Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale ieri e sono entrati in vigore oggi i primi decreti attuativi del Jobs Act.
In particolare entrano in vigore 2 dei quattro decreti attuativi emanati, ossia quelli che dispongono misure circa:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti;
- ammortizzatori sociali.
Nel dettaglio, il contratto di lavoro a tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto (ossia dal 7 marzo) per i quali viene stabilita una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.
Riguardo i licenziamenti individuali, per quelli discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti “licenziamenti ingiustificati”, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice.
Per i licenziamenti collettivi, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità).
Per le sanzioni ed ulteriori dettagli leggi questo articolo.
Qui il testo in Gazzetta
Riguardo gli ammortizzatori sociali entra in vigore la Naspi, nuova assicurazione sociale per l’impiego. Vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33.
La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.
L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.
Per conoscere gli altri ammortizzatori sociali leggi l’articolo.
Qui il testo in Gazzetta
Gli altri decreti che attendono la pubblicazione in Gazzetta riguardano: