“Tutti gli affidamenti di servizi ulteriori, non contemplati dalla convenzione quadro stipulata da Consip, così come tutte le estensioni dell’oggetto e della durata delle forniture acquisite mediante il ricorso al sistema centralizzato, sono illegittimi”. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con sentenza 1908 del 14 aprile 2015.
In base ai principi, di fonte comunitaria e nazionale, di trasparenza, libertà di concorrenza, adeguata pubblicità, giusto procedimento, osservano i Giudici di Palazzo Spada, tutti gli affidamenti di servizi ulteriori e le estensioni dell’oggetto e della durata delle forniture, risultano illegittimi perché comportano la violazione delle direttive comunitarie e delle norme nazionali che dispongono l’obbligo della gara pubblica a garanzia della concorrenza, della par condicio tra i partecipanti, della correttezza e della trasparenza della condotta della s.a..
Nè può farsi ricorso all’urgenza di provvedere e all’imprevedibilità ex art. 57 co.5 lett. a) del d.lgs. n. 163 del 2006 (che prevede che il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), in quanto le stesse non devono essere addebitabili in alcun modo all’amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità (Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2010, n. 8006).
E dunque, se un servizio non previsto nella convenzione Consip non avrebbe potuto essere affidato ad una seconda impresa, a meno di gravi disfunzioni e inconvenienti, l’amministrazione non avrebbe potuto aderire alla convenzione Consip, che evidentemente non soddisfaceva interamente le sue esigenze, né poteva colmare la parziale inidoneità della convenzione affidando a trattativa privata servizi complementari, peraltro di peso economico e durata non indifferenti, dividendo artificiosamente il servizio in due tronconi di cui uno, adesivo alla convenzione Consip, mentre l’altro attribuito alla medesima ditta ai sensi dell’art. 57, V co. del codice dei contratti.
In sintesi, l’obbligo di adesione alla convenzione Consip a norma dell’art. 15 co. 13 del d.l. 6 luglio 2012 n.95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n.135, è ipotizzabile non certo astrattamente, ma solo per l’acquisto di servizi concretamente rispondenti alle esigenze della stazione appaltante non potendo diversamente ipotizzarsi un obbligo giuridico di adesione là dove sia carente la concreta esigenza o inadeguato il contenuto della convenzione.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza del Consiglio di Stato