Proponiamo una possibile e veloce soluzione alla traccia dell’atto di amministrativo redatta dalla nostra redazione.
Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del ________________
Ricorso
Per il Sig. __________________________, C.F._________________, nato a _________, il _________, residente in ________, via_______, n. _______, rappresentato e difeso dall’Avv.____, del foro di____, C.F____,pec______, giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ____, via ____, n. ____;
CONTRO
Il Sindaco del Comune di ____________, nella qualità di ufficiale del Governo, difeso dall’avvocatura dello Stato, press la quale ex lege è domiciliato
per la declaratoria di nullità
del provvedimento emesso dal Sindaco del comune di……………, in data 24 novembre 2014 conosciuto in data…………….. a seguito di comunicazione del ………………….; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
DIRITTO
In via preliminare si contestano già da ora tutte le eccezioni relative alla competenza del Tar adito, poiché l’art 133 del codice del processo amministrativo riconduce alla comptenza esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le questioni relative alle ordinanze contingibili ed urgente sia che se ne rilevi la nullità che l’annullabilità
1. Inesistenza dei presupposti dell’ordinanza contigibile ed urgente
Si osserva che l’ordinanza del sindaco di definitiva rimozione di un chiosco per l’esposizione di fiori e piante è nulla per mancanza dei presupposti per l’adozione. Ed infatti i magistrati di Palazzo Spada hanno puntualizzato che l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito al sindaco presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibili, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento.
Il presupposto per l’adozione risiede dunque, nella necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile (eventi straordinari sopravvenuti (naturali e non), che presentino il carattere dell’eccezionalità, quali, a titolo di esempio, terremoti, inondazioni, incendi, epidemie, ecc.), cui non si potrebbe far fronte mediante ricorso agli strumenti ordinari (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 9 ottobre 2002, n. 5423), con il conseguente obbligo per il Sindaco di provvedere con urgenza (Consiglio Stato, sez. IV, 23 gennaio 1991, n. 63).
Nella fattispecie de qua l’ordinanza sindacale è stata emessa in data 24 novembre 2014 ossia 11 mesi dopo la relazione dei vigili urbani datata 20.12.2013. Il decorso del tempo evidenzia che l’ordinanza è tardiva rispetto al presupposto dell’ urgenza tipica del provvedimento. Se la situazione avesse rivestito ad avviso del Sindaco il carattere dell’urgenza egli stesso avrebbe agito immediatamente dopo la relazione dei vigili urbani. Ma il ritardo dell’emissione del provvedimento è prova che lo stesso Sindaco abbia valutato la situazione quale non urgente. Inoltre in questo caso sarebbero potuti essere adottati strumenti alternativi per rimuovere il disagio, circostanza che esclude il requisito della necessità di provvedere con immediatezza.
Per tali motivi si ritiene che il provvedimento sia nullo per mancanza dei presupposti tipici dell’atto impugnato.
Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento
In subordine, qualora l’ecc.mo tar adito non ritenesse accoglibile il primo motivo, si evidenza l’annullabilità dell’atto per violazione di legge e, in particolare, dell’art. 7 della L. n. 241/1990 in quanto non è stata data notizia dell’avvio del procedimento amministrativo esitato nell’impugnato provvedimento.
Infatti sebbene il consiglio di stato abbia recentemente, con sentenza del 27 ottobre 2014, escluso la necessarietà della comunicazione in tutte le ipotesi in cui non sia possibile instaurare il contraddittorio con l interessato, da ciò si può comunque dedurre che al contrario nell’ipotesi in cui come ne nostro caso ciò sarebbe stato possibile, la comunicazione debba avere luogo.
CONCLUSIONI
Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito,nel merito dichiarare la nullità dell’atto impugnato, o in subordine annullarlo, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite
Si depositano i seguenti atti e documenti:
1 copia del provvedimento impugnato;
2 istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;
DICHIARAZIONE DEL VALORE DEL PROCESSO AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il valore della causa di merito è pari ad Euro__________________________
__________________il____________________
Avv______________________
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l’Avv. xxx del Foro di xxx con studio in xxx alla via xxx n. xxx C.F. xxx, pec xxx, fax di studio n. xxx.
Il presente mandato è espressamente esteso ad ogni stato e grado del presente processo.
Oltre alle facoltà di legge, il suddetto potrà rinunciare al giudizio, conciliarlo, transigerlo, farlo cancellare dal ruolo, riassumerlo, chiamare terzi in causa, anche per integrare il contraddittorio.
Lo stesso potrà incassare somme, titoli di credito o altre utilità, a causa del presente giudizio, rilasciando regolare quietanza.
Eleggo domicilio nello studio dell’avv. xxx all’indirizzo sopra indicato.
Dichiaro altresì, di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato.
Relata di notifica
Ad istanza della ricorrente, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di ….ho notificato e dato copia dell’antescritto ricorso a:
1) Sindaco del comune di ., domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di…con sede in