L’articolo 110 del TUEL è stato modificato, da ultimo, dal decreto legge 90 del 2014.
Il decreto legge (24 giugno 2014 n. 90, in G.U. 24/6/2014), convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 (G.U. 18/8/2014), ha in particolare modificato:
– con l’art. 11, comma 1, lettera a)), il comma 1
– con l’art. 11, comma 1, lettera b)), il comma 5.
Questo il testo aggiornato, in vigore al 23 marzo 2015 (in grassetto le nuove previsioni introdotte nel 2014).
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
(…)
Art. 110
Incarichi a contratto
1. Lo statuto puo’ prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita’. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita’ nelle materie oggetto dell’incarico.
2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e’ prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalita’ con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unita’. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalita’ con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalita’ analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unita’ superiore, o ad una unita’ negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unita’.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, puo’ essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennita’ ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneita’ del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennita’ ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato e’ risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonche’ dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianita’ di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento puo’ prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita’.