Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio ANAC è stato di recente emanato con il provvedimento del 3 marzo a firma del Presidente Cantone. L’entrata in vigore dello stesso risale al 14 marzo, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ( 13-03-2015 n°60 ).
L’adozione di tale regolamento si è resa necessaria in seguito alla soppressione dell’Avcp e della Civit le cui funzioni sono oggi accorpate in capo all’Anac.
A partire dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili. In particolare sono abrogati gli articoli da 3 a 12 del regolamento di organizzazione dell’Avcp approvato dal Consiglio in data 20 dicembre 2007, nonché gli articoli 2, 2bis, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della Civit approvato in data 4 luglio 2012.
Ciò che emerge dalla lettura di tale provvedimento è la particolare attenzione riservata alla all’efficacia e all’efficienza dell’azione dell’Autorità, nonché alla trasparenza e alla partecipazione, in piena coerenza con la sua mission.
Ruolo chiave è affidato al Presidente, le cui funzioni sono descritte dall’art. 2.
In particolare va sottolineata la sua funzione di rappresentanza dell’Anac, di direzione dei lavori del Consiglio, nonché di vigilanza sulla corretta attuazione degli indirizzi e delle decisioni dello stesso. Nell’ambito dei suoi compiti si annovera tra gli altri il potere di adottare provvedimenti di necessità ed urgenza, che comunque dovranno successivamente essere sottoposti alla ratifica del Consiglio.
Le competenze del Consiglio sono invece disciplinate dall’art. 5 che di seguito si riporta per intero:
- Il Consiglio delibera gli atti regolamentari di carattere generale, adotta i provvedimenti di ordine, di regola- zione e sanzionatori, nonché quelli in materia di organizzazione e funzionamento dell’Autorità.
- Sono di competenza del Consiglio tutti gli atti di programmazione finanziaria e gestione del personale, ivi compresa l’assunzione dei dirigenti e il conferimento dei relativi incarichi.
- Il Consiglio delibera sulla base delle istruttorie predisposte dagli uffici competenti.
- Il Consiglio può individuare, con il regolamento di organizzazione o con separati atti di indirizzo, gli atti di propria competenza la cui adozione possa essere delegata ai dirigenti, salvo l’obbligo di rendiconto periodico al Consiglio sui provvedimenti adottati.
In seno all’organizzazione degli uffici dell’Autorità è costituito un ufficio di staff al Consiglio la cui composizione è descritta dall’art.6.
Tale disposizione, in un’ottica di partecipazione e di massimizzazione delle risorse umane, prevede la possibilità che soggetti esterni, dotati di particolare esperienza e professionalità nelle materie di interesse dell’Autorità, prestino il proprio contributo (a titolo gratuito ed occasionale) all’attività di studio ed di approfondimento svolta dagli uffici di staff.
Il successivo art. 7 consente di istituire con provvedimento del Presidente, previa deliberazione del Consiglio, commissioni di studio su particolari argomenti di interesse dell’Autorità.
Al fine di garantire una compiuta trattazione di taluni argomenti, l’ art. 12 estende la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, in favore di dirigenti, responsabili, nonché soggetti esterni.
Degna di nota è anche il sostanziale interesse rivolto verso la più ampia trasparenza dell’azione del Consiglio. In merito, relativamente si segnala l’ art. 19.
Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio sono pubblicate, entro sette giorni dalla data di approvazione, in una apposita sezione del sito istituzionale, denominata «Albo delle deliberazioni del Consiglio».
Le deliberazioni sono pubblicate per un periodo di 30 giorni consecutivi, in formato aperto e indicizzabile.
Scaduto il termine di pubblicazione di cui al comma 2, le deliberazioni restano disponibili o comunque accessibili secondo le modalità definite dal regolamento sulla trasparenza, la pubblicità e l’accesso agli atti dell’Autorità, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.