L’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato il nuovo regolamento contenente le modalità operative per l’esercizio della funzione consultiva di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e in materia di appalti pubblici.
Di seguito il testo del Regolamento (CLICCA QUI PER IL FORMATO IN PDF)
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Regolamento del 14 gennaio 2015
Modalità operative per l’esercizio della funzione consultiva di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi e, in materia di appalti pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 3 del “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, adottato dall’Autorità nella seduta del 2 settembre 2014.
1. Attività consultiva dell’Autorità
L’Autorità nazionale anticorruzione – la quale ha assunto i compiti e le funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a seguito della soppressione di quest’ultima, disposta dall’art. 19, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – nell’esercizio della sua attività istituzionale, svolge anche funzioni consultive.
Tale attività è espressamente prevista da specifiche disposizioni normative: 1) l’articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in esecuzione del quale l’Anac ha adottato il “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, 12 settembre 2014, n. 212) dispone che l’Autorità, su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; 2) l’articolo 69, comma 3, del citato decreto dispone che l’Autorità è tenuta a pronunciarsi, entro 30 giorni, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle condizioni particolari di esecuzione del contratto previste nel bando o nell’invito; il combinato disposto degli articoli 1, comma 82 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, attribuisce all’Autorità, nel caso di revoca dell’incarico amministrativo di vertice (ivi compreso quello di segretario comunale o provinciale) o dirigenziale, il potere di formulare, entro trenta giorni, un parere, contenente eventualmente una richiesta di riesame del provvedimento adottato dall’amministrazione, ove riscontri una correlazione tra il provvedimento di revoca e l’attività in materia di prevenzione della corruzione svolta dal soggetto nei confronti del quale la revoca è stata disposta; 3) l’articolo 1, comma 2, lettera e), della citata legge n. 190/2012 attribuisce all’Anac il potere di esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni di cui all’art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
L’Autorità, peraltro, svolge anche un’attività consultiva non espressamente prevista da specifiche disposizioni di legge.
In particolare, per ciò che concerne le funzioni di cui all’art. 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il citato “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie” prevede, all’articolo 3, comma 3, che le richieste di parere dichiarate inammissibili, ove relative a questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell’adozione di una pronuncia dell’Autorità anche a carattere generale.
In materia di prevenzione della corruzione, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, codici di comportamento dei pubblici dipendenti e trasparenza, l’Autorità svolge un’attività consultiva in ordine ai problemi interpretativi e applicativi posti dalla legge n. 190/2012 e dai relativi decreti di attuazione.
Il Dipartimento della funzione pubblica, con la nota del 7 ottobre 2013 (acquisita al prot. n. 9353/2013), ha ricondotto la formulazione di pareri aventi ad oggetto l’interpretazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 nell’ambito della funzione di vigilanza. Benché si tratti di un avviso espresso con specifico riferimento ai pareri in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, esso è stato inteso dall’Autorità come espressione di un principio di carattere generale, in forza del quale l’attività consultiva è intesa quale attività prodromica all’esercizio del potere di vigilanza.
Tale attività è stata oggetto di una prima regolamentazione con la decisione assunta in data 15 maggio 2014, il cui contenuto si intende integralmente sostituito dal presente atto per la parte relativa alle “Risposte a quesiti”.
Nell’ambito della riorganizzazione conseguente alla soppressione dell’Avcp e al trasferimento all’Autorità nazionale anticorruzione dei relativi compiti e funzioni, si ritiene necessario adottare criteri omogenei e un iterprocedimentale uniforme per la formulazione di pareri su istanza di privati e pubbliche amministrazioni che sottopongono all’Autorità una valutazione sul singolo caso concreto, in materia di prevenzione della corruzione, incompatibilità e inconferibilità di incarichi, etica pubblica e conflitti di interesse, contratti pubblici e obblighi di trasparenza.
