Il testo-base del disegno di legge delega per la riforma della disciplina degli appalti pubblici, presentato alla Commissione lavori pubblici del Senato l’8 aprile 2015, ed in relazione al quale è oggi scaduto il termine per proporre emendamenti, presenta una serie di importanti ed interessanti novità.
La prima consiste in un intervento strutturale sulla normativa degli appalti e delle concessioni: infatti, dovendo il futuro decreto legislativo attuare tre direttive europee (sulle concessioni, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali), i relatori del testo base hanno adottato come linea guida il criterio della semplificazione delle norme. In particolare, sarà redatto un unico Codice, comprensivo delle disposizioni legislative nelle materie oggetto delle tre direttive (art. 1, punto b), cui faranno da pendant la ricognizione ed il riordino della disciplina già vigente (art. 1, punti c e d), nonché il divieto di introduzione o mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive (art. 1, punto a) e la riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti (art. 1, punto g).
Il nuovo Codice sarà corredato da un nuovo regolamento, ed essi sostituiranno il Codice vigente ed il relativo regolamento attuativo (art. 1, lett. hh-ll).
La seconda, rilevante novità riguarda i poteri conferiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione: alle precedenti funzioni di vigilanza si affiancano, infatti, poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo, anche dotati di efficacia vincolante (art. 1, punto f). Dunque, l’ANAC non avrà più solo una funzione di vigilanza, ma anche di regolazione del settore degli appalti pubblici e delle concessioni. Tale nuova funzione, peraltro, è ulteriormente accentuata dall’affidamento, all’Autorità, della gestione di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, volto a valutarne la capacità tecnico-organizzativa in base a parametri oggettivi, ai fini di una razionalizzazione delle procedure di spesa (art. 1, punto h), nonché della gestione di un Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici, al fine di garantirne la moralità, la competenza e la professionalità (art. 1, punto n).
Il testo persegue, poi, la piena verificabilità dei flussi finanziari, per garantire la quale promuove la centralizzazione delle committenze e la riduzione del numero delle stazioni appaltanti (art. 1, punto i), e vuole garantire la qualità delle opere oggetto di appalto o concessione, incentivando l’introduzione di misure volte a limitare il ricorso a variazioni progettuali in corso d’opera (art. 1, lett. l) e l’utilizzo preferenziale, per l’aggiudicazione, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul miglior rapporto qualità/prezzo, limitando, implicitamente, il ricorso al massimo ribasso (art. 1, lett. m).
Viene fortemente ridotto il ricorso all’appalto integrato e privilegiata la messa a gara del progetto definitivo o esecutivo e promuovendo la qualità architettonica, anche attraverso i concorsi di progettazione (art. 1, lett. q).
Ulteriore novità è l’introduzione di un duplice ordine di misure premiali a favore degli operatori economici: le prime, connesse a criteri di valutazione oggettivi e ad accertamenti concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi (art. 1, lett. t); le seconde, rivolte alle micro, medie e piccole imprese che operino nel proprio territorio, privilegiando gli aspetti della territorialità e della filiera corta (art. 1, lett. aa).
Infine, va sottolineata l’introduzione, nel nostro sistema, di forme di dibattito pubblico (sul modello del débat public francese) che coinvolgano le comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull’ambiente o sull’assetto del territorio (art. 1, lett. gg).
Il termine per l’adozione del decreto legislativo è il 18 aprile 2016.