Aveva destato scalpore la vicenda relativa ai test per l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina che si sono svolti alla fine del 2014. Per un mero errore materiale si era verificata una inversione nella somministrazione di due quesiti relativi all’Area medica e dei Servizi clinici.
Dopo le prime incertezze, il MIUR aveva “salvato” le prove, eliminando di fatto i quesiti incriminati che di conseguenza perdevano la rilevanza in merito alla redazione delle graduatorie.
Un gruppo numeroso di medici aveva presentato un ricorso collettivo, con il quale chiedevano l’annullamento del test e l’ammissione in sovrannumero alla scuola di specializzazione prescelta.
I giudici amministrativi, con sentenza n n°3926/2015 hanno respinto il ricorso in quanto non è presente alcuna prova dei vizi “disparità di trattamento, eccesso di potere, difetto di imparzialità, pubblicità e trasparenza, arbitrarietà e irragionevolezza nel ricalcolo dei punteggi dei candidati, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta”
Tra le motivazioni il Tar Lazio ha rilevato che l’inversione delle domande è avvenuta ma ha “comunque riguardato quesiti afferenti alla Scienza medica e non ad altra materia”.
Il Tar conclude sottolineando come “a fronte di un minor danno si è potuto evitare l’annullamento totale della procedura a discapito di quanti avessero raggiunto posizioni atte a far loro conseguire l’iscrizione ad una Scuola di Specializzazione a prescindere dalle due domande errate”.
Di seguito il testo integrale della sentenza:
N. 03926/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01000/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2015, proposto da: […];
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia; Cineca in persona del legale rappresentante p.t.;
nei confronti di
Alessandro Arca, Chiara Sonnino controinteressati non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
delle graduatorie provvisorie nominative nazionali per l’accesso alle scuole di specializzazione in medicina per l’a.a. 2013/2014 pubblicate in data 5 novembre 2014, con l’indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso si collocherebbe tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i concorrenti che lo precedono e delle relative preferenze di sede, in relazione a ciascun ricorrente;
del provvedimento in data 3 novembre 2014 con il quale il MIUR accertata la avvenuta inversione di trenta quesiti sottoposti ai candidati, decideva di escludere da ciascuna delle due prove di Area due sole domande ritenute non pertinenti numeri 3 e 4 per l’Area Medica e n. 8 e 17 per l’Area Servizi clinici, attribuendo conseguentemente ad ogni ricorrente un punteggio pari a 1 per ciascuna delle due domande (ed eliminando le penalità pari a 0,3 dallo stesso eventualmente subita per ogni domanda originariamente ritenuta errata);
del parere della Commissione Nazionale nominata con D.M. 24 luglio 2014, n. 584 ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 giugno 2014, n. 105 recante “Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina…” con cui sono stati ritenuti non pertinenti due soli quesiti per area;
dei verbali della Commissione del 28 – 29 – 30 e 31 ottobre 2014;
dei comportamenti e/o atti di estremi ignoti con i quali il MIUR che ha proceduto al ricalcolo del punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per Area considerate non pertinenti e di tutti gli altri atti nell’epigrafe del ricorso indicati, nonché ove occorra del bando di cui al DMIUR 8 agosto 2014, n. 612,
del D.MIUR 30 giugno 2014, n. 105 limitatamente ai profili di illegittimità lesivi della posizione in graduatoria degli odierni ricorrenti, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 12 gennaio 2015 e depositato il successivo 20 gennaio, i ricorrenti espongono di avere preso parte al
test di ammissione per l’accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina per l’a.a. 2013/2014 in date comprese tra il 28 ed il 31 ottobre 2014.
Rappresentano in fatto che il test consisteva in:
una prima parte generale composta da 70 quesiti, comuni per tutte le scuole, con 4 opzioni di risposta, calendarizzata per il 28 ottobre;
una seconda parte, composta da 30 quesiti con 4 opzioni di risposta, differenziati a seconda dell’area prescelta – area medica, area chirurgica, area dei servizi clinici – da svolgersi rispettivamente il 29, 30 e 31 ottobre;
una parte specifica per scuola, composta da ulteriori 10 quesiti specifici con 4 opzioni di risposta.
A seguito dei controlli di ricognizione finali sullo svolgimento dei test, il MIUR rilevava che nella somministrazione delle prove scritte del 29 e 31 ottobre che riguardavano rispettivamente le scuole dell’Area Medica e quelle dell’Area dei Servizi Clinici si era verificata l’inversione dei quesiti delle prove del 29 ottobre con quelli delle prove del 31 ottobre. E cioè ai candidati che si accingevano a sostenere la prova relativa all’Area Medica erano state somministrate le domande dell’Area dei Servizi Clinici e viceversa.
