La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 3 settembre 2015 nella causa c-110/14 ha affermato che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore».
La Corte, chiamata ad esprimersi sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ha in primo luogo ha chiarito che un «consumatore» è qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della direttiva, agisce per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività professionale. Inoltre, un «professionista» è qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della direttiva 93/13, agisce nell’ambito della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata.
Ad avviso della Corte, “l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale disposizione, qualora un simile contratto non sia legato all’attività professionale di detto avvocato. La circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da un’ipoteca concessa da tale persona in qualità di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio della sua attività professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale, non è in proposito rilevante.”
“In un caso siffatto – rileva la Corte – anche a voler affermare che un avvocato dispone di un elevato livello di competenze tecniche, tale circostanza non consentirebbe di presumere che egli non sia una parte debole rispetto a un professionista. La situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista, alla quale il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è diretto a porre rimedio, riguarda infatti tanto il livello di informazione del consumatore quanto il suo potere di trattativa in presenza di condizioni predisposte dal professionista, e sul cui contenuto tale consumatore non può incidere.”
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