Società controllate: la Consulta blocca il trasferimento del personale alla PA

Stop ai trasferimenti presso gli enti pubblici del personale dipendente di una società partecipata. Non è possibile bypassare il concorso pubblico, che in questi casi è indispensabile. Con la sentenza n. 7 del 30 gennaio 2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2015, la Corte Costituzionale pronunciandosi sulla illegittimità di una legge della Regione Sardegna, ha enunciato importanti principi sugli indebiti privilegi derivanti dal trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale.

La vicenda riguarda l’art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione ARBAM).

La disposizione impugnata prevede che “In sede di prima applicazione il personale a tempo indeterminato dipendente di IGEA S.p.a. è trasferito all’ARBAM. Ad esso si applica il contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie; in caso di trattamenti economici superiori è riconosciuto in favore degli interessati un assegno ad personam riassorbibile”.

Nella sentenza n. 7/2015 la Corte Costituzionale ha richiamato la copiosa giurisprudenza costituzionale secondo cui il pubblico concorso è forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione.

Il principio della necessità del pubblico concorso è stato di recente ribadito con specifico riferimento a disposizioni legislative che prevedevano il passaggio automatico di personale di società in house, ovvero società o associazioni private, all’amministrazione pubblica.

La Corte ha ritenuto, infatti, che “il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell’art. 97 Cost.”.

D’altro canto, aggiunge la Consulta, la necessità di risorse umane da parte dell’ARBAM, derivante dall’assunzione di funzioni della soppressa società in house, non costituisce valido motivo per disattendere il principio del concorso pubblico, non potendo essa configurare una peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico.

fonte Corte Costituzionale

Redazione

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