DURC: validità ridotta nei lavori edili per soggetti privati

La validità del Durc nei lavori edili per soggetti privati è stata ridotta a 90 giorni. L’Inps ha infatti pubblicato il messaggio n. 1894 del 16 marzo 2015, avente ad oggetto chiarimenti in merito alla validità del Durc –  Documento Unico di Regolarità Contributiva per lavori privati edili e adeguamento dello Sportello unico previdenziale.

Nel messaggio si evidenzia che l’art. 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, al comma 5 ha fissato la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva in 120 giorni ed ha disposto, al comma 8-sexies, che fino al 31 dicembre 2014  tale validità si applichi anche ai “lavori edili per i soggetti privati”.

Con nota del 5.03.2015, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, decorso il termine citato e  in attesa dell’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 4, c. 1, del D.L. n. 34/2014, la validità del DURC riferito ai lavori edili per i soggetti privati  torna ad essere di 90 giorni con effetto dal 1° gennaio 2015.

Al riguardo, l’Inps comunica che l’applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, recheranno in calce la dicitura “Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”.

In allegato la nota del 5 marzo 2015 del Ministero del Lavoro.

Di seguito il testo del messaggio

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Msg n.1894 del 16 marzo 2015

Direzione Centrale Entrate
Oggetto: Validità di 90 giorni del Documento Unico di Regolarità Contributiva per lavori privati edili. Adeguamento Sportello unico previdenziale.

                                    Alle Strutture Centrali e periferiche

L’art. 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, al comma 5 ha fissato la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva in 120 giorni ed ha disposto, al comma 8-sexies, che fino al 31 dicembre 2014  tale validità si applichi anche ai “lavori edili per i soggetti privati”.

Con l’allegata nota del 5.03.2015, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, decorso il termine citato e  in attesa dell’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 4, c. 1, del D.L. n. 34/2014, la validità del DURC riferito ai lavori edili per i soggetti privati  torna ad essere di 90 giorni con effetto dal 1° gennaio 2015.

Al riguardo, si comunica che l’applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, recheranno in calce la dicitura “Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”.

Il Direttore Centrale
Gabriella Di Michele

 

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