Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, al fine di agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, ha predisposto, in forma semplificata e in una nuova veste grafica e redazionale rispetto al passato, le istruzioni per il Presidente di seggio sulla procedura delle elezioni 2015.
Nella guida, per evitare errori o omissioni nella compilazione dei verbali dell’ufficio di sezione, che possono influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda ai Presidenti di seggio che:
a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento;
b) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi ai voti attribuiti ai candidati a sindaco e alle liste e ai voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati a consigliere, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici preposti alla proclamazione degli eletti per le operazioni di loro competenza;
c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.
Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni amministrative con le elezioni regionali, ai seggi elettorali sono fornite distinte pubblicazioni. In tali casi si applicano le disposizioni sul funzionamento del seggio elettorale previste dall’art. 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (“Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale”).
Pertanto, gli uffici di sezione devono tenere presente che:
1) le liste degli elettori della sezione e le liste elettorali aggiunte devono essere inserite nella corrispondente busta della serie “Elezioni regionali”;
2) i registri (maschile e femminile) per l’annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti devono essere inseriti nella corrispondente busta della serie “Elezioni regionali”;
3) il materiale per il funzionamento dei seggi di utilizzo comune alle predette consultazioni (timbro della sezione, matite copiative, ecc.) deve parimenti essere inserito nella corrispondente busta della serie “Elezioni regionali”;
4) i certificati medici, eventualmente esibiti dagli elettori portatori di handicap, devono essere allegati al verbale delle operazioni del seggio per le elezioni regionali;
5) conclusa la votazione alle ore 23 di domenica — o comunque dopo che hanno finito di votare tutti gli elettori presenti a quell’ora — il presidente di seggio deve accertare il numero degli elettori che hanno votato per ciascuna delle elezioni che si sono svolte presso la sezione, iniziando dalle elezioni regionali e continuando con le elezioni comunali e, eventualmente, circoscrizionali;
6) i plichi da confezionare prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contenenti, tra l’altro, le liste degli elettori della sezione e i registri per l’annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti, devono essere consegnati al tribunale o sezione distaccata di tribunale prima dello scrutinio stesso;
7) dopo di che, il seggio inizia immediatamente le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali;
8) concluso tale scrutinio, il seggio rinvia alle ore 14 del lunedì le operazioni di 4 scrutinio relative alle elezioni comunali e circoscrizionali;
9) conseguentemente, il presidente deve sigillare le urne che contengono le schede votate per le elezioni comunali e circoscrizionali e chiudere in un plico tutti i verbali, gli atti e i documenti della sezione riguardanti le predette elezioni;
10) lo scrutinio per le elezioni comunali e, a seguire, quello per le elezioni circoscrizionali inizia alle ore 14 di lunedì e prosegue senza alcuna interruzione;
11) alla fine di tutte le operazioni di scrutinio, il materiale elettorale viene riconsegnato al Comune.
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