Quarto Conto Energia: il CdS sulle serre fotovoltaiche

Il Consiglio di Stato ha confermato che è possibile prevedere una tariffa maggiore nel caso in cui le coperture fotovoltaiche svolgano sia la funzione di produzione di energia che di copertura architettonica.

La normativa.

Secondo l’art. 14 comma 2 del D.M. 5 maggio 2011 – Quarto Conto Energia –  “gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto ad una tariffa pari alla media aritmetica tra la tariffa spettante per impianti fotovoltaici realizzati su edifici e la tariffa spettante per altri impianti fotovoltaici”.

Pertanto, per ottenere una tariffa migliore è necessario che strutturalmente i pannelli fotovoltaici, oltre a produrre energia, siano degli elementi architettonici strutturali.

Inoltre, l’art. 20, comma 5 del D.M. 6 agosto 2010 prevede le specifiche modalità di copertura che devono essere integralmente rispettate per poter beneficiare della maggiorazione di incentivo e definisce “serra fotovoltaica” quella in cui “i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile”.

Infine nelle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti” previste dal D.M. 5 maggio 2011 è presente una sorta di interpretazione della disposizione in oggetto, affermando che per “elemento costruttivo” del manufatto debba intendersi il caso in cui “l’eventuale eliminazione dei pannelli compromette la funzione del manufatto”.

La vicenda.

L’appellante chiedeva il riconoscimento della maggiore tariffazione dell’energia prodotta con il proprio impianto, che gli era stata negata in quanto, oltre ai pannelli fotovoltaici, le serre presentavano come copertura un “telaio di lamiera grecata per la tenuta dell’acqua e dei detriti“.

L’istruttoria tecnica aveva evidenziato la presenza di questa ulteriore struttura di lamiera, che comportava l’assimilazione dell’impianto agli “altri impianti fotovoltaici” i quali non beneficiano della maggiorazione di tariffa.

I giudici hanno inoltre precisato che la ratio che sta alla base della previsione di una migliore tariffa per gli impianti di questo tipo, va ravvisata in una “scelta di politica industriale insindacabile” mirata ad agevolare quegli impianti nei quali le coperture delle serre sono affidate a moduli fotovoltaici che svolgono una doppia funzione e cioè di copertura del fabbricato agricolo e di produzione di energia elettrica, secondo una logica di integrazione architettonica totale in cui i pannelli fotovoltaici rappresentino parte imprescindibile della costruzione.

In conclusione non è pertanto contestabile la previsione, da parte del legislatore secondario, di una tariffazione migliore nei casi in cui le coperture fotovoltaiche svolgano una doppia funzione. Doppia funzione che nel caso si specie non è presente vista la presenza di un ulteriore telaio di copertura distinto dai pannelli di produzione di energia.

Redazione

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