Università di Catania: CGA lo Statuto è illegittimo
Lo scorso 27 febbraio il GGA ha emesso sentenza di illegittimità dello statuto dell’Ateneo catanese.
A seguire il testo integrale della sentenza:
N. 00150/2015REG.PROV.COLL.
N. 00222/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 222/ 2013 R.G., proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Giuffrè, e Vincenzo Reina, con domicilio eletto presso avv. Santo Spagnolo in Palermo, via Massimo D’Azeglio n. 5;
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA – CATANIA Sez. III) n. 2181/2012, resa tra le parti, concernente: Decreto Rettorale di emanazione dello Statuto di Ateneo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 il Cons. Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati avv. di Stato La Rocca, F. Giuffrè e V. Reina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Viene in discussione l’appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il TAR , pronunciando sul ricorso e sui connessi motivi aggiunti, ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per l’annullamento:
– quanto al ricorso introduttivo: a) della nota del Rettore dell’Università di Catania n. 75366 del 28.11.2011, con cui si comunica la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico dell’Ateneo di procedere “preso atto della scadenza del termine di 120 giorni” alla
emanazione del decreto rettorale di approvazione del testo statutario ed alla contestuale pubblicazione di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; b) del decreto di pari data, pubblicato in G. U. R. I. n. 279 del 30.11.2011, con cui il Rettore ha emanato lo Statuto dell’Ateneo; c) dello Statuto medesimo; nonché, ove occorra d) della delibera del Senato Accademico n. 336 del 21. 07.2011, con cui è stato adottato il testo dello statuto; e) del non conosciuto parere favorevole reso su detta delibera dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo il 20.07.2011; f) di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, ivi compreso il parere legale richiamato nella norma rettorale n. 75366/2011 menzionata.
– quanto al ricorso per motivi aggiunti: della nota del Rettore dell’Università di Catania n. 38818 del 15.05.2012, con cui si comunicava al Ministero che “prima di procedere a eventuali nuovi modifiche del proprio Statuto” si sarebbe atteso “il definitivo pronunciamento nel merito che vorrà adottare il Giudice Amministrativo”; nonché, per la parte di interesse, del decreto di pari data 15.05.2012, pubblicato in G.U.R.I. n. 113 del 16.05.2012, con cui il Rettore ha emanato modifiche agli artt. 6, 6 e 10 del vigente Statuto dell’Ateneo; nonché, ove occorra, della delibera del Senato accademico, verbale n. 5 dell’Adunanza del 15.03.2012, con cui è stato adottato il testo delle modifiche al vigente statuto; del parere favorevole, anch’esso verbale n. 5, reso su detta delibera dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nell’ Adunanza del 15.03.2012.
L’Università di Catania, parte appellata, si è costituta con memoria, depositata il 24 luglio 2013.
In vista della trattazione della causa le parti si sono scambiate memorie per precisare le rispettive domande.
Nell’Udienza pubblica del 15 gennaio 2014 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
La controversia muove dalla decisione adottata dall’Università degli Studi di Catania di procedere alla emanazione del nuovo Statuto con D.R. 28.11.2011, n. 4957 ( pubblicato in G.U.R.I. n. 279 del 30.11.2011), dopo aver ritenuto esaurita ogni fase relativa al controllo ministeriale, ai sensi dell’art. 6, legge n. 168/1989 e art. 2 legge n. 240/2010; ovvero, dalla successiva decisione, adottata nei modi e per le medesime ragioni, di procedere alla modifica di parti del nuovo statuto, approvata con D.R. n. 1720 del 15.05.2012, pubblicato in G.U.R.I. n. 113 del 16.05.2012.
Deducendo la illegittimità , in prime cure il Ministero, qui parte appellante, con ricorso introduttivo ha impugnato il provvedimento di approvazione dello statuto e, poi, con successivo ricorso per ‘motivi aggiunti’, il provvedimento di approvazione delle modifiche successivamente decise dall’Università di Catania, dopo aver ritenuto di aver esercitato tempestivamente il potere di controllo, sia di legittimità che di merito, di propria competenza: riguardo al nuovo statuto, a mezzo dei rilievi contenuti nella nota del Direttore Generale del Ministero prot. n. 5039 del 24.11.2011; riguardo alle successive modifiche apportate allo statuto, con analoga nota dirigenziale n. 2386 del 14.05.2012.