Espongono ancora che mentre, in prima battuta il Ministero aveva deciso di annullare e ripetere le prove coinvolte nell’errore determinato dal CINECA, successivamente verificava che 28 domande su 30 di ciascuna Area erano comunque valide ai fini della selezione, tranne due domande.
In particolare da una nota ministeriale si evinceva che “a seguito di un confronto avuto con l’Avvocatura dello Stato e del verbale della Commissione si era deciso di procedere, dunque, con il ricalcolo del punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per area che sono state considerate non pertinenti dal gruppo di esperti”.
Venivano così eliminate le domande n. 3 e n. 4 dall’Area Medica e le domande n. 8 e 17 dall’Area Servizi Clinici.
Conseguentemente ad ogni candidato è stato attribuito un punteggio pari a +1 per entrambe le domande e ad essi veniva trasmesso soltanto il compito contenente il punteggio ricalcolato a seguito dell’annullamento delle domande.
Rappresentano ancora in fatto che le prove si sarebbero svolte con numerose irregolarità, come il mancato collegamento ad INTERNET e l’utilizzo di telefoni e dispositivi durante i quiz.
Non essendosi dunque utilmente collocati nella graduatoria finale delle Scuole di Specializzazione di interesse e premesse alcune note sulla legittimazione del Codacons ad agire i ricorrenti deducono dunque le censure che saranno meglio oltre esposte ed esaminate.
2. Concludono chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali onde consentire l’ammissione con riserva in soprannumero al fine della immatricolazione presso la Scuola di Specializzazione prescelta, nella sede indicata quale prima scelta, con contestuale riconoscimento del diritto al relativo trattamento economico, senza alcun effetto sulle posizioni dei candidati risultati in posizione utile in graduatoria; chiedono la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 c.p.a., al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, conseguenti all’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa nella somma ritenuta di giustizia e di disporre ai sensi dell’art. 34, comma 2 lett. e) le misure idonee ad assicurare l’attuazione della sentenza da emanarsi in esito al presente giudizio.
3. Con decreto monocratico del 22 gennaio 2015 l’istanza cautelare è stata rigettata.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, rassegnando opposte conclusioni.
5. Il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata avvertitene all’uopo le parti costituite.
DIRITTO
1. Si prescinde dalla eccezione di inammissibilità proposta dalla resistente
Amministrazione dell’istruzione in quanto il ricorso è nel merito infondato. Riguardo all’eccezione, comunque, se in generale possono essere condivise le osservazioni del MIUR laddove, nel riprendere la pur recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in ordine alla conflittualità nell’ambito delle condizioni di legittimazione e di interesse di cui siano titolari, nel caso, i 183 ricorrenti (Consiglio di Stato, sezione III, 8 luglio 2014, n. 3471, sezione IV, 10 giugno 2014, n. 2697) rappresenta che nel caso di specie questi ultimi non si sono curati di specificare le singole posizioni di ciascuno, va, invece, osservato che, nel caso in esame, esse risultano specificate, nel senso che a fianco del nominativo di ciascuno di essi sono indicate le scuole di specializzazione cui aspirano. Il fatto è che già nel momento in cui vi sono più soggetti che aspirano ad una stessa Scuola di Specializzazione la posizione di costoro si presenta reciprocamente confliggente.
2. Ciò premesso, le censure non possono essere condivise.
2.1 Con la prima gli interessati fanno valere la violazione e falsa applicazione dagli articoli 7, comma 9 del bando per avere il Ministero sottoposto ai candidati 28 quesiti non attinenti all’area prescelta e riferibili alle materie riconducibili ai settori scientifico disciplinari connessi a diversa area, di cui all’Allegato 2 del bando; violazione dei principi di competenza specifica, rigore e trasparenza; violazione del divieto della P.A. di modificare ex post il bando di concorso lex specialis della procedura selettiva; lesione del legittimo affidamento dei candidati.
Rappresentano che la procedura in questione si è svolta per la prima volta a livello nazionale in attuazione del disposto di cui all’art. 21, comma 1 del d.l. 12 settembre 2013 n. 104 convertito con modificazioni con legge 8 novembre 2013, n. 128
relativo al reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli dei medici che ha reso necessario che le procedure di accesso alle Scuole di Specializzazione medica si svolgessero in maniera uniforme, omogenea e trasparente.
