La normativa nazionale obbliga i piccoli Comuni a gestire in maniera associata le funzioni obbligatorie, l’Assemblea Regionale Siciliana vieta la costituzione di nuove Unione e nuovi Consorzi tra Comuni. E’ una norma costituzionalmente legittima ?
La normativa nazionale impone ai piccoli Comuni l’obbligo di gestire in forma associata (convenzioni o Unioni) le funzioni obbligatorie, che l’art. 19 del D.L. n. 95/2012 ha individuato nelle seguenti:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;
k) i servizi in materia statistica.
La Corte Costituzionale, nell’esaminare il ricorso della regione Sardegna (come la Sicilia dotata di autonomie speciale), ha rilevato la legittimità costituzionale dell’art. 19 del D.L. 95/2012, evidenziando che l’art. 24-bis, prevede una “Clausola di salvaguardia”: “… le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale”.
La questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Sardegna (sentenza n. 22/2014) è stata ritenuta non fondata proprio in quanto la legge nazionale prevede che le Regioni a statuto speciale possono applicare la gestione associata obbligatoria, secondo le procedure previste dai propri statuti.
Il giudice delle leggi non ha detto che le regioni a statuto speciale possono non applicare la normativa sull’associazionismo obbligatorio.
In generale la Corte Costituzionale ha ricordato che il legislatore statale può, con una disciplina di principio, imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti territoriali.
Tali vincoli sono rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando sono ragionevoli e proporzionali all’obiettivo e stabiliscano un “limite complessivo”.
L’Assemblea Regionale Siciliana è intervenuta sulla questione con la legge n. 15/2015 (quella istitutiva dei Liberi Consorzi e delle Città Metropolitane).
L’art. 41 della legge regionale n. 15/2015 (quella istitutiva di Liberi Consorzi e Città metropolitane) sancisce il divieto per gli enti locali siciliani di istituire nuove entità, comunque denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 31 (Consorzi) e 32 (Unioni) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonché le convenzioni per l’espletamento di servizi.
Il veto, a giudizio di chi scrive, lede l’autonomia, costituzionalmente garantita, degli enti locali, inserendo una interdizione per i Comuni siciliani, non prevista per quelli del resto d’Italia.
La Regione avrebbe potuto prevedere di non concedere contributi finanziari alle Unioni costituito dopo l’entrata in vigore della legge, ma non impedire ai Comuni di costituire nuove Unioni o Consorzi.
Il secondo comma dell’art. 41 affida agli enti di area vasta (in Sicilia sono i Liberi Consorzi e le Città metropolitane) una funzione di regolamentazione dell’attività dei Comuni, che non si riscontra nell’architettura costituzionale.
Le Province, ed oggi le Città metropolitane e i Liberi Consorzi, non sono istituzioni sovraordinate ai Comuni e, pertanto, non hanno il potere di disciplinarne l’organizzazione. Si tratta di soggetti che non hanno potestà legislativa ma solo statutaria e regolamentare, limitata a disciplinare la propria attività e non quella di altre autonomie locali.
Città metropolitane e Liberi Consorzi potrebbero delegare a sub-ambiti territoriali lo svolgimento di funzioni delle istituzioni di area vasta ma non sicuramente definire l’organizzazione che i Comuni devono darsi per gestire servizi e funzioni municipali.
L’interdizione va assolutamente in controtendenza rispetto all’orientamento legislativo nazionale che mira ad introdurre forme di associazione obbligatoria, specie per i piccoli comuni.
La riforma del titolo V della Costituzione afferma i principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza e le associazioni tra Comuni rispondono proprio alla necessità di un livello più ampio di quello dei piccoli comuni per offrire i servizi e svolgere funzioni in maniera efficace, efficiente ed economica.
La stessa “Carta europea delle Autonomie Locali” sancisce il diritto di associazione delle collettività locali.
La “Carta”, pur essendo stata definita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come un documento programmatico e generico che non impegna direttamente gli Stati dell’Unione, ha una rilevante valenza politico-culturale.
Secondo qualcuno, poi, la Carta europea delle Autonomie Locali è un atto di diritto internazionale recepito dal nostro ordinamento con legge ordinaria e, quindi, può farsi ricadere nell’alveo delle previsioni dell’art. 117, primo comma, della Costituzione che impone al legislatore statale e regionale il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.