2. Oggetto
Il presente atto è volto a disciplinare l’esercizio dell’attività consultiva svolta dall’Autorità nella materia degli appalti pubblici al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché l’attività consultiva volta alla soluzione di questioni interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai relativi decreti attuativi.
Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente atto i pareri espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge e gli atti di carattere generale (“determinazioni”) su questioni interpretative e applicative ritenute di rilevante interesse per l’Autorità a prescindere dalla formulazione di quesiti da parte di terzi e che comunque non riguardano fattispecie specifiche.
3. Procedimento per la formulazione di pareri e orientamenti
Le istanze di parere, inoltrate a qualsiasi titolo all’Autorità, sono di competenza dell’ufficio Precontenzioso e Affari giuridici.
L’ufficio valuta preliminarmente la rilevanza delle istanze pervenute sulla base dei criteri indicati nel successivo paragrafo 4 e, con cadenza settimanale, sottopone al Presidente le proposte di formulazione di pareri e orientamenti (ovvero, indicazioni in forma sintetica per la soluzione del quesito rappresentato) e le proposte motivate di archiviazione per la successiva sottoposizione al Consiglio.
Ove ne ricorrano i presupposti, nella proposta motivata di archiviazione l’ufficio propone la trasmissione dell’istanza all’ufficio di vigilanza competente per materia.
I pareri e gli orientamenti formulati dall’ufficio sulla base degli indirizzi impartiti dal Presidente sono sottoposti all’approvazione del Consiglio.
Il parere può essere reso a cura del dirigente in forma breve nel caso in cui la questione oggetto dell’istanza non richieda approfondimento perché di pacifica interpretazione, tenuto conto dei precedenti dell’Autorità e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati condivisi dall’Autorità. I pareri in forma breve sono comunicati con cadenza settimanale al Presidente.
Le archiviazioni delle istanze manifestamente inconferenti e/o manifestamente irrilevanti sono curate dal dirigente che le comunica al Presidente con cadenza quindicinale, unitamente a copia delle istanze stesse.
4. Criteri per la formulazione dei pareri e degli orientamenti
L’ufficio Precontenzioso e Affari giuridici valuta ai fini della predisposizione del parere o dell’orientamento le istanze presentate da:
1) pubbliche amministrazioni ed enti di diritto privato in controllo pubblico;
2) soggetti privati destinatari di un provvedimento nell’ambito di un procedimento della pubblica amministrazione o di un ente di diritto privato in controllo pubblico.
L’Autorità, salvo i casi di cui al precedente punto 2), non istruisce istanze provenienti da soggetti privati; tuttavia, l’istanza sarà oggetto di valutazione ai fini dell’eventuale esercizio dell’attività di vigilanza.
La valutazione della rilevanza delle istanze pervenute all’Autorità ai fini della formulazione di un parere o di un orientamento è compiuta tenendo conto dei seguenti criteri:
a) carattere di novità della tematica oggetto della richiesta;
b) portata generale della questione giuridica sollevata e utilità nell’orientare altri soggetti destinatari della normativa;
c) particolare complessità della disposizione normativa in relazione alla quale è richiesto il parere;
d) rilevanza della questione, quale presupposto per l’esercizio dell’attività di vigilanza;
d) importanza della richiesta sotto il profilo dell’impatto socio-economico;
e) significatività dei profili individuati in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall’Autorità.
5. Comunicazioni e pubblicità
I pareri e gli orientamenti approvati dal Consiglio sono trasmessi all’ufficio comunicazione per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Autorità.
Della pubblicazione viene data comunicazione agli interessati mediante posta elettronica certificata.
I soggetti richiedenti potranno chiedere informazioni sull’esito/stato della pratica esclusivamente utilizzando l’indirizzo ufficio.affarigiuridici@anticorruzione.it.
La risposta alla richiesta di informazioni sarà fornita decorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle richieste, solo ove il richiedente abbia indicato un indirizzo di posta elettronica.
Roma, 14 gennaio 2015.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 gennaio 2015
Il Segretario Maria Esposito