Tali finalità appaiono nettamente contraddette dalla inversione dell’intero blocco di quesiti di due Aree la Medica e quella dei Servizi Clinici, in aperta violazione dell’art. 7, comma 9 del bando di cui al D.M. n. 612 del 2014, laddove tale disposizione, per la seconda prova prescriveva che i 30 quesiti fossero “definiti in relazione agli scenari predefiniti a livello di area, in modo che ad ogni scenario corrispondano da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici. La valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali dell’area di riferimento indicati nell’allegato 2.”.
La inversione dei quesiti costituisce dunque una aperta violazione del bando per quanto sopra dettato, laddove arrivando a ritenere sostanzialmente coincidenti i quesiti previsti per le diverse aree si giungerebbe a negare la forte articolazione e interdisciplinarietà dell’intero sistema delle conoscenze mediche, disconoscendosi l’utilità della distinzione delle prove in base alle aree prescelte, tutto ciò in lesione anche del principio dell’affidamento (C. Stato sezione V, 17 marzo 2014, n. 1328; e sul valore della lex specialis cita: C. Stato, V, 27 maggio 2014, n. 2709).
2.1.2 La censura che sotto il profilo meramente formale e puntuale apparirebbe inconfutabile, è del tutto contraddittoriamente prospettata, proprio per il suo esplicito riferimento alla “interdisciplinarietà delle conoscenze mediche”. Sol se si rifletta alla richiamata interdisciplinarietà della scienza medica, infatti, ciò basterebbe ad azzerare qualsiasi questione di illegittima “inversione” di quesiti o di illegittima “neutralizzazione” delle domande riferite a settori medico/scientifici
diversi, le cui domande, dunque, in base alle stesse prospettazioni di parte ricorrente, potrebbero “fluttuare” da un’Area all’altra senza problemi.
Ciò posto basta procedere ad un attento confronto della fattispecie giuridica data dal bando con quella concretamente verificatasi per rilevare come la censura non appaia neppure condivisibile, a causa della seconda parte dell’art. 7, comma 9 del bando stesso, che prevedelitteraliter che la “valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali dell’area di riferimento”, che sono indicati nella quarta colonna della Tabella di cui all’Allegato 2, citato dal bando e comprendono testualmente insegnamenti comuni alle due Aree come Anatomia Patologica, Medicina interna, Fisiologia.
Tale osservazione impedisce che l’inversione dei quesiti, pur erroneamente effettuata, possa essere ritenuta radicalmente inficiante l’intera procedura in base alla dedotta violazione del principi di cd. “competenza specifica”, proprio per essere le domande ab origine riferite comunque a materie che, ancorchè inserite in tre Aree differenti, non avrebbero potuto che essere ricondotte a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali in sede di valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici.
2.2. Con la seconda doglianza deducono la violazione e falsa applicazione del Regolamento di cui al D.M. 30 giugno 2014, n. 105; violazione e falsa applicazione delle prescrizioni del bando di cui al D.M. n. 612 dell’8 agosto 2014 in particolare dell’art. 7; violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza della P.A. per non avere il MIUR e la Commissione Nazionale indicato i criteri adottati per la scelta delle due domande per area ritenute non pertinenti, difetto di motivazione e arbitrarietà, difetto di istruttoria, violazione del principio di ragionevolezza e logicità; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche; disparità di trattamento,
travisamento dei fatti e di ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.
I ricorrenti osservano che la scelta del Ministero di condividere le valutazioni della Commissione Nazionale incaricata di validare i quiz, non ritenendo pertinenti solo due domande per area sui trenta quesiti somministrati è sprovvista di idonea motivazione.
Lamentano che non è dato comprendere perché solo due domande su trenta sono state annullate, malgrado i quesiti invertiti fossero trenta per entrambe le aree e malgrado anche altri quesiti sarebbero stati pertinenti ad un’area diversa ed indicano per l’Area Medica le domande 8, 9, 12, 13, 14 e 17 riferibili all’Area dei Servizi Clinici BIO/10 e MED/07 e per l’Area dei Servizi Clinici le domande 1, 2, 9, 12 e 20 riferibili alla Area Medica BIO/14.
La censura può essere esaminata insieme alla quinta, con la quale gli interessati fanno valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 9 del bando per essere i 28 quesiti somministrati riferibili solo ad alcuni e non a tutti i settori scientifico disciplinari di cui all’Allegato 2.
