L’articolo 4 del ddl Riforma Pa delega il Governo ad emanare un decreto legislativo o più decreti legislativi per la “precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio di attività o di silenzio assenso”, ai sensi rispettivamente degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La relazione governativa al disegno di legge chiarisce l’intendimento di “rendere più chiari i casi di silenzio assenso in materia di segnalazione certificata di inizio attività, istituti per i quali – a seguito di successivi interventi normativi che hanno introdotto riferimenti ad ampie materie e a clausole generali – l’ambito di applicazione è alquanto incerto e, quindi, il funzionamento limitato“.
Cos’è la Scia?
Con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, il cui basilare riferimento normativo è la presente versione dell’articolo 19 della legge 241/1990, come risultante dalle significative modificazioni recate ad esso nel corso del tempo, soprattutto dall’articolo 9 della legge n. 69 del 2009 e dall’articolo 49 del decreto-legge n. 78 del 2010) una segnalazione dell’interessato sostituisce, in linea generale, gli atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta (comprese le domande per iscrizioni in albi o ruoli per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale) il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale.
Sono però esclusi dal perimetro di applicazione della SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, nonché gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze nonché quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e quelli imposti dalla normativa comunitaria (di nuovo, legge 241/1990, articolo 19, comma 1). Inoltre, la SCIA non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario (legge 241/1990, articolo 19, comma 4-bis).
Quanto al silenzio assenso riferito alla Scia, principale suo riferimento normativo è l’articolo 20 della legge n. 241 del 1990, il quale stabilisce che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’amministrazione competente equivalga a provvedimento di accoglimento della domanda, ovvero ad assenso, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato il proprio diniego nel termine di conclusione di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, ovvero non indice entro quel termine una conferenza dei servizi. L’amministrazione può, in via di autotutela, annullare d’ufficio – purché entro un termine ragionevole – o revocare l’atto implicito di assenso (cfr. gli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990).
Il perimetro di applicazione del principio di silenzio-assenso tracciato dal comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990 viene ristretto dal successivo comma 3; sono esclusi, infatti, gli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, i casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, gli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché i casi in cui la legge, all’opposto, qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza.
Cosa prevede la delega al Governo di cui all’art. 4 del ddl Riforma Pa?
Il comma 1 contiene la delega in senso stretto, prevedendo che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali, in base alla legislazione vigente, è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princìpi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti.
Il comma 2 specifica che decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
Il comma 3 prevede infine che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
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