Il Ministro dell’Ambiente, con decreto n. 52 del 30 marzo 2015, ha emanato le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto Legge 91/2014.
Le linee guida definiscono gli indirizzi ed i criteri per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art.20 del D.lgs.152/2006). dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al fine di garantire un’uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Le linee guida inoltre integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell’Allegato V alla Parte Seconda del Codice dell’ambiente, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell’identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.
Nel decreto inoltre si legge che l’applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato Allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull’ambiente.
Le linee guida sono indirizzate sia alle Autorità cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità per i progetti di cui all’Allegato IV (regioni e province autonome o enti locali) sia ai soggetti proponenti e si applicano per tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.