Con essa gli interessati lamentano che le modalità di svolgimento delle prove hanno comportato la violazione dell’art. 7, comma 9 del bando nella parte in cui prevede che i quesiti sottoposti ai concorrenti nella seconda parte specifica di area dovessero comportare la valutazione di dati clinici, diagnostici e analitici riferibili alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali dell’area medesima così come individuati dall’Allegato 2.
Ed invece, in particolare, per l’Area Servizi Clinici non risulterebbe somministrato alcun quesito riguardante il SSD MED/38, BIO/09, MED/07, BIO/10 e BIO/16 e per l’Area Medica non si rinverrebbe alcuna domanda relativa al SSD MED/38. 2.2.1 Le censure non appaiono condivisibili.
Quanto alla seconda, pur dovendo riscontrarsi la presenza di massime giurisprudenziali tendenti a stigmatizzare sotto il profilo del travisamento dei fatti l’operato degli organi di un concorso che formulino ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando, fattispecie peraltro solo in parte assimilabile alla avvenuta inversione dei quesiti tra le due Aree Medica e dei Servizi Clinici del caso in esame, (Consiglio di Stato, sezione IV, 26 luglio 2008, n. 3671 e 3673 e 29 febbraio 2008, n. 774), inversione che ha comunque riguardato quesiti afferenti alla Scienza medica e non ad altra materia, tuttavia è da rilevare che l’espressione sopra riportata dell’art. 7, comma 9 del bando e secondo cui: “La valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali…” non consente di ritenere fondato il dedotto difetto di motivazione, dato il riferimento a “tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali”.
Tale riflessione è pure suffragata dalla memoria dell’Amministrazione, laddove si rileva che, secondo quanto riportato nel verbale del 3 novembre 2014 della Commissione nazionale, quest’ultima non aveva potuto fare a meno di rilevare le sovrapposizioni tra i settori scientifico disciplinari fondamentali con riferimento alle Scuole di Specializzazione di Area Medica e di Area dei Servizi Clinici; comunanza ricondotta al fatto che molte discipline erano “fondamentali nella formazione e soprattutto nell’esercizio dell’attività professionale in ambito medico chirurgico e dei servizi”, sicchè molte delle domande ricomprese nei due gruppi di trenta quesiti apparivano riconducibili a settori scientifico disciplinari comuni tra le due aree.
E, come si ripete basta la lettura della quarta colonna della Tabella di cui all’Allegato 2, citato dal bando per verificare che non solo l’Area Medica e quella dei Servizi Clinici per le quali si è verificata l’inversione vi sono insegnamenti
comuni, ma ciò si verifica come è logico per gli insegnamenti di tutte e tre le Aree, quella Chirurgica compresa.
Né in tale condivisione degli arresti procedurali operati dalla Commissione nazionale da parte del MIUR è dato rinvenire alcuna violazione della regola del bando, per la circostanza che in realtà mancherebbero quesiti riferibili ad alcuni settori scientifico disciplinari, come dedotto con la quinta censura e neppure può concordarsi con l’aspetto della seconda con il quale vengono poste in risalto l’appartenenza di ulteriori quesiti delle due Aree a settori disciplinari rispettivamente appartenenti all’uno piuttosto che all’altro e viceversa.
A tali profili si oppongono sia la superiore osservazione, espressione di discrezionalità tecnica, in ordine alla sovrapposizione tra i settori disciplinari fondamentali, sia la costante giurisprudenza in tema di opinabilità delle questioni sottese alla formulazione dei quesiti in materia di prove d’esame e di concorsi (in tema di quesiti del concorso notarile, ma mutuabile al caso di specie cfr.: Consiglio di Stato, sezione IV, 27 aprile 2012, n. 2484) che li sottrae al sindacato debole del giudice amministrativo, come dalla sezione peraltro posto in rilievo in altre analoghe occasioni (TAR Lazio, III bis, 19 aprile 2014, n. 4333 e la giurisprudenza ivi citata: Consiglio di Stato, sezione IV, 5 marzo 2010, n. 1274, TAR Lazio, sezione III bis, 25 giugno 2013, n. 6322), verificandosi, laddove si opini diversamente, una illegittima invasione della sfera di merito dell’Amministrazione. (principio ricavabile da Consiglio di Stato, sezione IV, 22 maggio 2014, n. 2639). 2.3 Con la terza doglianza gli interessati lamentano: eccesso di potere, difetto di imparzialità, pubblicità e trasparenza; arbitrarietà e irragionevolezza nel ricalcolo dei punteggi dei candidati; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
Essi sostengono che la successiva scelta del Ministero di ricalcolare i punteggi totalizzati dai candidati, ha introdotto un fattore del tutto estraneo nella formazione delle graduatorie che prescinde dal merito del singolo candidato. A
seguito della neutralizzazione delle domande si è prodotta una grave alterazione nella formazione delle graduatorie, introducendovi un elemento del tutto aleatorio ed imponderabile. Esemplificano quindi la disparità di trattamento di un candidato che abbia sbagliato solo uno dei due quesiti neutralizzati e che quindi si è visto attribuire 1 punto per la risposta invertita che sommato allo 0,30 per la penalità eliminata ha dato luogo al punteggio di 1,3, laddove invece chi ha errato tutte e due le risposte si è visto assegnare il punteggio di +2,6, potendo questi sopravanzare dunque il primo.