In riscontro, l’Università di Catania, costituita nel giudizio, ha eccepito l’illegittimità e la irritualità del controllo asseritamente esercitato dal Ministero, sotto un duplice profilo: a) perché detto controllo sarebbe stato esercitato dal Direttore Generale, piuttosto che dal ‘Ministro’, per legge unico organo competente in materia; b) perché, comunque, esercitato tardivamente, rispetto ai termini prescritti.
Così definita la controversia, il TAR, con sentenza resa in forma semplificata, dopo aver ritenuto pregiudiziale la questione relativa alla regolarità o meno del controllo, di legittimità e di merito, esercitato dal Ministero a mezzo delle note del Direttore Generale ( n. 5039 del 24.11.2011 e n. 2386 del 14.05.2012) sopra indicate, al termine di una puntuale disamina della disciplina di riferimento, ha respinto il ricorso ministeriale, dopo aver individuato nel solo ‘Ministro’ l’organo titolare del potere di controllo sull’Università, sulla scia di quanto espressamente affermato dall’art. 6, comma 9 e 10, della legge n. 168/1989, e non contraddetto dall’art. 2 della legge n. 240/2010 (c.d. Riforma Gelmini).
Per la riforma della sentenza così resa, il Ministero ha proposto appello, denunciando: con il primo motivo, la violazione dell’art.6 della legge n. 168/1989, letto in combinato disposto con l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e con l’art. 2, comma 7 della legge n. 240/2010; e subordinatamente, con un secondo motivo, la errata statuizione adottata dal primo Giudice in ordine all’autonoma legittimazione del Ministero ad impugnare lo Statuto dell’Università, riproponendo allo scopo le censure avanzate in primo grado in ordine alla intrinseca illegittimità delle disposizioni statutarie fatte oggetto di contestazione ministeriale.
L’appello è fondato per le ragioni ed gli effetti che qui di seguito si precisano.
Sulla pregiudiziale questione relativa alla ammissibilità o meno del controllo, il primo Giudice, interpretando il dettato degli artt. 6, comma 9 e 10, della legge n. 168/1989, in combinazione con quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 240/2010 ( la c.d. Riforma Gelmini), ha argomentato la decisione resa con i seguenti motivi: A) L’art. 6, comma 10, della legge n. 168/1989 attribuisce espressamente al “Ministro” un preciso e tipico potere (esterno) su quello che è, e resta, un fondamentale atto proprio dell’Università, ente dotato di peculiare autonomia organizzativa – statutaria costituzionalmente garantita( art. 33 Cost.). Invero, considerato la testuale formulazione della norma e l’ascrivibilità dello statuto alla predetta sfera di qualificata autonomia degli Atenei, non sembra si possa fondatamente parlare di competenza meramente “ gestionale” del Ministero, rientrante, oggi, nelle attribuzioni del Dirigente; B ) L’assegnazione al ‘Ministro’ di un potere di controllo, anche di merito, ne conferma l’alta funzione di indirizzo politico – amministrativo (ossia, tale da coinvolgere gli stessi profili di opportunità o meno delle scelte statutarie), funzione peraltro confermata dal variegato elenco di funzioni ministeriali contemplato dall’art. 2 della legge n. 168/1989 ai fini del coordinamento dell’attività degli Atenei nazionali; C) Riguardo l’attribuzione al ‘Ministro’ del controllo anche di legittimità, esso si atteggia pertanto come espressione di un potere “ancillare” rispetto al potere di amministrazione attiva che si esprime nello statuto, dal momento che, per come è configurato, l’atto di controllo esercitato dal Ministro risulta del tutto “estrinseco” allo statuto prodotto dall’Ateneo, e non coinvolge alcun interesse sostanziale del medesimo Organo controllante, tale da riverberarsi in una qualificata posizione legittimante dell’Organo stesso; D) Il rapporto che si stabilisce tra il ‘Ministro’ (Organo controllante) e l’Università (Organo controllato), pertanto, sarebbe di natura ‘interorganica’ e non ‘intersoggettiva’: e ciò comporta che il potere dell’uno su gli atti dell’altro deve esercitarsi nei limiti, nelle forme e nei tempi tassativamente sanciti dalla legge, sotto pena di “consumazione” del potere medesimo, e, quindi, di consolidazione (efficacia) degli atti amministrativi che abbiano comunque superato il procedimento di controllo. In questo senso, si ricorda che si è già espresso più volte questo CGA (sentenza n. 506/1998) , quando ha precisato che ” il termine stabilito