Amministratori incandidabili dopo scioglimento consiglio comunale per mafia

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18696 del 22/09/2015 è intervenuta sul tema dell’incandidabilità degli amministratori pubblici dei comuni il cui consiglio sia stato sciolto per l’esistenza di ingerenze della criminalità organizzata, di cui all’art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 127 del 2000.

Tale norma recita “Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. “

I controricorrenti sostenevano che l’incandidabilità fosse circoscritta al primo turno della prima elezione (nel senso di qualsiasi) fra quelle indicate nella norma (regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali).

La Corte invece ha chiarito che il tenore della norma è univoco  e vada interpretato nel senso che l’incandidabilità opera dal momento in cui sia dichiarata con provvedimento definitivo e riguarda il primo turno di ognuna delle tornate elettorali indicate dall’art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 127 del 2000 e, quindi, tanto le elezioni regionali, quanto quelle provinciali, comunali e circoscrizionali.

Di conseguenza la candidatura è preclusa nel primo turno elettorale di ciascuna delle predette elezioni che si svolgano successivamente allo scioglimento del consiglio comunale nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato.

Pertanto è da cassare la sentenza che aveva circoscritto la declaratoria di incandidabilità alla prima tornata temporalmente successiva allo scioglimento, in quanto l’intento del legislatore è di impedire la possibilità di candidarsi al primo turno successivo di ciascuna elezione regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.

In allegato il testo della sentenza

 

 

Redazione

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