2.3.1 La censura è proprio inammissibile perché formulata in astratto ed a prescindere dalla posizione da ciascun ricorrente occupata in graduatoria, con la conseguenza che, rimanendo essa sprovvista di una concreta dimostrazione, non è dato comprendere come incida sulla ridetta posizione e quindi non evidenzia l’interesse a coltivarla. Si confrontino le analoghe conclusioni raggiunte dai Tribunali Amministrativi nella fattispecie della neutralizzazione di due quesiti per la procedura dell’accesso alle facoltà a numero chiuso per l’a.a. 2007/2008, laddove si stigmatizza che “le argomentazioni difensive rassegnate si riducono ad una denuncia generica in favore del ripristino generale della legalità” in TAR Campania, Napoli, VIII, 6 agosto 2013, n. 4091 che cita a sua volta TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 30 giugno 2008, n. 3150.
Anche la dedotta disparità di trattamento rimane priva di prova, laddove la giurisprudenza ritiene inficiato da tale vizio soltanto il giudizio o la valutazione in cui l’interessato dimostri l’adozione di giudizi diversi su situazioni comparative coincidenti, mentre nel caso in esame vengono prese a paragone situazioni ab originenon coincidenti e cioè quella di chi, comunque, non ha risposto correttamente ad una o a due delle domande, con quella di chi avrebbe risposto correttamente.
2.4 Con la quarta censura di violazione e falsa applicazione del principio di imparzialità e buon andamento per avere l’amministrazione dopo lo svolgimento delle prove ritenuto di lasciar ferme le domande, benché invertite rispetto all’impostazione iniziale della commissione, i ricorrenti fanno valere che la scelta della soluzione di neutralizzare solo due domande per ciascuna area produce un vulnusdei ridetti principi e soprattutto di quello che impone che le domande da somministrare ai candidati siano decise necessariamente prima del concorso e non dopo lo svolgimento dello stesso.
A tal proposito in punto di fatto occorre rilevare che le domande sono state tutte decise prima del concorso, ciò che è avvenuto dopo non è l’individuazione delle stesse, che, come noto, genererebbe quella sì delle gravi disparità di trattamento in quanto si presume che i componenti della Commissione possano conoscere gli elenchi dei candidati, ma la decisione di neutralizzare due delle trenta domande per ciascuna delle Aree Medica e dei Servizi Clinici. Ma anche tale scelta va esente dalle dedotte censure e “non può essere, di per sé, considerata pregiudizievole per i candidati, specie quando tutti siano posti in condizione di cimentarsi in posizione paritaria sulle materie originariamente indicate quali oggetto delle prove di esame.” (TAR Campania, sezione VIII, n. 4091 del 2013 cit.), laddove nel caso in esame le due risposte in particolare date sulle trenta dai partecipanti sono state sottoposte tutte quante alla ricorrezione, venendo così gli stessi ad essere collocati tutti sullo stesso piano nell’ambito della medesima fase della procedura, con ciò abbattendosi pure un altro profilo della dedotta disparità di trattamento.