dall’art. 6 cit. per l’esercizio da parte del Ministro del potere di controllo sugli Statuti universitari ha carattere perentorio, con la conseguenza che l’esercizio del controllo o il mancato esercizio del controllo stesso nei termini all’uopo fissati consumano il relativo potere, ed il Ministro non può intervenire una seconda volta per modificare o rimuovere le sue precedenti determinazioni”. Ne deriverebbe così, sulla base delle disposizioni e dei principi summenzionati, il logico corollario per cui “il Ministero (quale titolare di un poliedrico potere esterno di vigilanza, modellato in termini di richiesta di riesame dell’atto) non può avere alcuna legittimazione di ordine generale per l’impugnativa dello statuto allorchè esso abbia, comunque, superato il controllo”. Ciò, peraltro, sarebbe confermato a detta del primo Decidente , anche dal fatto che la stessa legge n. 168/1989, al comma 10 dell’art. 6 riconosce al ‘Ministro’ la possibilità di impugnare lo statuto in un unico e solo caso: quando lUniversità riapprovi (con maggioranza qualificata) le norme statutarie senza conformarsi ai rilievi ( e solo quelli di legittimità ) validamente sollevati dal Ministro stesso in sede di controllo: tant’è che, in casi siffatti, la giurisprudenza discute di “legittimazione ex lege”.
Aderendo così pienamente alla concezione “forte” dell’autonomia universitaria, nei termini pregevolmente tratteggiati anche in questa sede d’appello dalla memoria depositata dalla difesa dell’Ateneo Catanese, si può ritenere che, nella sostanza, la motivazione della sentenza resa in prime cure si regge su due assunti. Innanzi tutto, sulla incompetenza del ‘Direttore Generale’: ritenuta sia per ragioni formali, che di ‘dignità’ costituzionale degli Atenei e della loro autonomia statutaria, ad esercitare in luogo del ‘Ministro’ il controllo di legittimità e di merito sullo statuto dell’Ateneo ex art. 2 legge n. 240/2010 e art. 6, comma 9 e 10 legge n. 168/1989. In ragione di detta ‘incompetenza deriverebbero infatti la giuridica inesistenza dell’atto medesimo, nonché la “consumazione” del potere dell’Amministrazione appellante e il conseguente assorbimento di tutte le altre censure relative alla tempestività del controllo. Ovvero, come secondo assunto, su una configurazione del rapporto tra Ministero ed Università in termini di controllo interorganico e non intersoggettivo, con conseguente inconfigurabilità di “alcuna legittimazione di ordine generale per l’impugnativa dello statuto allorché esso abbia, comunque, superato il controllo”.
Peraltro sia l’uno che l’altro assunto sarebbero, a loro volta, la conseguenza della peculiare dignità dell’autonomia universitaria riconosciuta dall’art. 33 Costituzione. e, in accordo con tale disposizione, dalla legge istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca (Legge n. 168/1989) nonché dalla c.d. Riforma Gelmini del 2010 (legge n. 240/2010).
Tenuto conto delle censure formulate dalla Difesa erariale e della citata memoria depositata dalla difesa dell’Università di Catania, si osserva quanto segue.
Circa i modi e le forme del controllo di legittimità e di merito sull’autonomia statutaria dell’Università, oggetto del primo motivo di censura e punto nodale dell’intero contenzioso, è opportuno muovere dall’idea che, in effetti, con la riorganizzazione delle funzioni e delle competenze operata dal D.lgs. n. 29/ 1993, poi confluito nel D.lgs. n. 165/2001 si è voluto affermare il principio della separazione delle funzioni di gestione amministrativa da quelle di indirizzo politico; per il quale, in particolare, compete al ‘Ministro’, quale soggetto titolare, l’attribuzione e l’esercizio dell’indirizzo politico dell’amministrazione di competenza (così come definito dall’art. 4), e l’adozione dei relativi atti, con cui “definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione” ( v. art. 14, 1 cpv., lett. a); mentre riguarda la competenza del Dirigente Generale ( v. art. 16) quella di adottare “gli atti ed i provvedimenti” inerenti al gestione amministrativa ministeriale.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo Decidente, tra questi ultimi, alla stregua dei principi che hanno ispirato la riorganizzazione delle funzioni e delle competenze operata dal D. Lgs n. 165/2001, è possibile comprendere anche l’atto di ‘controllo’ sugli statuti di autonomia dell’Università. sulla base delle considerazioni che seguono.
