Le regole di pubblicità per le stazioni appaltanti che operano in Sicilia raccolti in un unico documento. E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 5 del 30 gennaio 2015, la Circolare 11 dicembre 2014 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità recante “Disciplina in materia di pubblicità ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”.
La circolare ricorda le regole di pubblicità a cui sono soggette tutte le stazioni appaltanti operanti in Sicilia.
In particolare:
- il comma 6 dell’art. 4 legge regionale n.12/2011, obbliga le stazioni appaltanti a rendere noti mediante la pubblicazione a mezzo stampa i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo, ossia per i contratti di lavori servizi e forniture di importo superiore a 150 mila euro : a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista; b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo e l’importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento.
- l’ art. 66, comma 7 del Codice dei contratti prevede che gli avvisi e i bandi devono essere, altresì, pubblicati per estratto su almeno 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 2 a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
- l’articolo 122, comma 5 del Codice dei contratti, prevede che per i contratti di lavori pubblici sotto soglia gli avvisi di cui al comma 3 (cioè l’avviso sui risultati della procedura di affidamento) e i bandi relativi a contratti pari o superiori a 500.000 euro sono, altresì, pubblicati a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.
- l’articolo 2, comma 1, prevede che i dati di cui al comma 5 su citati sono pubblicati con cadenza quadrimestrale dalle stazioni appaltanti, raggruppando le informazioni relative a più appalti, mediante elenchi che ne riassumano succintamente gli elementi essenziali;
- il comma 2 specifica che i quotidiani sono scelti esclusivamente mediante le procedure di affidamento previste dallo stesso decreto legislativo n. 163/2006, cui possono partecipare oltre che le singole testate anche le concessionarie di pubblicità o gli altri soggetti che di tali testate abbiano la rappresentanza;
- il comma 3 prevede che l’Osservatorio regionale per i lavori pubblici provvede, con cadenza annuale, all’individuazione dei quotidiani aventi le caratteristiche di cui all’art. 110 del DPR n. 207/2010.
Riguardo quest’ultimo punto la circolare comunica che ad oggi non risulta costituito “l’Osservatorio regionale per i lavori pubblici” né sono reperibili con facilità di consultazione i dati di vendita dei quotidiani che ne definiscono la maggiore diffusione locale e nazionale.
Pertanto, nelle more che venga costituito il predetto Osservatorio, sono stati allegati alla presente circolare i dati di vendita dei quotidiani risultanti dall’ultima rilevazione ufficiale di ADS. Tali dati dovranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti per scegliere, mediante le procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006, i quotidiani sui quali pubblicare gli elenchi contenenti le informazioni quadrimestrali relative agli appalti ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 4 della legge regionale n. 12/2011 secondo le specifiche di cui all’art. 2 del D.P. n. 13/2012.
Clicca qui per il testo della circolare con i dati di vendita dei quotidiani