Riforma PA, la nuova dirigenza pubblica

L’art. 9 del ddl Riforma Pa reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.

Cosa prevede la delega?

L’art. 9 prevede che il Governo dovrà adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, tenendo conto di numerosi principi e criteri direttivi che fanno capo a:

  • istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell’aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli;
  • istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli.

In tali ambiti la delega prevede  numerose disposizioni con riferimento a:

  • inquadramento dei dirigenti dello stato, delle regioni, degli enti locali, dei segretari provinciali e comunali (istituzione  ruolo unico, gestione del ruolo unico a una Commissione…);
  • accesso alla dirigenza per  per corso-concorso e concorso;
  • formazione dei pubblici dipendenti e dei dirigenti;
  • mobilità dei dirigenti;
  • conferimento degli incarichi dirigenziali (requisiti, decadenza, durata…);
  • valutazione dei risultati;
  • responsabilità dei dirigenti;
  • retribuzione.

La delega inoltre stabilisce  che il Governo adotti una disciplina transitoria che preveda:

  • graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario;
  • confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale;
  • definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo;
  • disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l’esperienza acquisita;
  • riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali.

I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.  Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.

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Redazione

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