Studi professionali e ammortizzatori sociali: la pronuncia del CdS

Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1108 del 10 marzo 2015, ha accolto l’appello cautelare proposto da Confprofessioni contro il Ministero del Lavoro,  in merito all’esclusione degli studi professionali dagli ammortizzatori sociali in quanto non imprese.

Il Collegio ha ritenuto fondato il rischio di discriminazione operata, nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro, dal  decreto interministeriale del 1 agosto 2014 che esclude gli studi professionali del trattamento di CIG in deroga.

Ad avviso della VI sezione, sono convincenti le argomentazioni di Confprofessioni in merito alla definizione di impresa alla luce dei vincoli comunitari.

Ritenuto pertanto che, quanto al periculum in mora, sussiste il pregiudizio di cui all’articolo 55 del codice del processo amministrativo, dal momento che l’esecuzione dell’ordinanza impugnata comporterebbe l’effettiva e grave compromissione della attività economica del comparto in questione e dei livelli occupazionali da questi assicurati, ha accolto l’appello cautelare sospendendo l’esecuzione dell’ordinanza n.6365 del Tar Lazio, che aveva ritenuto di non sospendere  il dm del 1 agosto 2014.

La questione dell’applicazione degli ammortizzatori sociali per gli studi professionali risale a 4 anni fa.

Nel marzo 2011, il Ministero del Lavoro consentì agli studi professionali l’accesso alla mobilità in deroga alla luce della sentenza C/32 del 16 ottobre 2003 della Corte di Giustizia Europea. Sempre sulla base di tale sentenza, successivamente estese agli studi professionali anche l’istituto della “solidarietà”.

L’anno successivo, l’Inps con nota del 5 aprile 2012 diede ai propri uffici disposizioni contrarie a quelle ministeriali , ordinando di non riconoscere gli sgravi in caso di assunzioni di lavoratori in mobilità licenziati da studi professionali perchè non imprese. In seguito con messaggio n. 2761/2014 ufficializzò il no agli sgravi per assunzioni ex dipendenti studi professionali.

Infine, anche il Ministero del Lavoro cambia idea e dapprima con l’interpello n. 21/2014 esclude gli studi professionali dai fondi di solidarietà della Riforma Fornero, poi con il su citato decreto 83473 del 1 agosto 2014  li esclude dal nuovo Regolamento per CIG e mobilità in deroga in quanto non imprese secondo l’art. 2082 cc.. Esclusione confermata anche nella successiva circolare n. 19/2014.

Alla luce di tale ordinanza del Consiglio di stato, il Tar Lazio dovrà fissare con sollecitudine l’udienza di merito.

Si attende l’esito del giudizio.

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza

***

N. 01108/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00622/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 622 del 2015, proposto da:

Confederazione Italiana Libere Professioni – Confprofessioni, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Claudio Cataldi, con domicilio eletto presso Tommaso Di Nitto, in Roma, via Gramsci, n.24;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare n.6365 del T.A.R. LAZIO – ROMA (Sezione Terza Bis) del 12 dicembre 2014, resa tra le parti;

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2015, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l’avvocato Di Nitto;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, i motivi addotti della parte appellante sembrerebbero essere sostenuti da argomentazioni convincenti, soprattutto con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 1 agosto 2014, nella parte in cui esclude gli studi professionali del trattamento di CIG in deroga, per i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro, tenuto conto dei vincoli comunitari in materia di definizione di impresa;

Ritenuto che, quanto al periculum in mora, sussiste il pregiudizio di cui all’articolo 55 del codice del processo amministrativo, dal momento che l’esecuzione dell’ordinanza impugnata comporterebbe l’effettiva e grave compromissione della attività economica del comparto in questione e dei livelli occupazionali da questi assicurati;

Ritenuto che debba conseguentemente essere accolto l’appello cautelare per la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 55, comma 10 del c.p.a.;

Ritenuto che sussistono le condizioni per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello cautelare (ricorso n. 622 del 2015) e, per l’effetto, sospende l’esecuzione dell’ordinanza impugnata.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR Lazio per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’articolo 55, comma 10 del c.p.a..

Compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2015, con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Redazione

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