reato di cui all’art. 646 del codice penale per essersi appropriato indebitamente nell’anno 2008 di beni mobili (cucina e arredi completi di un bar ristorante, nonché della somma di euro 25.000), appartenenti alla società Alfa, della quale era amministratore unico. Successivamente a seguito del fallimento della società Alfa nell’aprile 2012, è stato denunciato e nuovamente sottoposto a processo per le condotte di distrazione relative ai medesimi beni e alla stessa somma di denaro per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216, comma 1 n. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 legge fallimentare. Con sentenza in data 09/05/2014, è stato infine condannato alla pena di ani 3 di reclusione. Va osservato che ai sensi dell’art. 649, primo comma, c.p.p., non doveva procedersi nei confronti di Tizio in quanto lo stesso fatto era già stato giudicato con sentenza irrevocabile (anche se giuridicamente qualificato in termini di “appropriazione indebita”). La summenzionata norma, infatti, prevede che “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, (..)”. E’ questo il c.d. principio del ne bis in idem, che ha come finalità precipua quella di evitare il conflitto tra giudicati.
A prova della sussistenza di identità del fatto, si osserva che l’orientamento costante sia in dottrina che in giurisprudenza (cfr. Cass., s.u., sentenza n. 34655/2005) propende per la sussistenza di identità del fatto qualora via sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, esaminato in tutti i suoi elementi costitutivi – anche con riguardo alle condizioni di tempo, luogo e persone – da valutare nelle loro dimensioni naturalistica e giuridica. Pertanto, solo in caso di diversità di evento, pur conseguente a condotta unitaria, non trova applicazione l’art. 649 c.p.p., “posto che sotto il profilo giuridico l’evento ulteriore vale a caratterizzare diversamente il fatto-reato nella sua globalità”.
Al riguardo prevalente giurisprudenza ritiene che in presenza di condotte materiali del tutto identiche, un elemento esterno – quale la dichiarazione di fallimento – non può essere considerato “evento ulteriore”, come tale idoneo a consentire l’instaurazione di un nuovo giudizio a titolo di bancarotta fraudolenta per distrazione pur dopo che sia intervenuta l’irrevocabilità della sentenza di condanna per appropriazione indebita.
Pertanto la sentenza sentenza n. ………………., emessa in data 09/05/2014 va annullata perchè non doveva procedersi nei confronti di Tizio in quanto lo stesso già stato giudicato e condannato con sentenza irrevocabile per il reato di appropriazione indebita.
Riqualificazione della pena
In subordine, qualora l’Ecc. ma Corte di Appello adita, considerasse elemento esterno ulteriore la dichiarazione di fallimento della società Alfa, non trovando applicazione pertanto il principio del ne bis in idem, il rapporto tra le fattispecie di appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta per distrazione avrebbe dovuto essere ricondotto alla configurazione del reato complesso di cui all’art. 84 c.p., con la conseguenza che, in caso di identità di beni oggetto di distrazione ed appropriazione, l’agente non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere di entrambi i reati, ma solo di quello complesso, ossia di bancarotta fraudolenta. Le due ipotesi di reato, integrano una fattispecie complessa, nella quale l’appropriazione indebita viene a confluire nell’altra, perdendo la sua autonomia e restandone assorbita od inglobata, secondo il paradigma dell’art. 84 c.p. (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 5, 4.4.2003, n. 37567, rv. 228297). La bancarotta fraudolenta ha assorbito, dunque, il reato di appropriazione indebita, che si pone, rispetto ad essa, come elemento costitutivo. Per tali motivi va riqualificata la pena tenendo conto di quella già scontata per la condanna di appropriazione indebita.
Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone
APPELLO
avverso la sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data 09/05/2014,e per l’effetto
CHIEDE
che codesta Ecc. ma corte di Appello adita, sulla base di quanto esposto in premessa e con riserva di meglio precisare ed approfondire in sede di giudizio le argomentazioni riportate, voglia accogliere i sopraesposti motivi, pronunciando sentenza di non luogo a procedersi per violazione dell’art. 649 cpp; o in subordine, riquantificare la pena tenuto conto dell’assorbimento del reato di appropriazione indebita in quello più grave della bancarotta fraudolenta;
Si allega:
I) copia della sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data 09/05/2014,;
Luogo e data.
Avv. ……………….
NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE
Il sottoscritto Tizio, nato a …, il …, residente in …, via …, domiciliato ai fini del presente procedimento in …, via …, imputati nel procedimento penale n. … R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di … e condannati in primo grado con sentenza del 09/05/2014 del Tribunale di …, per il reato previsto e punito dall’art. 216, comma 1 n. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 legge fallimentare ,
nomina
difensore di fiducia l’Avv. …, del foro di … con studio in …, via …, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza e nominare propri sostituti processuali.
Esprime il consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari ai sensi del Codice della privacy, approvato con D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
…, lì …
(Tizio)
per accettazione dell’incarico e autentica della firma
(Avv………)