Innanzi tutto, vale rilevare che tale attribuzione di competenza appare rivolta a verificare la congruenza delle modifiche statutarie con gli obiettivi di “semplificazione, efficienza, trasparenza dell’attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all’Ateneo..”, affermati per le Università “nel quadro del processo complessivo del riordino della Pubblica Amministrazione…”. Si tratta, invero, dei criteri che hanno ispirato la c.d. Riforma Gelmini dell’Università, disposta dalla legge n. 240/2010 anche in una prospettiva di accentuata “aziendalizzazione” delle prestazioni rese, voluta essenzialmente per incrementare l’autonomia la competitività e la conseguente responsabilità finanziaria dei singoli Atenei, a dichiarato vantaggio, innanzi tutto, della finanza pubblica: e, perciò, sollecitati attraverso la riorganizzazione dei moduli dell’attività gestoria degli Atenei italiani mediante congrue modifiche statutarie, del tipo di quelle adottate dall’Ateneo catanese, delle quali è qui controversia, secondo principi ed i criteri direttivi individuati dall’art. 2 della cit. legge n. 240/2010.
Come opportunamente eccepito dalla Difesa Erariale, piuttosto che quella di “Ministro” – così come ricorre nella originaria formulazione dell’art. 6 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, secondo cui : “co. 9: Gli statuti e i regolamenti di Ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell’Università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al ‘Ministro’ che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forme della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi esso sono emanati dal Rettore.”) – l’indicazione del “Ministero” in veste di soggetto esercente il controllo sulle modifiche statutarie non appare affatto casuale, o priva di rilievo esegetico, come altrimenti ritenuto anche dal primo Giudice: trattandosi, piuttosto, della coerente trasposizione sul piano della disciplina degli atti pertinenti la organizzazione e la gestione amministrativa dell’Università, dei principi e dei criteri che hanno ispirato tanto la riforma generale dettata dal D. Lgs. n. 165/2001 quanto il disegno della c.d. Riforma Gelmini, posto in essere dalla legge n. 240/2010. Per i quali, coerentemente con quanto previsto dall’art. 14 del cit. D. Lgs. n. 165/2001, riaffermata in capo al Ministro dell’Università la funzione di indirizzo politico e di programmazione delle priorità verso l’attività degli Atenei, deve poi appartenere all’Alta Dirigenza amministrativa (Direttore Generale) il controllo di legittimità e di merito sulle modifiche statutarie adottate, o da adottare, nel quadro degli obiettivi di riorganizzazione dei processi di decisione e dei moduli gestionali perseguiti dalla “Riforma” del 2010, in un tempo e secondo una prospettiva di politica universitaria ben differenti, per quanto sopra detto, da quelli dai quali ha tratto spunto il legislatore del 1989, al momento della istituzione del “Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica”.
In questo senso, il ‘controllo anche di merito’ al quale sottoporre le modifiche statutarie da parte del Ministero non pone un problema di “merito politico” delle scelte d’Ateneo, bensì di merito c.d. amministrativo, di tipo funzionale e gestionale, pertinente con le modalità organizzative con le quali l’Ateneo intende perseguire gli obiettivi e le citate finalità stabiliti dal legislatore della l. 240/2010. Come eccepito dalla Difesa erariale, invero, è stata la mancata comprensione del tipo di ‘merito’ evocato dalla Riforma Gelmini ad aver determinato il primo Giudice a negare la competenza del Dirigente Generale del Ministero per il fatto che il controllo sugli statuti, essendo oltre che di ‘legittimità, anche sul ‘merito’, avrebbe dovuto essere esercitato dal ‘Ministro’,in grado di garantire la libertà statutaria universitaria costituzionalmente riconosciuta dal cit. art. 33 della Costituzione.
