Sta per concludersi con una pronuncia di estinzione per decorso del termine di perenzione quinquennale, la causa pendente dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia per l’annullamento della sentenza del TAR Catania n. 1964 del 28 novembre 2013.
La questione riguardava una procedura di finanziamento, indetta dalla Regione Sicilia, avente principalmente ad oggetto una serie di interventi migliorativi di vari settori dell’agricoltura; in particolare, il ricorso in primo grado riguardava il mancato inserimento di alcune ditte all’interno della graduatoria delle iniziative imprenditoriali ammesse al finanziamento
In seguito al ricorso presentato da parte del Collegio dei Geometri della Provincia di Ragusa, i giudici del TAR Catania, con la sentenza di cui sopra, hanno integralmente accolto le censure sollevate dall’Ordine dei Dottori Agronomi di Ragusa, difese in giudizio dall’Avv. Carmelo Giurdanella.
L’Ordine dei dottori agronomi, al quale non era stato notificato il ricorso introduttivo, è infatti intervenuto ad opponendum nel giudizio, rilevando la totale violazione del principio dell’integrità del contraddittorio, in quanto nessuna delle ditte le cui iniziative erano state ammesse al finanziamento era stata coinvolta.
Il TAR Catania ha così statuito l’inammissibilità del ricorso poiché, posto che in capo a tutti i soggetti ammessi risiedeva un evidente interesse alla conservazione degli atti impugnati, esso non era stato notificato ad alcuno dei controinteressati.
Siffatta pronuncia ha indubbiamente avuto conseguenze molto positive per l’Ordine dei Dottori Agronomi di Ragusa, in quanto l’aver concentrato l’attenzione del TAR sugli aspetti procedurali del ricorso ha portato il Consiglio Nazionale dei Geometri (nota prot. 7871 del 2008) a dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio (nella nota si legge infatti che “non sussiste l’interesse a proseguire i giudizi in oggetto, attesa l’incertezza dell’esito degli stessi i quali, essendo dirottati su aspetti procedurali, difficilmente produrrebbero soddisfazione nel merito”).