Il project financing relativo ai lavori pubblici è disciplinato dagli artt. 153 – 160 del Codice dei contratti. È una forma di partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale che si distingue dalla tradizionale concessione prevista dall’art. 143 soprattutto con riferimento al potere di iniziativa. Attraverso il progetto di finanza, la progettazione, la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica o di pubblica utilità avviene con il concorso di un investitore privato, il cui capitale viene remunerato dalle entrate derivanti dalla gestione dell’opera per un arco temporale contrattualmente determinato.
Quante forme di project financing esistono?
L’art. 153 del Codice disciplina quattro diverse procedure di affidamento del contratto in finanza di progetto:
- la procedura a gara unica per l’individuazione del promotore e l’aggiudicazione del contratto di concessione (art. 153, commi 1-14);
- la procedura a doppia gara con diritto di prelazione a favore del promotore (art. 153, comma 15);
- la procedura su iniziativa del privato per le opere inserite nella programmazione (art. 153, commi 16-18);
- la procedura su iniziativa del privato per le opere non inserite nella programmazione (art. 153, commi 19-20).
Qual è la forma “tipica” di project financing?
Per l’ampissima libertà di iniziativa privata, di certo la procedura tipica è quella indicata all’art. 153, commi 19-21.
Essa, infatti, consente al privato di presentare proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità non presenti né nella programmazione triennale di cui all’art. 128 del Codice, né negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione.
Come si articola questa procedura?
In sintesi, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a valutare, entro 3 mesi, il pubblico interesse della proposta presentata e il progetto preliminare, una volta inserito nella programmazione triennale ovvero negli strumenti di programmazione, è posto in approvazione con le modalità indicate all’art. 97 del Codice.
Una volta approvato, il progetto preliminare è posto a base di gara per l’affidamento della concessione, alla quale è invitato il proponente.
I concorrenti, compreso il promotore, quindi presenteranno un’offerta contenente i documenti richiesti dal comma 19.
La particolarità sta nel fatto che se il promotore non risulta aggiudicatario, ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.
Quali requisiti deve possedere il promotore?
Il soggetto privato che assume l’iniziativa di promuovere il project financing, deve possedere, oltre i requisiti ex art. 38 del Codice dei contratti, quelli previsti per il concessionario dall’art. 95 del Regolamento di attuazione del Codice, anche associando o consorziando altri soggetti (art. 153, comma 8).