Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 27 marzo 2015 ha fornito dei chiarimenti in merito alle questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane (articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
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Stato di attuazione e cronoprogramma
Tabelle di equiparazione
Si è conclusa la fase istruttoria relativa al decreto di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che definisce le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni. E’ stato avviato l’iter procedurale previsto dalla legge per l’adozione del provvedimento.
Criteri di ricollocazione del personale soprannumerario mediante processi di mobilità
Sono in corso di elaborazione i criteri relativi alla ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta da sottoporre all’osservatorio nazionale; i predetti criteri sono definiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del d.lgs. 165/2001, come richiamato dal comma 423 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il decreto definirà anche le procedure di svolgimento dei processi di mobilità che saranno gestiti dall’apposito portale. Il Dipartimento della funzione pubblica, infatti, ha rappresentato, nella riunione del 12 marzo 2015, con i direttori del personale delle amministrazioni pubbliche centrali, nonché con i rappresentanti dei destinatari della presente nota, il sistema informativo a supporto della rilevazione dei fabbisogni di personale e delle capacità di assunzione da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di attivare i processi di incontro tra domanda e offerta di mobilità. Il sistema è andato in linea il 23 marzo scorso e le altre funzionalità, necessarie a gestire il complesso delle attività relative ai processi di mobilità, saranno rilasciate nei prossimi giorni.
Il citato decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione darà, altresì, indicazioni sulla disciplina del trattamento economico del personale trasferito, sull’eventuale applicazione delle previsioni in materia della legge di stabilità 2015 alle regioni a statuto speciale e sulle altre questioni pertinenti non trattate nella presente nota.
Portale mobilità ed elenco del personale in soprannumero
Al fine di favorire una più efficace programmazione del fabbisogno coerente con la domanda di mobilità, nel sistema informativo dedicato ai processi di mobilità, è utile acquisire l’elenco nominativo del personale degli enti di area vasta interessato ai processi di mobilità, elenco da redigere entro il 31 marzo 2015. La funzionalità sarà messa in line a breve e prevederà, oltre all’inserimento dell’elenco anche la compilazione di informazioni necessarie per elaborare, sempre informaticamente, eventuali graduatorie.
Come previsto dalla circolare 1/2015, gli enti di area vasta potranno applicare, al personale in soprannumero, la disciplina del collocamento a riposo di cui all’articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013 concordando con l’INPS ogni utile forma di collaborazione al fine di rendere più celere i rispettivi adempimenti.
Risorse economiche articolo 30, comma 2.3 d.lgs. 165/2001
Il decreto (dPCm 20 dicembre 2014) che stabilisce, per i processi di mobilità di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per i quali è necessario un trasferimento di risorse, i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinato al miglioramento dell’allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’ articolo 30, comma 2.3, del d.lgs. 165/2001, è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne – Prev. n. 634, ed è pubblicato sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica.
Nel provvedimento si chiarisce che il trasferimento delle risorse finanziarie da parte dell’amministrazione cedente nei processi di mobilità di personale è limitato a casi eccezionali che, per i riflessi sul bilancio dello Stato, riguardano le sole amministrazioni centrali e che sono connessi con la mancata disponibilità finanziaria dell’amministrazione di destinazione o con la previsione di processi di mobilità massiva.
In particolare, il provvedimento chiarisce che è consentito fare ricorso al fondo, su richiesta, nei casi di mobilità volontaria – riconducibili, in linea teorica, alla fattispecie della mobilità neutrale per la finanza pubblica – laddove, in relazione ad una conclamata carenza di personale, con oggettivi effetti sul regolare funzionamento degli uffici, è necessario reclutare un consistente numero di dipendenti pubblici con riflessi finanziari significativi e non piena disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio dell’amministrazione ricevente.
Ne deriva che bandi di mobilità indetti da amministrazioni con autonomia di bilancio e disponibilità di risorse, nel rispetto dei principi generali in materia di mobilità, non si svolgono, in via ordinaria, ricorrendo all’utilizzo del fondo. Conseguentemente l’onere del dipendente trasferito ricade interamente sull’amministrazione di destinazione e non trova applicazione la disposizione dell’articolo 30, comma 2.3, d.lgs. 165/2001. Gli enti di area vasta non dovranno perciò provvedere ad alcun trasferimento di risorse finanziarie.
La riduzione della spesa corrente, disposta per effetto dei commi 418 e 419 della legge 190/2014, determina che, per gli enti di area vasta, la mobilità del personale dipendente dagli stessi enti non comporta trasferimento di risorse finanziarie.
La predetta mobilità, ove si configuri come mobilità volontaria, si svolge secondo i criteri generali.
Nel caso in cui i processi siano quelli disciplinati dalla legge 190/2014 la mobilità è finanziata a valere sulle risorse finanziarie da destinare alle assunzioni o sui finanziamenti appositamente stanziati dalle regioni.
Resta fermo che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ovvero al fondo destinato alla contrattazione integrativa, deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento del personale.
