Il Garante della privacy, con provvedimento n° 182 del 26 marzo 2015, ha posto ben in luce quali siano i limiti che avvincono il potere della pubblica amministrazione nel pubblicare documenti contenenti dati personali sull’albo pretorio on-line.
Un siffatto potere, se pur posto a presidio di principi di indubbia rilevanza, quali quelli di trasparenza, nonché imparzialità dell’azione amministrativa, di recente valorizzati con il d.lgs. 33/2013 recante norme riguardanti il riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, non può tradursi in una indeterminata lesione della privacy del pubblico dipendente, che pertanto va adeguatamente tutelata.
Nel valutare quale degli interessi in gioco debba prevalere, la pubblica amministrazione non può esimersi dal vagliare quali siano le norme che regolano l’obbligo di pubblicazione di documenti sull’albo pretorio, ivi inclusi i limiti sanciti dal legislatore, che appaiono alquanto chiari sia in merito al tipo di documenti che possono essere pubblicati, nonché in relazione alla durata di tale pubblicazione, che per ovvi motivi non può essere indeterminata.
Il Garante della privacy, non manca di sottolineare che la materia in questione soggiace al principio di legalità, essendo, ai sensi dell’art. 11, comma 1 lett a) del codice della privacy, consentita la diffusione di dati personali, ancorché non sensibili o giudiziari, soltanto qualora sia prevista da una norma di legge o di regolamento.
Ebbene, dal momento che la disciplina di settore, rappresentata nel caso di specie dall’art. 10 comma 1, del d.lgs. 320/1994, e più in generale dall’art. 124 del Tuel, nonché dall’art. 32 della l. 69/2009, sancisce un termine massimo di 15 giorni consecutivi, la perdurante pubblicazione del documento sull’albo pretorio non può che reputarsi illecita.
Nel provvedimento si chiarisce anche che la pubblica amministrazione nel pubblicare online determinate delibere riguardanti il singolo dipendente, è tenuta al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, di cui all’art. 11, comma 1, lett d) ed e) del Codice della privacy.
La diffusione dei dati personali, deve quindi avvenire contemperando attentamente le esigenze di pubblicità, con i diritti e le libertà fondamentali del dipendente.
A venire in rilievo è anche la dignità dell’interessato, che sarebbe pregiudicata da una permanente pubblicazione di dati chiaramente a lui riferentesi e contenenti una valutazione negativa sulla sua professionalità o sul suo contegno.
Pertanto – ad avviso del Garante – a prescindere dal rispetto del termine di durata di 15 giorni, non possono essere pubblicati dati contenenti informazioni eccessive.
Qualora l’amministrazione reputi comunque utile, ai fini di trasparenza, dare notizia di certe delibere sarà obbligata ad anonimizzare i dati personali eventualmente presenti, secondo quanto imposto dall’art. 4, comma 3 del d.lgs. 33/2013.