L’Assemblea della Camera ha avviato l’esame del disegno di legge del Governo di riforma del processo penale, per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi. Il provvedimento è composto da 34 articoli, attraverso i quali vengono modificate alcune disposizioni dei codici – penale e di procedura penale – e delle norme di attuazione, e viene delegato il Governo a una riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario. L’originario disegno di legge del Governo è stato ampiamente modificato dalla Commissione Giustizia nel corso dell’esame in sede referente.
Il progetto di legge all’esame dell’Assemblea:
- prevede la possibilità per il giudice di dichiarare estinto il reato in relazione alle condotte riparatorie dell’imputato (riparazione, risarcimento ed eliminazione delle conseguenze del reato), con riguardo a taluni reati perseguibili a querela; in particolare, il giudice può dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salva la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale. Se il giudice riconosce la congruità della somma offerta a titolo di risarcimento, anche in assenza di accettazione da parte della persona offesa, l’imputato, con il deposito della somma, può vedere estinto il reato. Le nuove disposizioni si applicano anche ai processi in corso;
- inasprisce le pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (reclusione da sei a dodici anni in luogo della pena attuale da quattro a dieci anni) e per alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, furto aggravato, rapina);
- delega il Governo a modificare il Codice penale: regime di procedibilità per alcuni reati, in particolare con la previsione della procedibilità a querela dell’offeso in relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio, che arrechino offese di modesta entità all’interesse protetto (la procedibilità d’ufficio dovrà essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte sia incapace per età o per infermità); riforma della disciplina delle misure di sicurezza, in particolare con riguardo alla infermità mentale, anche alla luce della normativa sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e ai presupposti di applicazione delle misure con riferimento categorie della abitualità e della tendenza a delinquere; introduzione nel codice di reati previsti da leggi speciali);
- delega il Governo a rivedere la disciplina della casellario giudiziario;
- modifica il procedimento per incapacità dell’imputato nel c.p.p., distinguendo l’ipotesi in cui l’incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile;
- modifica varie disposizioni del c.p.p. concernenti le indagini preliminari, l’archiviazione e l’udienza preliminare, tra l’altro intervenendo sui tempi delle diverse fasi, sulle garanzie della persona offesa dal reato, sulla nullità del provvedimento di archiviazione e prevedendo che, allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari, il PM abbia tempo 3 mesi per decidere se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, altrimenti l’indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d’appello;
- modifica la disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio; in particolare, tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare é impugnabile in appello, anziché direttamente in cassazione; la corte d’appello decide sull’impugnazione con rito camerale; sull’impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di cassazione in camera di consiglio;
- modifica il procedimento di alcuni riti speciali (rito abbreviato e patteggiamento; per il primo é tra l’altro aumentata la riduzione di pena per le contravvenzioni);
- interviene sulla disciplina della richiesta di prove nel dibattimento; in particolare, viene ripristinata la distinzione tra PM e altre parti in relazione all’esposizione dei fatti e delle prove richieste;
- precisa il contenuto necessario della sentenza; tale provvedimento deve contenere anche l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati, avendo riguardo a una serie di elementi;
- interviene in tema di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie; in particolare, é abbassato da 250 a 75 euro il valore di un giorno di pena detentiva, previsto dal codice penale;
- modifica la disciplina delle impugnazioni in generale, oltre che le impugnazioni in appello e cassazione; tra l’altro, oltre a rivedere il regime delle inammissibilità, reintroduce il concordato sui motivi in appello (una sorta di patteggiamento in secondo grado) e limita il ricorso in cassazione in caso di doppia sentenza conforme di proscioglimento, in primo e secondo grado; é inoltre modificata la disciplina sulla rescissione del giudicato, sulla cui richiesta si pronuncia la corte d’Appello, analogamente ai casi di revisione del giudicato;
- modifica gli obblighi informativi alla p.a. in capo al pm, con riguardo ai reati ambientali;
- riorganizza l’ufficio del pm con riferimento alla iscrizione delle notizie di reato;
- individua alcuni casi nei quali la partecipazione al dibattimento a distanzacostituisce la regola;
- individua principi e criteri direttivi di delega per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione, elencando quindi una serie di principi e criteri direttivi; in particolare, per le intercettazioni sono previsti principi a tutela della riservatezza delle comunicazioni ed é prevista una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni) a carico di quanti diffondano il contenuto di conversazioni fraudolentemente captate, con la finalità di recare danno alla reputazione;
- individua principi e criteri direttivi di delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario (specifici criteri riguardano le esigenze rieducative dei detenuti minori).