Riforma Buona Scuola, il dossier della Camera

La commissione della Camera, ha approvato il 13 maggio, il disegno di legge   “Riforma Buona Scuola”  che contiene disposizioni riguardo l’autonomia scolastica, gli studenti, i docenti,  l’edilizia scolastica e le agevolazioni fiscali. Il ddl prevede inoltre un’ampia delega al Governo per la riforma di differenti aspetti dello stesso sistema scolastico.

Il disegno di legge, ampiamente modificato durante l’esame in sede referente, si compone di 8 Capi, per complessivi 27 articoli.

La camera ha redatto un dossier che analizza il contenuto dei singoli articoli così come modificati.

Ecco una breve sintesi:

Il Capo I, composto solo dall’art. 1, individua l’oggetto della legge. In particolare, la nuova formulazione precisa che l’obiettivo di dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche è finalizzato, fra l’altro, alll’innalzamento delle competenze degli studenti, alla prevenzione e al recupero di abbandono e dispersione scolastica, nonché alla garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e dell’educazione permanente per tutti i cittadini.

Il Capo II è composto dagli artt. 2-7. In particolare, l’art. 2, modificato, affida al dirigente scolastico (di cui il ddl originario prevedeva un rafforzamento delle funzioni), la garanzia di un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, richiamando esplicitamente il rispetto delle competenze degli organi collegiali.

L’art. 3, modificato, prevede l’attivazione, (solo) nel 2° biennio e nell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado (invece che nell’intero percorso secondario di secondo grado), di insegnamenti opzionali a scelta degli studenti, anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità.

L’art. 4, modificato, intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro. In particolare, introduce una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei), prevede la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli ordini professionali e dispone che l’alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche – nonché, in base alle modifiche apportate durante l’esame in sede referente, all’estero – e anche con la modalità dell’impresa formativa simulata.

Il nuovo art. 5 novella l’art. 135 del d.lgs. 297/1994, riguardante l’insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari. Le novità principali rispetto alla legislazione vigente sono individuabili nella previsione di una disciplina transitoria per l’accesso al già previsto ruolo speciale e nella specifica che i docenti di tale ruolo speciale sono incardinati nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

L’art. 6 riguarda gli Istituti tecnici superiori (ITS) e  riprende in forma dispositiva, con modifiche, alcuni dei principi direttivi previsti per l’esercizio della delega, mentre per altri – anche in tal caso con alcune modifiche – prevede l’intervento di regolamenti ministeriali, ovvero di linee guida da adottare con decreti interministeriali, d’intesa con la Conferenza unificata. Introduce, inoltre, nuovi contenuti riguardanti le attività di certificazione energetica degli edifici e le imprese abilitate all’esercizio degli impianti posti al servizio degli edifici.

Il nuovo art. 7 (art. 5 del ddl) prevede che il MIUR adotta il Piano nazionale scuola digitale, in coerenza con il quale le scuole promuovono attività.

Il Capo III è composto dagli artt. 8-15. In particolare, il nuovo art. 8 (art. 6 del ddl, ampiamente modificato), prevede che l’organico dell’autonomia è costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa ed è assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel medesimo piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Il nuovo art. 9 (art. 7 del ddl, ampiamente modificato), reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, in particolare con riferimento al conferimento di incarichi triennali ai docenti.

Il nuovo art. 10 (art. 8 del ddl, ampiamente modificato), autorizza, anzitutto, il MIUR ad attuare, per l’a.s. 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che determinerà, per il medesimo a.s, l’attribuzione di un incarico annuale.

Il nuovo art. 11 (art. 9 del ddl, modificato) concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, cui è subordinata l’effettiva immissione in ruolo.

Il nuovo art. 12 (art. 10 del ddl, modificato) prevede l’istituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale.

Il nuovo art. 13 (art. 11 del ddl, modificato), prevede l’istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado.

Il nuovo art. 14 (art. 12 del ddl, modificato), relativo al termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo, è stato modificato durante l’esame in sede referente prevedendo che i 36 mesi, anche non continuativi, riguardino solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Il nuovo art. 15 (art. 13 del ddl, modificato) prevede la possibilità, per il personale della scuola che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell’Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali.

Il Capo IV è costituito dal nuovo art. 16 (art. 14 del ddl, modificato), che prevede l’istituzione del Portale unico dei dati della scuola, nonché, a decorrere dall’a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile.

Il Capo V è costituito dagli artt. 17-19, recanti agevolazioni fiscali. In particolare il nuovo art. 17 (art. 15 del ddl, modificato) include le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dal 2016, tra i destinatari del 5 per mille IRPEF.

Il nuovo art. 18 (art. 16 del ddl, modificato) istituisce, sul modello dell’Art-Bonus, un credito d’imposta del 65% per 2015 e 2016 e del 50% per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l’occupabilità degli studenti. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

Il nuovo art. 19 (art. 17 del ddl, modificato) introduce una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a € 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado.

Il capo VI è costituito dagli artt. 20-22, riguardanti l’edilizia scolastica.

In particolare, il nuovo art. 20 (art. 18 del ddl, modificato) prevede che il MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, pubblica un avviso pubblico rivolto a professionisti, per l’elaborazione di proposte progettuali.

Il nuovo art. 21 (art. 19 del ddl, modificato) prevede il rafforzamento delle funzioni dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica.

Il nuovo art. 22 (art. 20 del ddl, modificato) prevede lo stanziamento di € 40 mln per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.

Il Capo VII è composto solo dall’art. 23 (art. 21 del ddl, modificato), che delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico.

Il Capo VIII è composto dagli artt. 24-27. Il nuovo art. 24 (art. 22 del ddl, modificato) prevede deroghe, in particolare, in materia di pareri dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola (in relazione all’adozione degli atti attuativi della legge) e delle Commissioni parlamentari (in relazione ai parametri per la determinazione dell’organico dell’autonomia per l’a.s. 2015/2016).

Il nuovo art. 25 (art. 23 del ddl, non modificato) abroga alcune disposizioni vigenti incompatibili con le novità proposte.

Il nuovo art. 26 (art. 24 del ddl, modificato) reca disposizioni finanziarie.

Il nuovo art. 27 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dispone, inoltre, l’immediata entrata in vigore della legge.

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Redazione

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