Esclusione imprese aggiudicatrici: i rilievi in CGUE

Lo studio legale Giurdanella&Partners è intervenuto, nell’interesse di un’impresa aggiudicataria di un appalto in forza dell’esclusione di una concorrente, nel giudizio innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea avente ad oggetto una questione pregiudiziale relativa al rilievo da attribuire alla mancata sottoscrizione di clausole contenute in protocolli di legalità.

La questione pregiudiziale è stata sollevata dal CGA, che, con l’ordinanza n. 534 del 9 luglio 2014, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia Europea, interrogandosi in ordine alla possibilità che il diritto dell’Unione europea e, segnatamente, l’art. 45 della direttiva 2004/18/CE, osti all’applicabilità di una norma dell’ordinamento nazionale (l’art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190).

La norma italiana in questione, in materia di procedure di affidamento di appalti pubblici, contempla infatti la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici, di escludere legittimamente le imprese partecipanti, come conseguenza della mancata accettazione o della mancata dimostrazione documentale dell’avvenuta accettazione degli impegni contenuti nei protocolli di legalità.

Il tenore letterale dello stesso art. 45 della direttiva in questione, in realtà, non impedirebbe l’introduzione di una simile clausola di esclusione, atteso che, pur introducendo cause tassative di esclusione dalle procedure concorsuali, esso, al par. 1 comma 3, consente agli Stati di derogare all’obbligo di tassatività delle stesse quando ricorrano “esigenze imperative di interesse generale”.

Senza dubbio, tale sembrerebbe essere l’esigenza di contrastare le infiltrazioni mafiose nelle procedure ad evidenza pubblica, che in fondo costituisce il fine della sottoscrizione delle clausole contenute nei protocolli di legalità.

D’altra parte, l’onere di sottoscrivere tali clausole può, per la sua natura, essere considerato un onere di tipo sostanziale, e non, invece, meramente formale; dunque, esso non si pone in contrasto nemmeno col principio comunitario che vieta agli ordinamenti nazionali di imporre eccessivi oneri formali alle imprese.

Si attende, dunque, la fissazione dell’udienza di discussione, che è prevista nei prossimi giorni.

Redazione

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