Dal 1° novembre scatta l’obbligo degli acquisti centralizzati

Il 1° novembre entra in vigore l’art. 33 co. 3-bis. del codice contratti che prevede che:

“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire bene servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.”

Dal 1° novembre scatta dunque l’obbligo per i comuni non capoluogo, di acquisire lavori, servizi e forniture attraverso le centrali di committenza.

Gli enti locali sembrano impreparati alla nuova norma che rischia di causare un blocco delle gare pubbliche. L’Anci, in considerazione dell’impreparazione dei comuni e dell’incertezza normativa vigente causata dalla sovvrapposizione di varie disposizioni normative,  ha chiesto il rinvio dell’entrata in vigore dell’obbligo facendolo coincidere con l’entrata in vigore del nuovo codice appalti, per evitare confusione in materia ed avere maggiore certezza.

Tra l’altro la legge di stabilità 2016 prevede a partire dal 1° gennaio 2016 la possibilità per i Comuni con meno di 10mila abitanti di procedere ad acquisti autonomi,  anche in deroga a quanto stabilito all’articolo 33, comma 3-bis del Codice Appalti, per gli acquisti di importo sotto ai 40.000 euro.

Ricordiamo che sulla nuova disposizione l’Anac qualche settimana fa si è espressa fornendo dei charimenti atti a superare i dubbi delle stazioni appaltanti.

Redazione

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