Accreditamento enti: il Tar Palermo annulla il decreto

Con sentenza depositata il 30 gennaio 2015, il Tar Palermo ha annullato il Decreto dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale del 27 luglio 2013, con il quale venivano dettate le nuove disposizioni per l’accreditamento degli organismi operanti sul territorio della Regione Sicilia.

L’accreditamento, lo ricordiamo, è uno strumento utile per poter partecipare alla distribuzione dei contributi pubblici per lo svolgimento dei corsi di formazione.

Il Tar Palermo, investito da una serie di enti ed associazioni della questione relativa alla legittimità del Decreto assessoriale sopra citato, ne ha disposto l’annullamento per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto, prevedendo la revoca dell’accreditamento in caso di liti pendenti e/o contenziosi con l’amministrazione, esso si pone in contrasto con l’esercizio del fondamentale diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione. Infatti, hanno sostenuto i giudici, l’eventuale pendenza (o sopravvenienza) di liti con l’amministrazione “non è di per sé indice della inaffidabilità dell’impresa, potendosi la lite chiudere a favore della stessa”.

Inoltre, i giudici hanno ravvisato nel provvedimento una più importante e radicale causa di illegittimità, legata al mancato rispetto delle norme sul soggetto che ha la potestà di emanare regolamenti. Infatti, essi hanno precisato che le disposizioni del Decreto “hanno la caratteristica della novità, introducendo condizioni, caratterizzate altresì dalla generalità ed astrattezza, ulteriori rispetto a quelle fino a quel momento esistenti l’accreditamento di enti di formazione e per il mantenimento dello medesimo status: in altri termini quelle di cui si discute si atteggiano quali vere e proprie norme di carattere secondario rispetto la disciplina primaria”. Dunque, veri e propri regolamenti, che, secondo l’Ordinamento della Regione Siciliana, devono essere deliberati dalla Giunta di Governo ed adottati nella forma del Decreto Presidenziale, mentre ai singoli assessori spetta esclusivamente il potere di proporre l’adozione di regolamenti nelle materie di rispettiva competenza.

Rimane, ora da chiedersi se l’annullamento del Decreto, il quale, a sua volta, abrogava i precedenti Decreti assessoriali di previsione dei requisiti per l’accreditamento, abbia come conseguenza quella di far rivivere i Decreti abrogati, facendo così permanere lo status di enti accreditati in capo a tutti quelli che lo possedevano fino all’emanazione del Decreto annullato dai giudici amministrativi. In attesa dell’intervento della Regione sul punto, la tesi dell’automatica reviviscenza del precedente elenco risulta essere la più accreditata.

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Redazione

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