Esposti anonimi all’ANAC, i chiarimenti di Cantone

Il Presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, con il comunicato del 28 aprile 2015 ha fornito alcuni criteri interpretativi relativi al Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi del 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300, del 29 dicembre 2014, in vigore dal 30 dicembre 2014.

In particolare si è soffermato sulla gestione degli esposti anonimi, affermando che in questo periodo ne stanno giungendo numerosissimi all’Autorità e che in alcuni casi, hanno contenuti assolutamente generici e appaiono, quindi, inidonei a qualunque utilizzo mentre, in altri casi, contengono notizie che potrebbero, in astratto, essere utili per l’attività di vigilanza oggetto del regolamento meglio in oggetto emarginato. Al riguardo ha precisato che vanno considerati anonimi non solo gli esposti che non rechino alcuna sottoscrizione o ne rechino una illeggibile ma anche quelli che, pur apparendo riferibili ad un soggetto, non consentono comunque di individuarlo.

In merito poi alla gestione di essi ha chiarito che la regola generale è quella dell’archiviazione:  “La regola generale è che gli esposti anonimi debbano essere archiviati; e questo principio vale di sicuro per quegli atti che non contengono elementi di utilità e/o sono caratterizzati da assoluta genericità. L’eccezione al principio riguarda solo quei documenti che contengono notizie di particolare interesse per il settore di vigilanza a cui sono stati assegnati, elemento quest’ultimo, che come emerge chiaramente dall’indicazione della norma regolamentare, va valutato con particolare rigore. Anche in questo caso, però, escluso che sulla sola scorta di un anonimo si possa avviare un’attività di vigilanza, il dirigente potrà tener conto del contenuto dell’atto non sottoscritto solo per ampliare o meglio calibrare un’attività di vigilanza, regolarmente avviata su istanza di parte o di ufficio”.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo del comunicato

Redazione

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