Sul punto della tutela costituzionale dell’autonomia statutaria e del vulnus alla ‘dignità’ degli Atenei arrecata dalla pretesa di sottoporre gli organi statutari universitari al potere gerarchico della Direzione Generale del Ministero, non pare superfluo, invero, procedere al ulteriori puntualizzazioni, tenuto conto che, in effetti il principale argomento, sul quale ruota la motivazione resa dal primo Decidente muove dall’idea che “la previsione del decreto del Ministro, ai sensi dell’art. 6, comma X, della L. n. 168/1989, quale atto necessario per la formulazione dei rilievi ai fini della richiesta di riesame, risponde ad un precisa scelta del legislatore, che manifesta … puntuali esigenze di garanzia nei confronti di una istituzione la cui autonomia è garantita dalla Costituzione”: sicché, se ne deduce: “l’eventuale richiesta di riesame – per ragioni non solo di legittimità, ma anche di merito – non può non provenire se non dall’organo che è competente ad esprimere l’indirizzo politico e politico – amministrativo del relativo dicastero”: laddove, si conclude “…tutta la materia dei rapporti fra Ministero ed Università è retta da un principio di autonomia rafforzata degli Atenei, espresso con chiarezza al comma 2 dell’art. 6 della legge n. 168 del 1989 (mai abrogata)..”
Ebbene, rispetto a tale articolato motivazionale, vale tuttavia osservare che è certamente vero che l’autonomia universitaria è espressamente contemplata e tutelata in termini ‘forti’ dalla ‘riserva di legge’ voluta dall’art. 33 della Costituzione a coronamento della riconquistata “Libertà dell’Arte della Scienza e del loro Insegnamento” ivi proclamata, disponendo così nell’ultimo cpv. che “Le Istituzioni di Alta Cultura, Università ed Accademie, hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato”). La riserva di legge così ribadita, peraltro, nulla dice circa le diverse modalità con cui la ‘legge’ può provvedere a conformare, limitandola e/o indirizzandola, l’autonomia statutaria degli Atenei, in particolare, per quanto riguarda l’organizzione e la gestione delle prestazioni e dei servizi resi, purchè dette limitazioni non si dimostrino capaci di determinare una lesione ingiustificata sulla libertà di creazione di ricerca e di insegnamento, che costituiscono i ‘beni’ ai quali proprio la prima parte dell’art. 33 Cost., ( ma v. anche l’art. 9 Cost.) come riferito, ha inteso attribuire un contenuto di libertà, e di conseguente tutela, tendenzialmente illimitato.
Proprio muovendo da questi assunti, tuttavia, non risultano affatto manifesti né sono stati altrimenti evidenziati i motivi per i quali siffatte prerogative di libertà e di autonomia possono essere state compromesse dal fatto che, piuttosto che dal ‘Ministro’, le osservazioni alle modifiche statutarie dell’Ateneo catanese siano state formulate, sulla base delle indicazioni fornite sui punti in discussione della legge n. 240/2011, dall’Alta Dirigenza Ministeriale con le note del 24.11.2011 e 14.03.2012, atteso che dette osservazioni, per il loro contenuto, hanno posto questioni di pertinenza organizzativa e gestoria, a partire dalla composizione del Consiglio di Amministrazione, nell’ottica della ricerca della migliore soluzione per garantire altrimenti il buon andamento della gestione dell’attività universitaria. Ovvero, a contrario, senza dimostrare come e in che misura i rilievi avanzati dalle citate note dirigenziali potessero incidere sull’esercizio dell’autonomia delle scelte di indirizzo scientifico e didattico dell’Ateneo, che costituisce il vero oggetto della tutela costituzionale assicurata alle Università dal cit. art. 33, se pienamente compreso in tutte le sue articolazioni.
Una siffatta lesione, della garanzia costituzionale dell’autonomia statutaria, d’altra parte, non può certo essere attribuita al fatto che, essendo il ‘controllo’ sui nuovi statuti e sulle loro modifiche esteso anche al “ merito”, ammettere la loro sottoposizione al Dirigente Generale, piuttosto che al ‘Ministro’, significherebbe accettare la prospettiva “aberrante’ di considerare l’attività normativa degli organi statutari dell’Università alla stregua di un atto di un dirigente gerarchicamente subordinato, secondo quanto prospettato dall’art. 16, lett. e), del cit. D.lgs n. 165/2001; ovvero
di dover accettare la prospettiva si sottoporre il vertice dell’Università, e del Rettore in primo luogo, al potere di controllo “di legittimità e di merito” del direttore amministrativo o il direttore generale dell’Ateneo.
In realtà, a parte le distorsioni nel giudizio determinate dalla già denunciata sovrapposizione di significati tra merito ‘politico’ e merito ‘amministrativo’, si omette di considerare che ciò che assicura la garanzia per l’autonomia statutaria, piuttosto che la mistica del controllo attribuito soltanto al ‘Ministro’, è data dal contenuto di salvaguardia espresso dagli effetti prodotti dalla speciale procedura di riesame prevista ( per espresso richiamo dell’art. 2 della legge n. 240/2010) dall’art. 6 della legge n. 168/1989 a tenore della quale “ Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all’Università, indicando le norme illegittime e quelle di riesame nel merito. Gli organi competenti dell’Università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l’atto emanato dal Rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate”.
