La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato, all’unanimità, che è stato violato l’articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ai sensi del quale “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti“ .
Il caso riguarda gli eventi accaduti la notte del 21 luglio 2001 a Genova, alla fine del vertice del G8, quando con un blitz la polizia italiana irruppe all’interno della scuola Diaz, che era stata messa a disposizione dal Comune per fungere da luogo di sistemazione notturna per i manifestanti.
Ad avviso della Corte, adita da uno dei manifestanti, il blitz della polizia deve essere descritto come “tortura” ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. La Corte ha riscontrato una violazione dell’articolo 3 della Convenzione, a causa dei maltrattamenti subiti dal ricorrente e ha rilevato che la legislazione penale è inadeguata per quanto riguarda sanzioni contro gli atti di tortura e misure dissuasive che prevengano la loro reiterazione.
Dopo aver sottolineato il carattere strutturale del problema, la Corte ricorda che, per quanto riguarda azioni di rimedio di questo tipo, lo stato italiano ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 3 citato, di stabilire un quadro giuridico appropriato, anche attraverso disposizioni penali efficaci. Ritiene altresì necessario che l’ordinamento giuridico italiano si fornisca di strumenti giuridici in grado di punire adeguatamente i responsabili di atti di tortura o di altri maltrattamenti.