Parametri forensi retroattivi secondo la Cassazione

I parametri forensi stabiliti nel 2012 di cui all’art 41 del d.m. 140/2012 hanno valore retroattivo.

A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.2322 del 6 febbraio 2015. Se la liquidazione delle spese giudiziali interviene dopo l’entrata in vigore del decreto del 2012, dovranno essere applicati i parametri indicati, a prescindere dal fatto che parte delle prestazioni siano state poste in essere anteriormente tale data.

Il caso

Gli avvocati chiesero ed ottennero dal Tribunale di Firenze che venisse ingiunto alla propria cliente il pagamento degli onorari e delle spettanze relative all’opera professionale svolta in suo favore nel 2011.
Il cliente propose opposizione assumendo l’eccessività, secondo le tariffe professionali all’epoca vigenti, della somma ingiunta in relazione al valore della controversia.
Trasformatosi in corso di causa il rito, il Tribunale revocò il decreto di ingiunzione ritenendo superata la questione dello scaglione tariffario di riferimento, atteso che la controversia sarebbe stata disciplinata dal regolamento ministeriale recante la determinazione dei nuovi parametri per la liquidazione; di conseguenza, a seguito di nuova valutazione, il Tribunale liquidò i compensi stabilendo una cifra inferiore. Gli avvocati hanno proposto ricorso in Cassazione contro tale ordinanza denunziando la violazione o la falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 41 (“le disposizioni del presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”) e la conseguente erronea applicazione dell’art. 4, capo secondo, del medesimo decreto, portante i parametri in base ai quali commisurare l’entità della liquidazione dei compensi.

Inoltre già in passato le Sezioni Unite si erano pronunciate in merito (con le sentenze 17405 e 17406 del 2012), stabilendo che i nuovi parametri “sono da applicare ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta, quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione onnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata

La Cassazione ha ribadito il principio appena esposta accogliendo il ricorso e rinviando, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Firenze in diversa composizione.

Redazione

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