Attraverso siffatto procedimento di rinvio/conservazione così regolato, infatti, il potere di autogestione dell’Università viene ribadito anche nei confronti del “Ministero”, che posto di fronte ad una riedizione del potere deliberante degli organi competenti con le prescritte maggioranze, potrà reagire al rigetto delle disposizioni contestate (sia nel merito, che per profili di legittimità) soltanto con un ricorso alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo nei limiti della legittimazione altrimenti riconosciuta anche dal primo Giudice. Discutere in questo contesto, di ‘subordinazione gerarchica’ degli Organi universitari alla Dirigenza generale comporta chiaramente un giudizio privo di giuridico fondamento, atteso che, dinanzi alla riaffermata volontà della comunità universitaria, opportunamente sollecitata dalle ‘osservazioni’ ministeriali, il Ministero in alcun modo potrà contrastare tale volontà per tutto quanto attiene il ‘merito’ delle soluzioni organizzative prospettate dalle modifiche statutarie.
Esclusa, pertanto, la ‘aberrante’ prospettiva della subordinazione gerarchica degli organi universitari alla Dirigenza generale, vale piuttosto evidenziare come attraverso le peculiari caratteristiche che connotano gli atti che ne scandiscono la procedura, il potere di rinvio/riesame delineato dall’art. 6 della legge n. 168/1989, esprime in realtà i modi e la misura della collaborazione che, nel pieno rispetto delle prerogative di autonomia statutaria riconosciute dalla Costituzione , l’Università deve pretendere e dare al Ministero per consentire insieme la migliore realizzazione degli obiettivi di efficientamento organizzativo ed operativo perseguiti dalla ‘Riforma’ espressa dalla legge n. 240/2010. Giacchè, come è stato puntualmente colto dal primo Giudice nella chiusura della motivazione posta a sostegno della decisione qui impugnata, il vero oggetto tutelato dalla disciplina de qua consiste infatti nell’obbligo di ‘leale collaborazione’ preteso dal legislatore dalle istituzioni e dai soggetti interessati, per costruire il nuovo ordinamento degli studi e della ricerca universitaria, senza alcuna pretesa di manipolazioni unilaterali e/o autoritarie, secondo gli indirizzi adottati dalla legge di Riforma Universitaria e nel rispetto dello statuto di autonomia delineato per gli Atenei nazionali dall’art. 33 della Costituzione.
Per tutto quanto finora detto, e ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 2 c.p.a. la denuncia di tardività dell’atto di controllo emanato dal Direttore Generale, prodotta dalla difesa dell’Ateneo nella memoria depositata il 13.12.2013, male ha dunque fatto il Rettore dell’Università di Catania, qui parte appellata – peraltro in contrasto con quanto operato da altri Atenei nazionali (vedi la vicenda conclusa, nel senso denuciato dal ‘Ministero’, dal TAR Palermo con la sentenza n. 463/2013, dall’Università non appellata;, ovvero la procedura adottata disposta dall’art. 4. comma 5, del D. Lgs n. 142/2011: “Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino – Alto Adige ”, per la parte relativa alla approvazione del del nuovo statuto dell’Università di Trento) – allorquando, sull’erroneo assunto della esclusiva competenza del ‘Ministro’, ha proceduto alla emanazione degli atti statutari impugnati dal Ministero appellante con il ricorso principale e con ricorso per motivi aggiunti, dopo aver negato valore di ‘rinvio’ alle note n. 5039 del 24.11.2011 e n. 2386 del 14.05.2012, inviate dal competente Dirigente Generale del Ministero.
In ragione dei superiori rilievi, in conclusione, lo Statuto dell’Università di Catania risulta essere viziato da illegittimità per violazione del combinato disposto dell’art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989 e dall’art. 2, comma 7, legge n. 240/2010, dal momento che l’Ateneo appellato ha disatteso la procedura prevista dalle norme vigenti, emanando disposizioni statutarie oggetto di rilievo ministeriale senza averle “riappropriate” con le maggioranze qualificate prescritte dalle disposizioni legislative predette.
La complessità e la (parziale) novità delle questioni inducono ad una totale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della gravata decisione, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Pietro Ciani, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)