L’Autorità Nazionale Anticorruzione con la determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 ha emanato le Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Tra le indicazioni troviamo:
criteri più morbidi a vantaggio dei giovani professionisti. Ad esempio riguardo il criterio dell’organico medio annuo, l’ANAC ha affermato che la norma deve essere interpretata alla luce di quanto previsto dall’art. 90, co. 1, lett. d), del Codice, ai sensi del quale è ammessa la partecipazione alle gare di liberi professionisti (singoli o associati), i quali, proprio in virtù loro natura giuridica, non dispongono di un organico di personale/tecnici. Il requisito va pertanto inteso come organico medio annuo negli ultimi tre anni per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) e come possesso delle unità minime stimate nel bando per i liberi professionisti. Questi ultimi potranno raggiungere il numero di unità fissate nel bando di gara mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
Obbligo di utilizzo dei parametri ministeriali. L’Autorità chiarisce che al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l’appalto c.d. “integrato”, è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria). Obbligo fino ad oggi poco rispettato dalle stazioni appaltanti.
Uso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’Autorità, per gli affidamenti superiori a 100.000 euro, afferma che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa appare il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici. Una maggiore qualità inoltre, ad avviso dell’Autorità, può essere ottenuta anche mediante controlli maggiormente rigorosi sulla congruità delle offerte presentate.
Si allegano le linee guida ANAC, determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015