A distanza di nove anni dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 732, della legge n. 296 del 2006, non è ancora chiaro se in Sicilia l’organo di revisione contabile, nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, sia monocratico o collegiale.
La legge finanziaria 2007 riduceva ad un solo componente l’organo di revisione nei comuni sotto i 15.000 abitanti.
Le sezioni riunite della Corte dei Conti, sezioni riunite, nel 2008 (parere n. 2 del 4 marzo) si erano pronunciate per la non applicabilità in Sicilia delle disposizioni che estendevano ai comuni sotto i 15.000 abitanti il revisore unico (prima previsto solo per i comuni con meno di 5.000 abitanti).
In forza di tale parere, i comuni siciliani con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti, hanno continuato a nominare tre revisori dei conti.
Il comune di Calatabiano (che ha più di 5.000 ma meno di 15.000 residenti) con delibera del consiglio comunale n. 28 del 2008 aveva eletto l’organo di revisione economico-finanziaria in forma monocratica applicando l’art. 234 comma 3 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000.
L’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, forte dell’autorevole parere della Corte dei Conti, ritenendo non applicabile in Sicilia la normativa del Testo Unico degli Enti Locali, aveva invitato il comune ad integrare l’organo di revisione mediante la nomina di tre componenti dello stesso, come previsto dalla normativa regionale.
Di fronte all’opposizione del comune, l’Assessore con decreto assessoriale n. 525 del 2010, aveva nominato un commissario ad acta al fine di procedere all’integrazione dell’organo di revisione.
L’atto di nomina del commissario era stato impugnato avanti al T.A.R. Catania dal comune il quale ne aveva chiesto l’annullamento.
I giudici di prima istanza, hanno accolto nel merito il ricorso del comune di Calatabiano, con una sentenza, poi, condivisa anche dal C.G.A. che ha rigettato l’appello formulato dall’Assessorato regionale (n. 402/13 reg. sent.).
Per i magistrati amministrativi le normative susseguitesi nel tempo hanno sempre considerato la disciplina della composizione dell’organo di revisione come parte integrante dell’ordinamento finanziario degli enti locali.
Per questo motivo il C.G.A., condividendo l’orientamento del Tar, ha ritenuto che la composizione dell’organo di revisione poiché concerne l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ed in considerazione del fatto che il legislatore regionale siciliano ha deciso a priori (con l’art. 1 lettera i) della legge reg. n. 48 del 1991) di recepire, in toto, questo specifico ordinamento come di volta in volta modificato dalla legge nazionale.
La questione sembrava chiusa ma non è stato così. La Corte dei Conti, sezioni di controllo per la Regione siciliana, è tornata ad occuparsi di composizione dell’organo di revisione contabile.
Secondo i magistrati contabili la specifica normativa regionale ha “cristallizzato” le disposizioni in materia di composizione dell’organo di revisione, determinandolo in un solo componente nei comuni fino a 5.000 abitanti ed in tre membri per tutti gli altri enti locali.
Per la Corte dei Conti, la modifica apportata dall’art. 1, comma 732, della legge n. 296 del 2006, non trova applicazione per gli enti locali siciliani, non essendo stata espressamente recepita nell’ordinamento regionale.
L’interpretazione dei giudici amministrativi non trova adesione da parte di quelli contabili poiché basata su un concetto di “ordinamento finanziario e contabile” assolutamente formale, ancorato alla mera intitolazione delle norme e non al loro contenuto.
La previsione legislativa di cui trattasi, secondo la Corte dei Conti, non è ascrivibile all’ordinamento contabile in senso stretto degli enti locali (che regolamenta solamente alcuni istituti tipici: bilancio di previsione e sua gestione; rilevazione dei risultati di gestione, conto consuntivo) bensì all’organizzazione di Comuni e Province (oggi denominate Liberi consorzi).
Seguendo tale impostazione, la materia dell’istituzione del Collegio dei revisori non può che essere ricondotta all’ordinamento generale degli enti locali, rispetto al quale la Regione siciliana possiede legislazione esclusiva.
Il rinvio operato dalla legge regionale in materia di composizione dell’organo di revisione è, quindi, statico e non dinamico.
Tesi supportata dal fatto che la disciplina regionale ha già derogato rispetto alle previsioni della legge nazionale (voto limitato ad un componente anziché a due ed elezione dei membri dell’organismo in vece del sorteggio).
Ai Comuni siciliani inseriti nella fascia demografica tra 5.000 e 15.000 abitanti non resta che decidere se privilegiare l’interpretazione della Corte dei Conti, rischiando l’annullamento della deliberazione consiliare da parte dei giudici amministrativi, o l’interpretazione del Consiglio di Giustizia Amministrativa, rischiando censure da parte della Corte dei Conti.
Sicuramente sarebbe ora che la Regione torni a legiferare sulla materia, magari modificando anche le modalità di nomina dei revisori.
Probabilmente lo farà rispetto alle Unioni di comuni, in sede di parziale recepimento della L. n. 56/2014 (cosiddetta legge Delrio).
Sulle modalità di nomina, il legislatore nazionale, con l’articolo 16, comma 25 del DL 138/2011 convertito dalla L. 148/2011, ha previsto che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data d’entrata in vigore del decreto, i revisori dei conti siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il 20 marzo 2012 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il Regolamento, previsto dalla norma, che definisce i criteri per l’inserimento degli interessati in tale elenco.
Tale procedura è finalizzata a rendere l’organo di revisione più indipendente rispetto agli amministratori locali sottoposti a controllo.