La validità del Durc nei lavori edili per soggetti privati è stata ridotta a 90 giorni. L’Inps ha infatti pubblicato il messaggio n. 1894 del 16 marzo 2015, avente ad oggetto chiarimenti in merito alla validità del Durc – Documento Unico di Regolarità Contributiva per lavori privati edili e adeguamento dello Sportello unico previdenziale.
Nel messaggio si evidenzia che l’art. 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, al comma 5 ha fissato la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva in 120 giorni ed ha disposto, al comma 8-sexies, che fino al 31 dicembre 2014 tale validità si applichi anche ai “lavori edili per i soggetti privati”.
Con nota del 5.03.2015, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, decorso il termine citato e in attesa dell’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 4, c. 1, del D.L. n. 34/2014, la validità del DURC riferito ai lavori edili per i soggetti privati torna ad essere di 90 giorni con effetto dal 1° gennaio 2015.
Al riguardo, l’Inps comunica che l’applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, recheranno in calce la dicitura “Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”.
In allegato la nota del 5 marzo 2015 del Ministero del Lavoro.
Di seguito il testo del messaggio
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Msg n.1894 del 16 marzo 2015
Direzione Centrale Entrate
Oggetto: Validità di 90 giorni del Documento Unico di Regolarità Contributiva per lavori privati edili. Adeguamento Sportello unico previdenziale.
Alle Strutture Centrali e periferiche
L’art. 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, al comma 5 ha fissato la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva in 120 giorni ed ha disposto, al comma 8-sexies, che fino al 31 dicembre 2014 tale validità si applichi anche ai “lavori edili per i soggetti privati”.
Con l’allegata nota del 5.03.2015, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, decorso il termine citato e in attesa dell’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 4, c. 1, del D.L. n. 34/2014, la validità del DURC riferito ai lavori edili per i soggetti privati torna ad essere di 90 giorni con effetto dal 1° gennaio 2015.
Al riguardo, si comunica che l’applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, recheranno in calce la dicitura “Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”.
Il Direttore Centrale
Gabriella Di Michele