Come già ampiamente detto, la Camera dei Deputati ha avviato l’esame del ddl Concorrenza. Dopo aver analizzato le novità per i servizi professionali, per le assicurazioni e fondi pensioni, energia ed ambiente, comunicazioni e cinema., servizi bancari e postali, passiamo alla sanità e ai trasporti.
Con riguardo al settore della distribuzione farmaceutica si consente l’ingresso di società di capitali nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata e si rimuove il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una stessa società (articolo 32).
Nel corso dell’esame parlamentare sono state apportate alcune modifiche, prevedendo obblighi di comunicazione delle variazioni dello statuto e della compagine sociale delle società di capitali titolari di farmacie private alla federazione degli ordini dei farmacisti italiani e ad altri organi con competenze istituzionali nel settore. Inoltre viene consentito il trasferimento in ambito regionale delle farmacie comunali che risultino soprannumerarie per decremento della popolazione, e viene sancita l’incompatibilità della partecipazione a società di capitali titolari dI farmacia privata con qualsiasi attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, ad eccezione dell’attività di intermediazione del farmaco;
Il nuovo articolo 32-bis, dopo aver previsto che gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono quelli stabiliti dalle autorità competenti e costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia, consente a chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.
Con riguardo al settore trasporti, si prevede l’obbligo per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle modalità per accedere alla carta dei servizi consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi.
Si introduce inoltre l’obbligo per i citati soggetti di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal fruitore del servizio immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolodi viaggio e si prescrive infine ai concessionari e ai gestori sopra indicati di adeguare le proprie carte di servizio a quanto sopra previsto (articolo 32-ter).
Si prevede inoltre che i velocipedi rientrino nelle tipologie di veicoli che possono effettuare servizi pubblici non di linea di noleggio con conducente (articolo 32-quater).
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