D.A. 9.11.2000

D.A. 9.11.2000

“Riforma del decreto 30 maggio 2000, concernente determinazione del calcolo del rapporto ottimale ai fini dell’individuazione delle zone carenti di medicina generale, limitatamente al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999” (GURS 7.12.2000 n. 56)

L’ASSESSORE PER LA SANITA’

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96, ed, in particolare, l’art. 19 nella parte in cui disciplina le modalità di calcolo del rapporto ottimale ai fini dell’individuazione delle zone carenti di assistenza primaria;
Visto l’accordo regionale di medicina generale, reso esecutivo con decreto n. 25808 del 22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 19 dicembre 1998, ed, in particolare, la disposizione che, ad integrazione del sopracitato art. 19, D.P.R. n. 484/96, introduce ulteriori criteri di calcolo del rapporto ottimale;
Visto il decreto n. 31909 del 30 maggio 2000, il quale, come concordato in data 21 aprile 2000 con le organizzazioni sindacali di categoria (FIMMG e CUMI-AMFUP) ha previsto che il calcolo del rapporto ottimale, ai fini dell’individuazione delle zone carenti di assistenza primaria, limitatamente al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999, dovesse essere effettuato secondo i criteri sanciti dall’accordo nazionale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96, stante l’impossibilità rappresentata dalle diverse Aziende unità sanitarie locali di procedere secondo i criteri sanciti dall’accordo regionale di medicina generale;
Visto il decreto 5 agosto 2000, con il quale il giudice del lavoro, intervenendo su un ricorso presentato dal Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI) contro il decreto 30 maggio 2000, ha dichiarato l’inefficacia del provvedimento assessoriale a causa della mancata convocazione dello stesso SNAMI, firmatario del l’accordo regionale di medicina generale, alla precitata riunione del 21 aprile 2000;
Considerato che in data 9 ottobre 2000 sono state riconvocate le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell’accordo regionale di medicina generale per discutere sulla materia oggetto del decreto 30 maggio 2000;
Visto il verbale relativo alla riunione del 9 ottobre 2000, dal quale risulta che le organizzazioni sindacali FIMMG e CUMI-AISS, le quali rappresentano oltre il 70% dei medici di medicina generale, confermano quanto già concordato in data 21 aprile 2000, mentre SNAMI, CONF-SAL e CISL Medici chiedono il pieno rispetto dei criteri sanciti dall’accordo regionale, senza peraltro offrire alcuna soluzione che consenta di superare l’impossibilità rappresentata dalle Aziende unità sanitarie locali di determinare le zone carenti secondo i criteri sanciti nel predetto accordo regionale;
Considerata l’assenza di soluzioni praticabili alternative rispetto a quanto già disposto con il decreto 30 maggio 2000, e che pertanto i criteri relativi all’individuazione delle zone carenti di assistenza primaria relative al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999 devono essere quelli contenuti nell’art. 19 del D.P.R. n. 484/96;
Viste la legge n. 241/90 e la legge regionale n. 10/91 in tema di espletamento dell’azione amministrativa;
Ritenuto di dover sostituire il decreto 30 maggio 2000 con un nuovo provvedimento, emendato dal vizio procedurale accertato dal tribunale, ma di medesimo contenuto;

Decreta:

Art. 1

Il decreto 30 maggio 2000, n. 31909, dichiarato inefficace dal giudice del lavoro con decreto 5 agosto 2000, è sostituito dal presente provvedimento, emendato dal vizio procedurale, ma di medesimo contenuto.

Art. 2

Il calcolo del rapporto ottimale ai fini dell’individuazione delle zone carenti di assistenza primaria limitatamente al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999 deve essere effettuato secondo i criteri sanciti dal D.P.R. n. 484/96.

Art. 3

Sono fatti salvi gli adempimenti posti in essere in attuazione del decreto 30 maggio 2000.

(Provenzano)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialità.
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