Trivellazioni Canale di Sicilia: oggi l’udienza al Tar Lazio

Si terrà questa mattina a Roma, dinanzi la prima sezione del Tar Lazio, l’udienza in camera di consiglio per la causa 11490/2014, nella quale è intervenuto anche il Comune di Vittoria, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Angela Bruno, al fine di tutelare diritti fondamentali costituzionalmente garantiti,quali la salute e sicurezza pubblica, la protezione dall’inquinamento dell’ambiente marino e delle economie costiere  e la difesa del territorio.

Il ricorso, promosso, tra gli altri, da Greenpeace, WWF Italia, Legambiente, Italia Nostra e da numerosi enti locali siciliani, ha ad oggetto l’impugnazione, con richiesta di sospensione cautelare, del decreto n. 149/14, con il quale il Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, ha pronunciato la compatibilità ambientale di un progetto di coltivazione di gas metano nel Canale di Sicilia, nonché dell’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di una piattaforma da parte di Eni S.p.A.Con ricorso per motivi aggiunti è stato poi impugnato anche  il successivo decreto della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche con cui è stata conferita, a favore di Eni S.p.A ed Edison S.p.A, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,per una durata di venti anni, nella zona marina “G” del Canale di Sicilia.

La questione è di fondamentale importanza, in quanto i provvedimenti impugnati autorizzano la realizzazione di opere ed interventi che possono seriamente pregiudicare lo stato di conservazione di un habitat che riveste un’importantissima valenza dal punto di vista delle risorse ittiche.

Con riguardo alle attività on-shore, ossia agli interventi nell’area di terra (situata a circa 5 km dal centro di Gela) consistenti nella realizzazione di infrastrutture di connessione con la rete distributiva e stoccaggio temporaneo, va rilevato che tale area è gravata da vincolo idrogeologico e si trova, peraltro,all’interno della Zona di Protezione Speciale “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela”, in cui sono presenti habitat classificati come prioritari, nonché all’interno di un’area classificata come Important Bird Area, distante soli 60 metri dal Sito di Importanza Comunitaria “Biviere e Macconi di Gela”.

Da ciò è possibile comprendere come gli interventi autorizzati insistano su un’area, la cui intangibilità deve essere garantita a tutela dell’ambiente e delle risorse presenti; e, difatti, la stessa Regione Siciliana ha espresso un parere negativo al rilascio dei permessi di ricerca di idrocarburi su piattaforme off-shore al largo delle coste siciliane (delibera di giunta n. 263/2010 e n. 325/2010), in quanto tali installazioni, oltre a comportare elevati rischi ambientali e geologici, potrebbero cagionare gravissimi  danni all’economia siciliana, specie per i settori della pesca, del turismo e della fruizione dei beni culturali.

In questo senso, va rilevato anche che la valutazione di impatto ambientale relativa ai progetti in questione è risultata carente in particolare sotto il profilo dell’analisi dell’impatto sull’ecosistema di alcuni possibili eventi (fuoriscute di gas, collisioni di navi con la piattaforma), nonché dell’assenza di uno studio previsionale in relazione a possibili incidenti in fase di perforazione del pozzo, coltivazione del giacimento o incendio sulla piattaforma. Inoltre, sussistono evidenti carenze istruttorie in merito ai rischi di carattere geologico (fenomeni franosi, erosioni e subsidenza).

L’operato del Ministero sarebbe dunque  in contrasto con il fondamentale principio di precauzione sancito oggi dall’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Inoltre, gli atti impugnati sarebbero illegittimi per contrasto con il Codice dell’ambiente,in quantol’area oggetto dell’istanza di coltivazione è ubicata entro le 12 miglia dalla costa e, pertanto, in essa deve essere vietata qualsiasi attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (art. 6, comma 17, del d.lgs 152/2006).

L’importanza della questione, nel suo complesso, è del tutto evidente, specie per gli effetti che potrebbero prodursi in una Regione, come la Sicilia, per la quale il mare rappresenta una delle principali risorse turistiche ed economiche; e, pertanto, sarà interessante vedere quali provvedimenti il Tar Lazio assumerà su una problematica che richiede un delicato bilanciamento tra interessi economici ed esigenze di tutela di diritti costituzionalmente garantiti.

Redazione

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