Articolo 34-bis d.lgs. 165/2001
Come già chiarito con parere n. 1440/9S.P del 17 marzo 2003, per effetto dell’introduzione dell’articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001 viene creato un collegamento tra le esigenze di assunzione delle amministrazioni e il riassorbimento del personale che si trovi in situazione di eccedenza. A tale scopo, vengono introdotti degli obblighi di comunicazione preventivi rispetto all’attivazione delle procedure concorsuali o di avviamento tramite centro per l’impiego, in modo da assicurare l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e reclutamento.
Dunque, gli adempimenti dell’articolo 34-bis d.lgs. 165/2001 sono da riferire al caso in cui le amministrazioni procedono al reclutamento di personale dall’esterno e non all’ipotesi della mobilità volontaria di personale.
Restano fermi gli adempimenti in materia di mobilità, previsti dagli articoli 30, comma 2-bis, e 34-bis, nell’ipotesi di espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione di personale dall’esterno. In relazione a ciò, prima di avviare nuove procedure concorsuali le amministrazioni dovranno esperire le procedure di mobilità preventiva di cui potranno avvalersi anche i dipendenti degli enti di area vasta.
Nulla osta
Nella circolare n.1/2015 si chiarisce che, fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni pubbliche possono indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta.
Tale facoltà è stata riconosciuta alle amministrazioni al fine di favorire il riassorbimento del personale dichiarato in soprannumero, in coerenza con la ratio delle disposizioni della legge di stabilità.
Nel processo di trasferimento del personale presso altre amministrazioni, gli enti di area vasta, nell’esercizio dei poteri datoriali e tenendo conto della suddetta finalità, si attengono ai principi generali in materia di mobilità volontaria, valutando se adottare un provvedimento unico o piuttosto singoli provvedimenti di nulla osta per il trasferimento del personale interessato ai processi di mobilità volontaria.
Mobilità per interscambio
La definizione di “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione” può essere mutuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante “Procedure per l’attuazione del principio di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni“, che, all’articolo 7, dispone che è consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.
La descritta definizione va oggi calata nel contesto dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che disciplina le procedure di mobilità di personale tra amministrazioni diverse. Nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza che devono guidare l’azione e la gestione delle risorse da parte delle pubbliche amministrazioni, il comma 1 del predetto articolo 30 prevede l’obbligo, in ogni caso, di far precedere i passaggi per mobilità dalla pubblicazione di appositi bandi.
A fronte della disciplina di carattere generale il Dipartimento della funzione pubblica si è già espresso nel senso di ritenere che rispetto alla mobilità per interscambio si possa prescindere dall’adozione di avvisi pubblici ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del d.lgs. 165/2011.[1]
In ogni caso, rimane ferma la necessità che le amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza già richiamati, eventualmente ricorrendo, a seconda della dimensione organizzativa e del numero dei dipendenti, ad un interpello interno finalizzato a verificare l’eventuale contestuale interesse alla mobilità di altri dipendenti da sottoporre a valutazione.
Proroga dei contratti a tempo determinato nelle more delle procedure di stabilizzazione.
Il comma 426 dell’articolo 1 della legge 190/2014, così come di recente modificato dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, dilaziona di un biennio (2017-2018) il termine per l’espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni e, contestualmente, prevede la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato nelle more delle procedure di stabilizzazione.
L’obiettivo della disposizione è quello di evitare che le norme in materia di stabilizzazione introdotte dal d.l. 101/2013 perdano, nei fatti, gli effetti voluti atteso che con l’entrata in vigore dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 190/2014 la precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, a gravare sui budget 2015 e 2016, è riconosciuta in capo ai vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015 e al personale in soprannumero delle province e delle città metropolitane.
La possibilità di proroga si applica anche per la fattispecie di cui all’articolo 36, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 che prevede che le disposizioni dell’articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
Ne consegue che l’assunzione del personale destinatario del diritto di precedenza, secondo gli articoli sopra richiamati del d.lgs. 368/2001, è differita agli anni 2017 e 2018 in base a quanto disposto dal comma 426 dell’articolo 1, della legge 190/2014 con possibilità di prorogare i relativi contratti nelle more della procedura di assunzione a tempo indeterminato, in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Disciplina per il personale adibito a servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro
In ordine alle modalità di rendicontazione della spesa per il personale a tempo indeterminato e per le proroghe dei contratti a tempo determinato e delle collaborazioni coordinate e continuative, secondo quanto disposto dal comma 429 dell’articolo 1 della legge 190/2014, si rinvia alla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 marzo 2015, prot. n. 39/0004979, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero – sezione pubblicità legale.
Mobilità, facoltà assuzionali e ampliamento della dotazione organica.
Le amministrazioni pubbliche che, in base alla legge 56/2014 o per effetto delle leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali, sono titolari di tali funzioni, a prescindere da chi le svolgeva precedentemente, in sede di mobilità del personale possono procedere, ove necessario, all’ampliamento della propria dotazione organica.
Nelle ipotesi in cui, secondo la legge regionale di riordino, la titolarità della funzione non fondamentale fosse attribuita al comune piuttosto che alla regione, il passaggio del personale in soprannumero, con l’eventuale ampliamento della dotazione organica, avverrà direttamente in capo al comune senza un passaggio intermedio presso l’amministrazione regionale.
In allegato il pdf della nota