Non può non condividersi, anche per il caso di che trattasi, l’affermazione del principio di conservazione dei valori giuridici, recato dalla sentenza ora citata, laddove a fronte di un minor danno – la neutralizzazione di due domande su trenta per ciascuna delle due Aree Medica e dei Servizi clinici – si è potuto evitare l’annullamento totale della procedura a discapito di quanti avessero raggiunto
posizioni atte a far loro conseguire l’iscrizione ad una Scuola di Specializzazione a prescindere dalle due domande errate, dimostrazione questa che, come si ripete non è stata per nulla offerta in ricorso. Chiarisce il TAR Campania: “Alla base del convincimento del Collegio va, infatti, posto il fondamentale principio di conservazione dei valori giuridici, che riguarda i rapporti e le attività sia dei privati sia delle pubbliche amministrazioni, e trova la sua naturale giustificazione nella considerazione che, quando è possibile recuperare un qualunque risultato utile a disciplinare un rapporto giuridico, devesi propendere per la soluzione che consenta di salvare il risultato stesso, ovviamente tenendo sempre ben presente che a tanto può pervenirsi, quando non risultino nella vicenda coinvolti altri principi di carattere generale in qualche modo violati o comunque compromessi dalla operazione di salvezza.” (TAR Campania, Napoli, sezione VIII, n. 4091 del 2013 cit.).
2.5 Con la sesta censura i ricorrenti deducono l’eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, la violazione dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, violazione e falsa applicazione della lex specialis di cui all’Allegato 4 del bando. Rappresentano che in base alle segnalazioni pervenute all’attenzione della loro difesa risulterebbe che le prove per l’accesso alle Scuole di Specializzazione in medicina abbiano avuto luogo senza il rispetto delle norme e degli standard di sicurezza previsti dal bando. In alcune sedi non sarebbe stato disponibile il collegamento ad Internet; nella prima giornata del 28 ottobre che prevedeva la parte dei quesiti comune a tutti i concorrenti in molte sedi “la collaborazione tra candidati è stata tollerata dalle commissioni che si astenevano dall’intervenire”; è stata denunciata la inidoneità delle aule destinate allo svolgimento dei test e dei mancati controlli circa l’utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici con
inevitabili conseguenze sui risultati dei quiz, come dimostrata da fotografie pubblicate in rete.
2.5.1 La censura va proprio disattesa.
La ritenuta inosservanza delle norme di salvaguardia della regolarità nello svolgimento delle prove non acquista il carattere lesivo ritenuto dai ricorrenti, poiché non viene posto in evidenza alcun nesso causale preciso e concordante tra le irregolarità riferite e l’esito negativo degli esami, introducendo piuttosto i ricorrenti una sorta di azione popolare sulla regolarità delle prove d’esame che non può trovare albergo nel giudizio di legittimità, a meno di non ricadere in termini di violazione del principio dell’anonimato, che comporterebbe quella sì la caducazione dell’intera procedura ed il suo rinnovo (cfr. C. Stato Adunanze Plenarie, numeri 26 – 28 del 2013) o quanto meno l’adozione di una pronuncia risarcitoria ai sensi dell’art. 30, comma 2 c.p.a. pure richiesta dai ricorrenti anche in fase cautelare e come estrinsecantesi nell’ammissione con riserva ed in soprannumero alla Scuola di Specializzazione di prima opzione.
A tal riguardo è, pure, da concordarsi con quanto posto in evidenza dall’Amministrazione e che cioè le questioni introdotte con il dedotto motivo sono carenti della indefettibile indicazione di come le illegittimità dedotte avrebbero inciso sulla posizione di ogni singola parte ricorrente, con conseguente pure inammissibilità della domanda risarcitoria, oltre che reiezione della censura.
2.6 Tale ultima osservazione induce a respingere anche la settima con la quale gli interessati deducono la violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., la violazione del diritto allo studio art. 34 Cost. e del diritto all’istruzione ex art. 14 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.
2.6.1 Infatti laddove essi osservano che la scelta compiuta dal Ministero nella validazione della prova con l’eliminazione delle domande ritenute del tutto
immotivatamente non pertinenti e le concrete modalità con cui le prove si sono svolte sul territorio nazionale hanno compromesso il principio del merito ed hanno comportato una grave lesione del principio di uguaglianza, specie se si pensi alle modalità di ricalcolo del punteggio assegnato ai candidati, non si può prescindere da quanto correttamente osservato dall’Amministrazione e che cioè risulta deficitaria la dimostrazione del superamento della prova di resistenza, in quanto pur avendo i ricorrenti prodotto le pagine personali riferite alla loro posizione nella graduatoria non dimostrano come la neutralizzazione delle due domande per ciascuna delle Aree interessate abbia sulla posizione di ciascuno inciso, con la conseguenza che non consentono al giudicante lo scrutinio della lesione del principio meritocratico che deve presiedere a tutte le prove di esame.
3. Per le superiori considerazioni il ricorso va pertanto respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti al pagamento di Euro 4.500,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere Emanuela Loria, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
!
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)