L’Assemblea della Camera dei deputati ha definitivamente approvato, il 22 aprile 2015, la proposta di legge C. 831 e abb.-B, cd. “divorzio breve”, relativa alla disciplina dello scioglimento del matrimonio.
Già approvato dalla Camera il 29 maggio 2014 e modificato dal Senato il 18 marzo 2015, il provvedimento – che è composto da tre articoli – è stato nuovamente esaminato dalla Camera.
Novità
Il testo interviene sulla legge n. 898 del 1970, in primo luogo riducendo il periodo di tempo necessario che deve intercorrere tra separazione e divorzio.
La legge sul divorzio (n. 898/1970) attualmente prevede (art. 3) che:
- lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale;
- ai fini della proposizione della domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
La proposta di legge modifica la disciplina sia per le separazioni giudiziali sia per quelle consensuali.
Nelle separazioni giudiziali:
- riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
- fa decorrere tale termine – come attualmente già previsto – dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Nelle separazioni consensuali:
- riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
- riferisce il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali;
- fa decorrere tale termine anche in tal caso dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
La proposta di legge inoltre anticipa poi il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Attualmente, lo scioglimento della comunione si realizza solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La proposta di legge anticipa lo scioglimento della comunione legale:
- nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
- nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purchè omologato.
La proposta di legge, infine, disciplina la fase transitoria: la nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto.