Trivellazioni nel Canale di Sicilia: la causa viene rimessa in decisione

Il 6 maggio, presso la prima sezione del Tar di Roma, si è tenuta l’udienza pubblica relativa al caso delle trivellazioni nel Canale di Sicilia vertente sulla legittimità di una pluralità di provvedimenti ministeriali, tra cui il decreto con cui è stata conferita a due società, Eni ed Edison, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel sito in questione.

Il collegio, ascoltate le parti, ha rimesso la causa in decisione.

All’udienza hanno preso parte gli avvocati Silvia Surano e Domenico Marino dello studio Giurdanella&Partners, in rappresentanza degli interessi del comune di Vittoria, intervenuto nel giudizio, aderendo alle doglianze dei ricorrenti.

Si segnala che nel corso dell’udienza è stato dato ampio spazio alla problematica inerente la competenza territoriale del Tar Lazio.

Oggetto di dibattito è stata la eventuale competenza territoriale del Tar Palermo.

In particolare sono due le tesi che si sono fronteggiate.

Da un lato si è registrato l’orientamento dell’Avvocatura dello Stato che ha sollevato l’eccezione di incompetenza, sulla base del presupposto per cui si controverta di un progetto ubicato nel Canale di Sicilia.

Ad avviso della difesa erariale troverebbe pertanto applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1 cpa che sancisce la competenza territoriale dei singoli Tar, e non già quella inderogabile del Tar Lazio qualora gli effetti diretti degli atti dei provvedimenti della pa siano limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

Sulla sponda opposta si è stagliata la tesi sostenuta dalla difesa di Greenpeace, nonché di altre parti, che ritengono del tutto infondata l’eccezione di incompetenza formulata dall’Avvocatura dello Stato, e ciò sulla base del dato per cui gli effetti dei provvedimenti di cui si discute fuoriescono dalla circoscrizione del Tar Sicilia, avendo infatti rilievo nazionale.

A suffragio di tale assunto è stato richiamato l’art. 135 cpa, che regola le ipotesi di competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio.

In particolare, sono state citate le lettere f) ed h) dell’articolo 135 che, rispettivamente, rimettono al Tar capitolino la competenza per “ le controversie relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”, nonché “quelle relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”.

Detto ciò, al fine di conoscere quale sia il punto di vista del collegio, non resta che attenderne la decisione.

Redazione

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