L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.14 del 27 marzo scorso ha fornito chiarimenti in ordine alle novità fiscali introdotte in materia di reverse charge, al fine di consentire agli operatori del settore una agevole applicazione delle disposizioni. Ricordiamo che la legge di stabilità ha esteso l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile a nuove fattispecie del settore edile, energetico e dei pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
Riguardo il settore edile, l’articolo 1, commi 629 e 631, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015), integrando l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha introdotto la lettera a-ter che estende l’obbligo di inversione contabile alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
La circolare precisa che i soggetti passivi che rendono i servizi di cui alla lettera a-ter), devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO. Tuttavia, qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, con l’obbligo, da parte dello stesso prestatore di procedere all’adeguamento del codice ATECO.
Con riferimento, invece, al caso di attività di costruzione di un edificio continua ad applicarsi il meccanismo del reverse charge solo in presenza di prestazioni dipendenti da subappalto, rese nei confronti di un appaltatore. Mentre devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.
Il meccanismo del reverse charge, relativamente alle nuove tipologie di operazioni indicate dalla citata lettera a-ter) si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.
In ambito del settore energetico, la legge di stabilità ha aggiunto le nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater), all’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 che estendono l’inversione contabile:
- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima Direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivorivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a).
Tale estensione del meccanismo del reverse charge alle operazioni sopra elencate ha una durata non inferiore a due anni e non oltre la data del 31 dicembre 2018. Si tratta dunque di una misura di carattere temporaneo introdotta al fine di contrastare l’utilizzo diffuso delle frodi IVA riscontrate nell’ambito del settore energetico.
La circolare precisa che nell’ambito applicativo della norma vanno, dunque, ricompresi i certificati che hanno finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità alle finalità e agli
obiettivi della Direttiva n. 2003/87/CE, quali ad esempio i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi) e le garanzie di origine. Tali certificati consentono agli operatori del settore di ottemperare agli obblighi relativi al rispetto ambientale.
Inoltre la circolare evidenzia che debbano essere compresi nell’ambito applicativo della lettera d-ter), anche le unità di riduzione delle emissioni (ERU) e le riduzioni certificate delle emissioni (CER). Da ultimo, l’estensione del reverse charge riguarda le cessioni di gas e di energia elettrica al ‘soggetto passivo-rivenditore’.
Riguardo infine l’estensione del reverse change alle cessioni di pallets, la circolazione chiarisce che la condizione necessaria per l’estensione del meccanismo che è che si tratti di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo recuperati. A tal fine, non è richiesta – come nel caso dei rottami – la condizione che i beni in questione (pallets) siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente, nel caso che qui interessa, che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo.
La Circolare inoltre affronta la questione del rapporto tra split payment e reverse charge. L’art. 17 -ter) del DPR n. 633 del 1972, introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b) della legge di stabilità 2015, prevede l’applicazione del meccanismo del c.d. split payment, che consiste in una speciale modalità di versamento dell’IVA, in relazione alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti pubblici espressamente individuati dalla norma medesima, per le ipotesi in cui questi ultimi non risultino essere debitori di imposta.
La norma prevede espressamente che le disposizioni relative allo split payment non si applicano qualora l’ente pubblico sia debitore di imposta. E’ il caso, ad esempio, di un ente pubblico cessionario o committente che, in qualità di soggetto passivo d’imposta, deve applicare il meccanismo del reverse charge. La circolare chiarisce che i servizi in commento, resi alla Pubblica Amministrazione, soggetti al meccanismo dell’inversione contabile, sono unicamente quelli che vengono acquistati da quest’ultima nell’esercizio della propria attività economica.
In allegato il testo della circolare